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lombardo raffaele web6di AMDuemila
"Assolto dal reato di concorso esterno all'associazione mafiosa perché il fatto non sussiste" e "colpevole per voto di scambio esclusa l'aggravante dell'articolo 7 limitatamente all'essersi avvalso della forza di intimidazione dell'associazione denominata Cosa nostra e delle condizioni di assoggettamento e omertà che ne derivano, lo condanna a due anni di reclusione e 1.400 euro di multa". E' quanto si legge nel dispositivo di sentenza, emesso dalla Corte d'appello di Catania, nel processo all'ex presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo. Proprio il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso ha mantenuto in vigore il reato che, commesso nel 2008, altrimenti sarebbe stato prescritto.
La Corte ha contestualmente ordinato "la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena" e revocato "le condanne accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici" e la "misura della libertà vigilata". Inoltre ha dichiarato "la sospensione dai pubblici uffici per la durata di due anni" e la sospensione dal voto e dall'eleggibilità per sette anni.
"E' una buona sentenza - ha dichiarato il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro - adesso aspettiamo le motivazioni per una valutazione più approfondita. E' un fatto di notevole gravità che un candidato a presidente della Regione Siciliana abbia avuto i voti da Cosa nostra, e che questo abbia giovato a Cosa nostra". Da parte sua l'ex Governatore ha detto: "Per me è finito un incubo. Non ho mai avuto niente a che fare con la mafia e la sentenza di assoluzione dal concorso esterno, perché il fatto non sussiste, lo conferma. Leggeremo le motivazioni della sentenza e sono sicuro che riuscirò a dimostrare la mia innocenza anche per il reato elettorale". L'ex leader del Mpa, lo scorso 19 febbraio 2014 era stato condannato a sei anni e otto mesi col rito abbreviato dal Gup Marina Rizza. Secondo l'accusa, che aveva chiesto la condanna a sette anni e otto mesi di reclusione contestando anche il reato elettorale, per 10 anni Lombardo avrebbe avuto contatti con esponenti mafiosi.
Nelle motivazioni della sentenza in primo grado il Giudice aveva scritto che Lombardo avrebbe "sollecitato, direttamente o indirettamente, i vertici di Cosa nostra a reperire voti per lui e per il partito per cui militava (le regionali in Sicilia del 2001 e nel 2008 e le provinciali a Enna nel 2003) ingenerando nei medesimi il convincimento sulla sua disponibilità a assecondare la consorteria mafiosa nel controllo di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici". Inoltre avrebbe "contribuito sistematicamente e consapevolmente", anche mediante "le relazioni derivanti dalla sua pregressa militanza in più partiti politici", alle "attività e al raggiungimento degli scopi criminali dell'associazione mafiosa" per "il controllo di appalti e servizi pubblici". Per il Gup era stato creato un "complesso sistema organizzativo ed operativo di cui facevano parte imprenditori 'amici' e esponenti della 'famiglia', creando vantaggi di cui beneficiava anche l'associazione mafiosa". Adesso però il nuovo pronunciamento della Corte d'appello ha ribaltato in parte il verdetto. Le motivazioni della sentenza saranno depositate "entro 90 giorni".

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