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Un nuovo e sonoro schiaffo all'Autorità del Garante della Privacy: il Tribunale di Roma ha assolto la trasmissione Report per una puntata del 2020 e smonta pezzo per pezzo l'impostazione del Garante, giudicata infondata, condannando quest’ultimo a pagare le spese legali.
Nello specifico, come riportato dal ‘Fatto Quotidiano’ in una sentenza depositata il 16 dicembre 2025, il giudice ha annullato il provvedimento con cui nel luglio 2023 l’Autorità aveva ammonito la Rai per la messa in onda di due email di Andrea Mascetti nella puntata di Report “Vassalli, valvassori e valvassini”, trasmessa il 26 ottobre 2020.
La sentenza manda un messaggio chiaro: la tutela della privacy non può diventare una scorciatoia per colpire il giornalismo d’inchiesta, un’attività protetta dall’articolo 21 della Costituzione.
Il giudice richiama esplicitamente il principio di “essenzialità dell’informazione”: la privacy può cedere quando la diffusione dei dati è indispensabile per comprendere un fatto di interesse generale. Entrando nel dettaglio Report aveva pubblicato due email provenienti dal database del consorzio di giornalismo investigativo OCCRP che mostravano come Mascetti avesse un coinvolgimento nel programma culturale del partito della Lega e scambi con l’entourage del governatore lombardo Attilio Fontana.
“Secondo il Tribunale, quei documenti non rivelano aspetti della vita privata, ma riguardano Mascetti come professionista attivo in un contesto pubblico, inserito in una rete di rapporti politici e istituzionali che – come emerge dal servizio – ha inciso sull’assegnazione di incarichi e consulenze in Lombardia” si legge sul Fatto. Nella sentenza si riportano anche critiche nette all’operato del Garante: “le regole deontologiche sul trattamento dei dati personali in ambito giornalistico, ricorda il Tribunale, non possono essere interpretate in modo estensivo, perché incidono su un diritto costituzionale. Il potere sanzionatorio dell’Autorità è limitato alle violazioni evidenti e non può trasformarsi in uno strumento per comprimere il diritto di informare quando l’inchiesta è fondata su documenti leciti e rilevanti”.

Fonte: ilfattoquotidiano.it

Foto © Imagoeconomica 

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