La Corte di Cassazione, con le motivazioni depositate a novembre 2025, ha confermato in via definitiva l’ergastolo inflitto a Marco Bianchi per l’omicidio volontario di Willy Monteiro Duarte, sottolineando come entrambi i fratelli abbiano mantenuto durante tutto il percorso processuale un atteggiamento completamente privo di ravvedimento.
L’omicidio risale alla notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, quando Willy Monteiro Duarte, 21enne di origine capoverdiana, intervenne per difendere due amici da un’aggressione. Il giovane fu pestato a morte con una violenza estrema che i giudici di legittimità hanno nuovamente qualificato come espressione di una piena e consapevole partecipazione all’evento mortale.
I giudici della quinta sezione penale hanno invece annullato parzialmente la sentenza di secondo grado nei confronti di Gabriele Bianchi, rinviando gli atti a un nuovo giudizio d’appello (il terzo) per rivalutare l’applicazione delle attenuanti generiche, alla luce delle quali in appello era stata decisa una condanna a 28 anni di reclusione. Le responsabilità penali dei due fratelli nell’omicidio sono state in ogni caso confermate. Definitive sono diventate anche le condanne pronunciate nei confronti degli altri due imputati, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia.
Nelle 13 pagine di motivazione i supremi giudici evidenziano come la Corte d’assise d’appello abbia ravvisato non soltanto un’accettazione del rischio di provocare la morte, ma una vera e propria adesione volontaria all’esito letale da parte dei partecipanti. Tale convincimento si fonda sulle caratteristiche oggettive dell’aggressione: il numero elevato di colpi diretti verso parti vitali del corpo della vittima, l’impiego di tecniche di arti marziali, la persistenza e la particolare crudeltà della violenza esercitata su una persona inoffensiva e già riversa a terra.
La Cassazione richiama inoltre la “capacità a delinquere” dimostrata dai fratelli Bianchi, desunta non solo dalle modalità esecutive del delitto, ma anche dal contegno tenuto prima, durante e dopo i fatti. Viene in particolare sottolineata l’indifferenza mostrata verso le ragioni alla base della lite, giudicata “espressione concreta” di una pericolosità sociale radicata, di una personalità arrogante e del tutto indifferente ai principi fondamentali della convivenza civile. A sostegno di questa valutazione concorrono i precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti, le pendenze giudiziarie ancora in corso e il tenore di vita conseguito grazie al sistematico ricorso all’attività illecita. L’assenza di qualsiasi elemento di ravvedimento emerge con chiarezza dal comportamento processuale tenuto dai due imputati principali lungo l’intero iter giudiziario: un atteggiamento definito “alieno da forme di ravvedimento”, che non ha lasciato trasparire il minimo segno di resipiscenza rispetto alla gravità e alla brutalità del fatto commesso.
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