Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.

video aula c fotogrammaRespinta l'istanza degli imputati
di AMDuemila
Il processo Aemilia andrà avanti e non sarà inibito l'accesso a cronisti e pubblico. E' questa la decisione presa dal presidente Francesco Caruso che ieri ha letto in apertura d'udienza l'ordinanza con cui ha respinto l’istanza presentata nei giorni scorsi da 140 imputati per chiedere il proseguimento del dibattimento a porte chiuse in quanto ravvisavano, nei loro confronti, una sorta di linciaggio mediatico da parte della stampa e dalle associazioni che che riportavano le udienze sui social network. Contestualmente avevano chiesto anche una verifica sugli articoli di stampa che raccontano le udienze. La Corte ha però dichiarato inammissibile l’istanza “per carenza dei presupposti normativi”.
“La pubblicità dell’udienza ‘a pena di nullità’ – ha scritto il giudice – è anzitutto garanzia fondamentale degli imputati, come tale riconosciuta dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. E che le eccezioni a tale regola sono tassative, previste dall’art. 472 codice di procedura penale, secondo una casistica che appare a prima vista estranea alla situazione rappresentata dagli imputati. Si dolgono di fatti avvenuti in realtà fuori dall’udienza, con la redazione e la pubblicazione di articoli di stampa, la trasmissione e il commento di fasi dell’udienza, la pubblicazione sui nuovi mezzi di comunicazione di massa di resoconti più o meno esaustivi di quanto avviene in udienza”.
Per quanto riguarda il pericolo che i testimoni possano essere influenzati dalla mera conoscenza di altre testimonianze secondo Caruso ciò è “da un lato connaturato alle caratteristiche dimensionali e dalla rilevanza pubblica del processo che non permettono di tenere testimoni e parti all’oscuro delle dichiarazioni testimoniali rese in precedenza e dall’altro non è ascrivibile alla diffusione attraverso i media del contenuto delle deposizioni, visto che forme di condizionamento e influenza occulte sono assai più efficaci e meno controllabili del rischio temuto”. Dunque “la garanzia di genuinità della prova e la correttezza dell’assunzione risiede nella capacità delle parti attraverso l’esame incrociato di ottenere deposizioni veridiche o, al contrario, di fare emergere fattori d’inquinamento della testimonianza”.
Il presidente della Corte tuttavia ha voluto anche ricordare i doveri dei giornalisti, affinché esercitino in maniera “il più possibile professionale” il “sacrosanto e incomprimibile diritto di cronaca giudiziaria, essendo in gioco l’altrettanto fondamentale principio di presunzione di non colpevolezza che deve essere bilanciato con il primo”. Caruso ha dunque ribadito il diritto di commentare o criticare le posizioni degli imputati al processo ma, comunque ha ricordato che gli imputati, fino a prova contraria, non sono colpevoli in quanto “il giudizio finale spetta ai giudici”.

Foto © Fotogramma

ANTIMAFIADuemila
Associazione Culturale Falcone e Borsellino
Via Molino I°, 1824 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) - P. iva 01734340449
Testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Fermo n.032000 del 15/03/2000
Privacy e Cookie policy

Stock Photos provided by our partner Depositphotos