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La recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel caso Isaia et altera contro lo Stato Italiano, impone un cambio di rotta del sistema italiano delle misure di prevenzione patrimoniali ante-delictum. Siamo parlando delle misure patrimoniali di prevenzione che permettono di sequestrare beni a un soggetto, prima che sia stata pronunciata una condanna per un reato specifico, in conformità a una valutazione di pericolosità e alla presunzione che i beni derivino da attività illecite. Questa misura si distingue dalla confisca penale ordinaria, che avviene a seguito di una condanna, e mira a colpire le basi economiche della criminalità, impedendo la circolazione di capitali di origine illecita. La Corte, pur riaffermando la natura non sanzionatoria di tali strumenti, ha introdotto standard probatori e motivazionali più rigidi, richiamandosi ai principi stabiliti dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Quest’ultimo stabilisce che ogni persona fisica o giuridica ha diritto alla protezione dei propri beni, e che nessuno può essere privato della proprietà se non per pubblica utilità, secondo quanto previsto dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Gli Stati, tuttavia, mantengono il diritto di disciplinarne l'uso per il bene generale o per imporre tasse e sanzioni. Sono in gioco, tuttavia, da un lato, la qualifica delle misure rispetto all’articolo 7 della CEDU (nulla poena sine lege); dall’altro, la necessità di rispettare i criteri di proporzionalità e legalità per giustificare l’interferenza con il diritto di proprietà. Il principio di proporzionalità e il collegato bilanciamento impongono di valutare che l'azione intrapresa sia adeguata al fine perseguito, minimizzando i danni ai soggetti coinvolti e mantenendo un rapporto equo tra l'interesse pubblico e quello del singolo. La legalità, invece, assicura che l'azione sia conforme alla legge e ai principi normativi. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata anche riguardo all’onere probatorio legato alla confisca di beni intestati a terzi. Ha sancito il definitivo superamento del sistema delle presunzioni finora adottato dalla giurisprudenza italiana. La sentenza in esame, in concreto, scardina il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali antimafia, introducendo criteri molto più rigorosi per il collegamento temporale tra la commissione del reato e l’acquisto dei beni, oltre alla necessità di dimostrare la reale disponibilità dei beni da parte di terzi. Il giudicante europeo rimarca l’esigenza di individuare con precisione i delitti che generano effettivamente profitti illeciti. Secondo quanto letto mi sembra sufficientemente evidente, dopo questo pronunciamento, che la semplice appartenenza a un’associazione per delinquere di stampo mafioso non possa automaticamente implicare la produzione di guadagni illeciti e di conseguenza nemmeno l’applicazione delle relative misure di prevenzione ante-delictum. Si comprende bene che questa decisione, di fatto, sovverte le certezze finora cristallizzate nel sistema delle confische preventive. È un ulteriore “picconata” ai sistemi di contrasto della criminalità organizzata che colpiscono i patrimoni mafiosi illecitamente accumulati. Una delle misure più efficaci e temute dai mafiosi.

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