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di AMDuemila
Ci sono volute oltre sei ore fitte di discussione e di confronto serrato. Nonostante ciò, alla fine, la decisione di bocciare il referendum elettorale, voluto dalla Lega, non ha convinto tutti i 15 giudici costituzionali. Secondo indiscrezioni la sentenza che ha spento le speranze del partito di Matteo Salvini e degli otto consigli regionali a guida centro-destra (Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Liguria) - che avevano promosso il referendum per trasformare, con l'abrogazione delle norme sulla assegnazione proporzionale dei seggi, il Rosatellum, in un maggioritario a collegi uninominali - è stata presa a maggioranza. Con che numeri è difficile dirlo, visto che le votazioni dei giudici così come le discussioni nella camera di consiglio sono coperte dal segreto. Quello che filtra è che si sarebbe comunque trattato di una maggioranza solida e ampia. Niente a che vedere, dunque, con le voci che si erano succedute nelle lunghe ore che hanno preceduto la decisione, laddove si segnalava una spaccatura importante con 8 giudici certi dell'inammissibilità del referendum e altri sette meno, o addirittura per nulla, convinti e dunque pronti ad aprire le porte alla consultazione referendaria. Per comprendere qualcosa di più della ragione della sentenza bisognerà attendere il deposito della motivazione, che arriverà entro il 10 febbraio. Anche se la Corte ha già dato le prime indicazioni: “La richiesta è stata dichiarata inammissibile per l’assorbente ragione dell’eccessiva manipolatività del quesito referendario”. Per la giurisprudenza costituzionale un referendum elettorale deve sempre, tra le altre cose, “garantire l’autoapplicatività della normativa di risulta”: il Paese, deve essere sempre in grado di andare a votare e quindi il referendum deve produrre una legge pronta all’uso.
La Consulta ha sempre ritenuto inammissibile il referendum sulle leggi elettorali, quando si determina un vuoto tale da richiedere una nuova normativa. E lo ha fatto in nome del principio che occorre garantire la costante operatività del Parlamento. In questo caso sarebbe stato necessario ridisegnare i collegi elettorali uninominali. Il testo, promosso da Roberto Calderoli, riteneva che si potesse utilizzare l'articolo 3 della legge elettorale vigente che attribuisce al governo una delega per la ridefinizione dei collegi, nel caso in cui - come effettivamente avvenuto - si riduca il numero dei parlamentari. Un percorso che la Consulta ha ritenuto impercorribile. Sul tavolo della Corte non c'era solo l'opzione secca tra il sì al referendum e la bocciatura del quesito. Ma anche una terza via: sospendere il giudizio sull'ammissibilità del quesito referendario per intraprendere la via della 'autorimessione', facendo propri i dubbi di costituzionalità avanzati dalle parti che si erano costituite in giudizio. Gli otto consigli regionali avevano acceso il faro soprattutto sulla legge sul referendum, che consente al capo dello Stato di ritardare solo di 60 giorni l'entrata in vigore del referendum e non sino ad una nuova normativa necessaria per colmare i vuoti e cioè in questo caso ridisegnare i collegi. Le associazioni contro il referendum (Attuare la Costituzione e il Coordinamento per la democrazia costituzionale), rappresentate dall'avvocato Felice Besostri, invece avevano rilevato l'incostituzionalità dell'attuale legge elettorale: “Emerge, nel quesito, una manipolazione inammissibile dell’oggetto della delega, che secondo l’articolo 76 della Costituzione dev’essere definito, come i principi, i criteri direttivi e i tempi nei quali va esercitata”.

Foto © Imagoeconomica

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