Per Giuliano Gerardo Cardamone contestato "errore di fatto" sulla valutazione delle prove
A rimettere in discussione l’esito giudiziario è un ricorso straordinario per "errore di fatto", depositato davanti alla Corte di Cassazione contro la decisione che aveva dichiarato inammissibile l’accesso al terzo grado di giudizio. Il provvedimento contestato riguarda la sentenza della Corte d’appello di Catania del 18 marzo 2025, con cui Giuliano Gerardo Cardamone, 70 anni ed ex dirigente della polizia penitenziaria del carcere di Bicocca, è stato condannato a 10 anni di reclusione per corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa.
A presentare l’istanza è stato il difensore, l’avvocato Giuseppe Lipera, che contesta il provvedimento della Cassazione sostenendo la presenza di "l'errore di fatto per omessa percezione del contenuto espositivo del ricorso di legittimità, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Girolamo Barbagallo e il mancato confronto con argomentazioni, atti e documenti". Secondo la difesa, elementi centrali del ricorso non sarebbero stati adeguatamente considerati.
Nel testo si evidenzia in particolare il peso delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Girolamo Barbagallo, che — come sottolineato dal legale — "Barbagallo aveva identificato un soggetto diverso dal Cardamone quale effettivo responsabile delle condotte clandestine all'interno della casa circondariale di Catania Bicocca". Una circostanza che, secondo Lipera, metterebbe in crisi l’impianto accusatorio.
L’avvocato richiama inoltre il contrasto tra diverse testimonianze, osservando che tale identificazione "smentiva radicalmente la fonte principale d'accusa, il collaboratore di giustizia Laudano, già contraddetta dai collaboratori Franco Russo e Anzelmi Nazareno come peraltro risultava analiticamente esposto nel ricorso". Una rete di dichiarazioni che, nella prospettiva difensiva, avrebbe dovuto essere valutata nel suo complesso.
Infine, il ricorso insiste sul fatto che la Corte non avrebbe colto la rilevanza decisiva di questi elementi. "La Corte - argomenta il penalista - ha così escluso la portata decisiva del contributo dichiarativo in questione: se il Collegio avesse correttamente percepito il contenuto di quelle dichiarazioni sulla base delle specifiche indicazioni operate con il ricorso, non avrebbe potuto dichiarare la genericità del motivo per mancata autosufficienza, e avrebbe dovuto esaminarne la fondatezza nel merito". Una valutazione che ora sarà al centro del nuovo esame davanti ai giudici di legittimità.
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