Definitiva la sanzione disciplinare sul caso “Loggia Ungheria”
La Corte di Cassazione ha reso definitiva la censura disciplinare nei confronti del pm milanese Paolo Storari, confermando la decisione già adottata dal Consiglio superiore della magistratura. Il magistrato era stato ritenuto responsabile, nell’ambito del procedimento, di aver consegnato nell’aprile 2020 a Piercamillo Davigo— allora consigliere a Palazzo Bachelet — una copia dei verbali secretati degli interrogatori di Piero Amara relativi alla cosiddetta vicenda della “Loggia Ungheria”.
Il ricorso presentato da Storari contro la sentenza emessa nel novembre 2024 dal cosiddetto “tribunale delle toghe” è stato respinto dalle sezioni unite civili della Suprema Corte. In quella pronuncia era stata disposta la censura per due capi di incolpazione, mentre per altri due il magistrato era stato assolto “per essere rimasti esclusi gli addebiti”. In particolare, erano cadute le accuse di aver tenuto “un comportamento gravemente scorretto” nei confronti dell’allora procuratore di Milano Francesco Greco e dell’aggiunto Laura Pedio, così come quella di non essersi astenuto dalle indagini legate alla diffusione anonima dei verbali ad alcuni giornalisti.
I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2019 e il 2020, quando l’ex legale esterno di Eni, Piero Amara, riferì ai pm milanesi dell’esistenza di una presunta rete segreta composta da figure di alto livello delle istituzioni, denominata “Loggia Ungheria”. In quel contesto, Storari — ritenendo eccessivamente prudente, o addirittura attendista, l’atteggiamento dei suoi superiori — decise di consegnare i verbali a Davigo.
Sul piano penale, il pm era stato assolto, mentre la procura generale della Cassazione aveva sollecitato una sanzione più severa, proponendo la perdita di un anno di anzianità. Tuttavia, la decisione finale ha confermato la censura.
Nelle motivazioni, le sezioni unite evidenziano che "la responsabilità disciplinare è configurata avendo riguardo a plurime condotte idonee a ledere in via immediata specifici beni giuridici, come il corretto ed efficace funzionamento del servizio giudiziario, o il suo svolgimento nel rispetto del principio del riserbo specificamente con riguardo ad attività particolari, e a compromettere, per tale via, quella fiducia risposta dalla comunità nell'operato dei magistrati".
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