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di Donatella D'Acapito
Se sarà un “processetto” o no, così come lo ha definito Giosuè Naso, difensore di Massimo Carminati, si vedrà.

Intanto il 6 marzo, nell’aula bunker di Rebibbia, c’è stata la prima udienza del secondo grado di giudizio di “Mondo di Mezzo” davanti alla III Corte d’appello, presieduta da Claudio Tortora, la stessa che il 13 giugno del 2016 fece cadere l’aggravante della modalità mafiosa ad alcuni appartenenti delle famiglie Fasciani e Triassi. La pubblica accusa, invece, è rappresentata dai sostituti procuratori Pietro Catalani e Antonio Sensale, affiancati da Luca Tescaroli, già presente nel processo di primo grado.

Nodo del procedimento è la contestazione da parte della Procura di Roma dell’associazione mafiosa per 19 dei 43 imputati, accusa questa non riconosciuta nel primo grado di giudizio. Nel luglio scorso, infatti, i giudici della X sezione, presieduta da Rosanna Ianniello, riconobbero l’esistenza di due autonome associazioni a delinquere ma nessuna di stampo mafioso e comminarono così 41 condanne per un totale di circa 250 anni di carcere, la metà più o meno di quanto richiesto dalla pubblica accusa.

Al secondo grado ci si arriva con le parole nette dei pm di Piazzale Clodio che, nel ricorso, hanno scritto come “sul piano generale, il più grave errore commesso dal Tribunale nel governo delle regole di valutazione della prova è stato quello di adottare una visione atomistica dei singoli fatti ricostruiti, omettendo di rilevare anche i più ovvi collegamenti e cercando di decostruire quelli evidenti”. Una lettura parcellizzata dei fatti con cui il collegio giudicante “ha costantemente omesso di effettuare i necessari collegamento tra quanto oggetto di comunicazione nelle conversazioni intercettate e i fatti accertati nel corso del dibattimento, utilizzando gli uni come chiave di interpretazione degli altri e viceversa”. Un approccio, questo, che per la Procura ha fatto sì che il Tribunale in molti casi si limitasse a riportare il contenuto delle intercettazioni senza metterle in correlazione con i fatti accertati e senza neanche valutarli o commentarli.

I pm romani identificano anche il cosiddetto error iuris che non ha consentito di giungere alla ricostruzione del reato di associazione mafiosa: “L’integrazione della fattispecie di tipo mafioso – si legge nel ricorso – implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non solo potenziale, ma attuale. (…) Rispetto a tale principio il Tribunale opera due, non irrilevanti, salti logici. Il primo consiste nel confondere la esternalizzazione del metodo mafioso con il compimento di atti di violenza e/o minaccia, come se la forza di intimidazione promanante da un sodalizio di tipo mafioso possa fondarsi esclusivamente sul pregresso compimento di alcuni dei delitti tipici delle mafie tradizionali.

Il secondo consiste nel confondere il concetto di mafia silente, utilizzato solitamente dalla giurisprudenza con riferimento alle succursali delocalizzate di organizzazione mafiosa tradizionali, per le quali, secondo una parte della giurisprudenza non è necessaria la esteriorizzazione del metodo mafioso, con il concetto di riserva di violenza, che, al contrario, implica una potenzialità violenta della organizzazione concreta, attuale e visibile, e come tale idonea a sprigionare la forza di intimidazione che connota il metodo mafioso.

Così facendo il Tribunale finisce per far propri i più diffusi stereotipi in materia di mafia, secondo i quali la mafia è quella con la coppola e la lupara, quella che spara e uccide ovvero quella che parla calabrese o siciliano”. Un errore, secondo l’accusa, che non ha tenuto conto dell’evoluzione che la giurisprudenza ha avuto in materia. Una decisione che trascurerebbe quanto da tempo ci sia invece una attenzione “ad individuare le trasformazioni socio-criminali delle mafie, sia quelle tradizionali che quelle nuove, capaci di insediarsi in territori diversi da quelli tradizionali con metodi nuovi e diversi, ma con le identiche finalità di acquisizione di potere economico, mediante l’assoggettamento e la omertà”.

Eppure in aula sembra che questi passaggi, così come altri, non siano stati neanche presi sul serio dalla difesa dell’imputato numero uno, quel Massimo Carminati – ex Nar -dichiarato “delinquente abituale” in primo grado. Per l’avvocato Giosuè Naso, infatti, quello che si è aperto è “un processetto mediaticamente costruito per condizionare i giudici anche con le inchieste del giornalista Lirio Abbate, che io ho ribattezzato Delirio Abbate”. Un disegno, quindi, che vedrebbe il suo assistito, così come gli altri, almeno questo c’è da intendere, vittime di un disegno mediatico, perché come ha aggiunto poi il penalista: “Si processano le persone per quello che fanno e non per quello che si assume abbiano fatto”.

E forse, a completare il quadro, per i difensori di Carminati e Salvatore Buzzi (il ras delle cooperative romane, capo del secondo sodalizio criminale individuato in primo grado) potrebbero rientrare anche la decisione della Corte di respingere la richiesta della presenza in aula dei loro assistiti nel corso delle udienze, decisione questa vista come una lesione al diritto della difesa, e quella – arrivata dopo quasi quattro ore di camera di consiglio l’8 marzo – di non riaprire, così come richiesto da Naso e da Alessandro Diddi (avvocato di Buzzi), la fase dibattimentale né ascoltando ancora una volta i testimoni, né ammettendone di nuovi.

Clima teso, insomma, dove gli elementi che si mettono sul piatto a volte sembrano voler spostare l’attenzione dal focus del procedimento. “Puntare il dito contro un giornalista – ha scritto Lirio Abbate in un tweet – in un’aula di giustizia, con imputati per mafia, è come indicare un bersaglio. Soprattutto quando il dito è puntato contro chi non fa parte del processo. Il difensore di Carminati continua, anche oggi nel processo d’appello, a farlo”. Solidarietà al collega de “l’Espresso” è arrivata dalla Fnsi, secondo cui “il diritto di difesa e le strategie difensive non possono mai scadere nell’offesa personale. Sono per questo da condannare le parole con cui l’avvocato Giosuè Naso ha insultato in aula il collega Lirio Abbate, autore di numerose inchieste sulla vicenda”.

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Tratto da: liberainformazione.org

Foto © Ansa/Massimo Percossi

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