La Corte Costituzionale ha stabilito che la riforma Nordio del 2024 sul traffico di influenze non "viola gli obblighi internazionali discendenti dalla Convenzione di Strasburgo sulla corruzione" ma invita il legislatore affinché vengano introdotte delle norme sulle attività di lobbying "al fine di definire con chiarezza le condotte di illecita influenza sui pubblici ufficiali e di prevedere sanzioni per l’inosservanza delle relative prescrizioni; garantendo così trasparenza alle prassi di interlocuzione con le istituzioni, onde assicurare ai consociati la possibilità di un più accurato controllo sull’operato della pubblica amministrazione e dei propri rappresentanti eletti".
È questo un'estrema sintesi il contenuto della sentenza della Consulta 185/2025 depositata ieri.
Con questo si vuole dire che la riforma è 'perfetta', anzi: limita "significativamente la tutela penale del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione".
La Corte ha anzitutto confermato, in linea con quanto già stabilito nella sentenza numero 95 del 2025 sull’abrogazione dell’abuso d’ufficio, che la violazione degli obblighi internazionali di criminalizzazione di una condotta può dar luogo a una violazione dell’articolo 117 della Costituzione, che impone al legislatore il rispetto degli obblighi internazionali. Inoltre, essa ha riconosciuto che dall’articolo 12 della Convenzione di Strasburgo discende, per il legislatore, un obbligo di prevedere nell’ordinamento penale italiano il reato di traffico di influenze illecite.
Il caso specifico
La sentenza della Corte Costituzionale nasce dalla sollevazione di legittimità costituzionale del Tribunale di Roma chiamato a giudicare la responsabilità penale di alcuni imprenditori, accusati di traffico di influenze per avere versato più di undici milioni di euro a un mediatore, il quale si sarebbe impegnato ad attivarsi presso il Commissario per l’emergenza COVID per assegnare a una serie di imprese cinesi l’appalto relativo alla fornitura di 800 milioni di mascherine. Poiché la nuova formulazione del reato di traffico di influenze illecite non si accontenta più che il denaro sia versato in vista di una generica “mediazione illecita”, ma richiede che tale mediazione abbia a oggetto la commissione di un reato da parte di un pubblico ufficiale, gli imputati avrebbero dovuto essere assolti. In altre parole con il “nuovo” traffico d’influenze riscritto dalla legge Nordio una mediazione come questa è punibile solo se finalizzata a commettere un reato; e il reato ipoteticamente commesso era l’abuso d’ufficio, che la stessa legge ha abrogato, portando all’assoluzione. Per questo i magistrati si erano rivolti alla Consulta. Secondo i pm, il nuovo testo della norma italiana ha causato un'”asfissia applicativa” del traffico d’influenze, “tale da portare in concreto”, grazie alla contemporanea abolizione dell’abuso d’ufficio, “all’ineffettività di ogni profilo sanzionatorio”.
Foto © Imagoeconomica
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