Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.

Continua la guerra alle norme che difendono i minori

Loro la chiamano "valvola di sicurezza" ma sarebbe più consono parlare di "valvola di sfogo".
Con la sentenza numero 91 emessa ieri la Corte Costituzionale, redattore
Patroni Griffi, ha dichiarato che, in alcuni casi, la produzione di materiale pedopornografico può essere considerata di “minore gravità”.
Di conseguenza il giudice di merito potrà "modulare le sanzioni" (un gergo tecnico per dire diminuire senza farlo capire) in base alle circostanze ed alle modalità in cui il fatto viene realizzato. Si è così creata un'attenuante mediante la quale il giudice potrà diminuire fino ad un massimo di due terzi la pena. In gergo giuridico si tratta di una sentenza ‘additiva’ di accoglimento: la Corte “dichiara
l’illegittimità̀ costituzionale dell’art. 600-ter, primo comma, numero 1), del codice penale, nella parte in cui non prevede, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l’utilizzazione di minori di anni diciotto, che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi”. Considerando le attenuanti generiche e tutte le altre trovate per la diminuzione della pena (riforma Cartabia in testa), prescrizione e via elencando, i molti produttori di materiale pedopornografico potranno tirare un sospiro di sollievo.
E questo nonostante il giudice remittente (cioè quello che ha sollevato la questione davanti alla Corte) ha specificato che il reato sarebbe stato "commesso con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nonché di adescamento di minori. In particolare, l’imputato, mediante l’utenza telefonica del padre e con uno pseudonimo, contattava ragazze minorenni, inviando foto dei propri organi genitali ed ottenendo da alcune delle interlocutrici, su sua richiesta, foto ritraenti i loro 'organi sessuali secondari', così inducendo le vittime a inviargli materiale pedopornografico".

Prima la legge prevedeva un minimo di sei anni di carcere (Art. 600 ter, c. 1°, n. 1, del codice penale) e svariati euro di multa. Ma secondo la Corte, punire in modo eccessivamente severo, senza possibilità di attenuanti, violerebbe i principi di proporzionalità e rieducazione della pena stabiliti dalla Costituzione.

Principi sacrosanti certo, ma fa disgusto vedere come si stia innalzando la 'rieducazione' a livello di dogma religioso a scapito di altri diritti.

Basti pensare all’articolo 24 comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Nella sentenza i giudici hanno evidenziato "la contenuta differenza di età tra l’imputato (appena diciottenne) e le persone offese (tredicenni e quattordicenni)". Questo, assieme ad altri elementi avrebbe convinto i giudici che si trattava di un atto di "minore gravità": "immagini pedopornografiche, ritraenti unicamente 'organi sessuali secondari'; l’assenza di finalità commerciali o divulgative; la mancanza di particolari tecniche di manipolazione psicologica o seduzione affettiva, o comunque pressioni subdole e infide sintomatiche di un più riprovevole sfruttamento della propria posizione di supremazia in termini di età ed esperienza, essendo, l’istigazione, avvenuta tramite un’opera di persuasione non connotata da particolare ostinazione o insidia (la produzione e l’inoltro delle fotografie avevano luogo, rispetto alla prima vittima, pressoché su semplice richiesta, pur preceduta dall’inganno sull’età, e, rispetto alla seconda, a seguito di mera richiesta, 'sia pure “insistente”', da parte dell’imputato)".
Forse la Corte non ha considerato che agendo in tal senso si allargheranno ancora una volta le maglie del contrasto alle violenze e abusi sui minori.

Lo abbiamo più volte riportato: studi in materia dimostrano come l’utilizzo di materiale pedopornografico sia spesso propedeutico all’abuso sessuale ai danni di una persona minorenne, ed è quindi fondamentale, in termini preventivi, intervenire per ridurre l’incidenza di tale possibilità.

Anziché rieducare bisognerebbe pensare e prevenire e non a creare "valvole di sicurezza".


Per leggere la sentenza: cortecostituzionale.it

Foto © Imagoeconomica

ARTICOLI CORRELATI

Guerra ai pargoli: bambini ucraini abusati ma l'Europa si gira dall'altra parte 

Innocenze rubate: l'Europa è il centro mondiale della pedofilia e della pedopornografia nnocenze rubate: l'Europa è il centro mondiale della pedofilia e della pedopornografia

Aumentano i casi di sextortion e pedofilia a danno di minori e ragazzi online 

Pedopornografia in aumento in Europa e America. Lobby istigano agli abusi sui minori  

ANTIMAFIADuemila
Associazione Culturale Falcone e Borsellino
Via Molino I°, 1824 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) - P. iva 01734340449
Testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Fermo n.032000 del 15/03/2000
Privacy e Cookie policy

Stock Photos provided by our partner Depositphotos