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I membri del clan Casamonica si muovono "in forma organizzata e non individuale nella perpetrazione, da lungo tempo, di delitti" e "per di più non di delitti qualsiasi ma di quelli caratterizzanti le associazioni mafiose più celebri e cosiddette storiche (come le usure, le estorsioni ed il traffico di sostanze stupefacenti con carattere organizzato)". E' quanto scrivono i giudici della seconda sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 16 gennaio hanno confermato l'accusa di mafia (416 bis) nel maxiprocesso al clan Casamonica dopo l'inchiesta dei pm della Dda di Roma. Al maxiprocesso ai Casamonica si era arrivati dopo gli arresti compiuti dai carabinieri del Comando provinciale di Roma nell'ambito dell'indagine 'Gramigna', coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino e dai sostituti procuratori Giovanni Musarò e Stefano Luciani. I supremi giudici, con la sentenza depositata oggi, si erano espressi sui ricorsi di una trentina di imputati riconoscendo, come sollecitato dalla procura generale, anche l'aggravante dell'associazione armata per alcune posizioni di vertice per le quali è stato disposto un appello bis sul punto per rideterminare la pena. Per gli 'ermellini', "gli stessi elementi ed altri ancora, come l'organizzazione del funerale di Vittorio Casamonica per mano di alcuni ricorrenti, più volte richiamata nelle sentenze di merito per evidenziarne la platealità nell'evocare la cultura di mafia al fine di manifestare all'esterno il prestigio criminale del gruppo e per questo simbolica, dimostrano, altresì, che i Casamonica colpiti dalle emergenze processuali, per così dire si sentissero mafiosi e volessero a tutti i costi ostentare tale qualità all'esterno, per accrescere il loro prestigio criminale e a evidenti fini rivendicativi ed intimidatori a seconda dei casi" si legge nelle motivazioni di quasi 200 pagine.


Confermato il vincolo interno tra gli associati

"Gli elementi emersi" dal maxi processo confermano "la solidità del vincolo interno tra gli associati - sottolineano i supremi giudici - che non consentiva ripensamenti o dissociazioni" e "l'ostentazione della forza criminale nello svolgimento dell'estesa, costante e organizzata attività illecita, nonché la rivendicazione di uno status di mafiosità riferito non ad un singolo componente ma al gruppo". Un ruolo importante nello smantellare il clan è venuto dai due principali e storici collaboratori di giustizia che anche per la Cassazione sono pienamente attendibili. "Si tratta di un argomento che ha formato oggetto di ampia e approfondita disamina da parte di entrambi i giudici di merito, tenuto conto del fatto che le dichiarazioni dei due collaboranti hanno contribuito, anche se in maniera tutt'altro che esclusiva, a sostenere il giudizio di responsabilità a carico di molti ricorrenti - scrivono i supremi giudici - Le conclusioni cui sono pervenuti il Tribunale e la Corte di appello sono state nel senso della piena attendibilità di entrambi i collaboratori, valutazione supportata da una approfondita analisi, conforme ai noti principi di diritto in materia, volta a mettere in luce, oltre ai parametri di indagine cosiddetti intrinseci delle dichiarazioni, l'esistenza di possenti riscontri esterni, dettagliatamente ribaditi ed individualizzati in relazione alle singole posizioni processuali". In Appello nel novembre 2022 la condanna più alta, a 30 anni, era andata a Domenico Casamonica, ai vertici del clan romano. In primo grado, il 20 settembre 2021, erano state comminate 44 condanne per oltre 400 anni di carcere. I giudici della Cassazione con la sentenza depositata oggi hanno confermato inoltre le statuizioni di colpevolezza per i reati fine dell'associazione finalizzata allo spaccio e di quella di stampo mafioso, questi ultimi costituiti da usure, estorsioni, esercizio abusivo del credito, detenzione di armi e trasferimento fraudolento di valori. Caduta, invece, l'aggravante di aver agito nell'interesse del clan per posizioni di secondo piano. Con la sentenza dello scorso gennaio la Suprema Corte ha anche accolto il ricorso della procura generale in merito all'aggravante dell'uso delle armi. ''Le risultanze processuali consentono, già in questa sede e senza ulteriori accertamenti di merito, di ritenere provato che il clan Casamonica sia una associazione mafiosa armata nel senso indicato dalla norma incriminatrice dell'articolo 416-bis, quarto e quinto comma del codice penale'' conclude la Cassazione.

Foto © Imagoeconomica

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