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La durata delle indagini preliminari non potrà superare il termine di diciotto mesi e quando si procede per reati particolarmente gravi (associazione mafiosa, omicidio, sequestro di persona, ecc.), le indagini preliminari dovranno avere una durata di due anni. Se questi verranno superati, scatterà la discovery degli atti.

E' questo uno dei più significativi "correttivi" - a quanto si apprende - introdotti dal governo alla riforma Cartabia. Correttivi che erano previsti dalla legge delega entro 2 anni dalla sua approvazione. L'esecutivo ha introdotto quindi un controllo più incisivo del giudice per le indagini preliminari nei casi di stasi del procedimento, quando cioè il pm pur essendo scaduti i termini di legge non abbia ancora esercitato l'azione penale o chiesto l'archiviazione e che ora viene esteso anche nella fase dell'autorizzazione al ritardato deposito degli atti. Si tratta di un intervento che inciderà pesantemente sulle indagini per le stragi di mafia (come quelle in corso a Firenze che riguardano i mandanti delle stragi del 1993) in quanto necessitano per loro natura di tempo data la delicatezza degli accertamenti.

Invece di ottimizzare i tempi della giustizia tramite assunzioni di addetti ai lavori (magistrati e personale amministrativo) e una riorganizzazione razionale degli uffici giudiziari, il governo ha scelto, come per la riforma Cartabia, l’introduzione di una 'tagliola'.

Con questo limite i magistrati saranno incentivati ad occuparsi in particolare di quei reati che richiedono un periodo di indagine relativamente breve, lasciando da parte i casi più complessi. Ricordiamo che questo provvedimento viene aggiunto al già tanto voluto taglio sulle intercettazioni. Una battaglia che la destra sta portando avanti con particolare accanimento in quanto a settembre di quest'anno, con un colpo di mano dell'ultimo minuto, Forza Italia ha preteso di inserire nella relazione conclusiva sull'indagine conoscitiva sulle intercettazioni un impegno affinché non si possa più usare il trojan nelle indagini per reati contro la pubblica amministrazione.

Al netto di ciò che si sta osservando, l'orologio della storia sembra tornare indietro, ai tempi in cui la giustizia era limitata alla sola repressione della cosiddetta criminalità da strada, lasciando le stanze del potere fuori dal perimetro di azione del potere giudiziario.

Il nuovo pacchetto sicurezza
È introdotto un aggravamento di pena nei casi in cui i reati di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale siano commessi contro agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Previsto anche un aggravamento di pena per le lesioni cagionate nei loro confronti. È aumentata la pena per chi imbratta beni mobili o immobili in uso alle Forze di polizia o ad altri soggetti pubblici, se il fatto è commesso con la finalità di ledere il prestigio o il decoro dell'istituzione. Gli agenti di pubblica sicurezza, già autorizzati al porto di un'arma da fuoco di servizio, possono detenere un'arma da fuoco privata, diversa da quella di ordinanza, senza ulteriore licenza. Norma molto attesa dal comparto e che consentirà, ad esempio, agli agenti di avere fuori dal servizio un'arma più leggera al posto di quella d'ordinanza, di solito molto più pesante. Viene introdotto un nuovo reato che punisce chi organizza o partecipa una rivolta in un carcere con atti di violenza, minaccia o con altre condotte pericolose. La pena è da 2 a 8 anni per chi organizza la rivolta e da 1 a 5 anni per chi partecipa. Sono previste apposite aggravanti, fino a dieci anni, nel caso di uso di armi. Un'ulteriore fattispecie di reato punisce chi istiga la rivolta, anche dall'esterno del carcere, con scritti diretti ai detenuti.

- È introdotto un nuovo delitto, perseguibile a querela della persona offesa, che punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chi, con violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile altrui, o comunque impedisce il rientro nell'immobile del proprietario o di colui che lo deteneva. Per rendere più efficace questa norma vengono introdotte due misure molto innovative. La prima: è prevista una causa di non punibilità per l'occupante che collabora all'accertamento dei fatti e rilascia volontariamente l'immobile occupato; la seconda: viene disciplinato un apposito procedimento, molto veloce, per ottenere la liberazione dell'immobile e la sua restituzione a chi ne ha diritto. In via ordinaria su questo provvederà il giudice, ma nei casi urgenti, in cui l'immobile occupato sia ad esempio l'unica abitazione della persona offesa, è prevista la possibilità che la liberazione/restituzione dell'immobile sia effettuata direttamente dalle forze di polizia che hanno ricevuto la denuncia, fermo l'intervento successivo di convalida del pubblico ministero e del giudice. Prevista una stretta sulle truffe commesse ai danni degli anziani e delle persone più fragili. Viene aumenta la pena di reclusione da 2 a 6 anni per la truffa aggravata e viene prevista, per quest'ipotesi, anche la possibilità per le Forze dell'Ordine di procedere ad arresto in flagranza.

- Il Questore potrà disporre il divieto di accesso nelle metropolitane, nelle stazioni ferroviarie e nei porti per chi è già stato denunciato o condannato per furto, rapina o altri reati contro il patrimonio o la persona commessi in quei luoghi. Inoltre, nei processi penali per tali reati compiuti nelle metropolitane e nelle altre aree del trasporto pubblico, il giudice, ove la legge consenta la sospensione condizionale della pena, dovrà comunque prevedere il divieto di accesso a tali luoghi. Si introduce, inoltre, una norma per sanzionare chi impiega minori nell'accattonaggio. Alle norme già previste per punire chi organizza o favorisce quest'attività si aggiunge una specifica norma per punire chi induce all'accattonaggio un minore di 16 anni invece di mandarlo a scuola o lo costringe con la violenza o la minaccia. Previsto un regime più articolato per l'esecuzione della pena per le donne condannate quando sono in stato di gravidanza o sono madri di figli fino a tre anni. Non è più obbligatorio il rinvio dell'esecuzione della pena, ma è mantenuta tale facoltà in presenza dei requisiti di legge. Tra gli elementi che possono influire nella valutazione del giudice ci sarà, per esempio, la recidiva.

- È stata poi prevista la possibilità che la pena sia scontata presso gli istituti a custodia attenuata per detenute madri, fermo restando il divieto del carcere per le donne incinte e le madri dei bambini più piccoli (fino a un anno di età). Il disegno di legge del Governo interviene anche sul fronte dei blocchi stradali, che si stanno moltiplicando e che creano enormi disagi ai cittadini. Ora la norma punisce con una sanzione amministrativa chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo. Il provvedimento approvato stabilisce che questa fattispecie diventi reato nel momento in cui risulti particolarmente offensiva ed allarmante, sia per la presenza di più persone sia per il fatto che sia stata promossa e organizzata preventivamente.

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