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voto-di-scambioLa Camera approva le modifiche sul voto di scambio politico mafioso
di Miriam Cuccu - 4 aprile 2014
Non è più punibile la "messa a disposizione" del politico nei confronti del mafioso per "qualunque" utilità. Questo il risultato all'Aula della Camera, che ieri ha approvato in terza lettura un emendamento della maggioranza. Così il testo del 416 ter, che senza alcuna modifica avrebbe acquisito valore di legge, dovrà tornare al Senato per la quarta lettura. Altro che lotta alla mafia. Altro che tempestività, in un Paese in cui la corruzione ci costa ogni anno 60 miliardi di euro. Se Falcone sapesse con che nonchalance è stata debitamente depotenziata quella norma che rappresentava il suo sogno di colpire al cuore i rapporti tra mafia e politica…

Di fatto, con l'ultima modifica decade la punibilità per la sola promessa del politico di mettersi a disposizione del mafioso in cambio di voti. Vale a dire: se lo scambio tra le due parti avviene, la pena prevista varia dai 4 ai 10 anni (e non più dai 7 ai 12, come prevede il codice penale). Ma se per qualche ragione lo scambio non avviene (il mafioso non nutre più fiducia verso quel politico, la sua scelta verte infine su un'altro candidato…) il contatto tra i due non è penalmente rilevante, perché nulla è stato effettivamente consegnato, ne voti ne, in cambio, denaro o "altra utilità" (appalti o altri incarichi). Resta però il fatto che quel politico sia corrotto e corruttibile, e che facilmente potrà avere in futuro altri contatti con le organizzazioni criminali per nuovi e vantaggiosi affari.
310 sono stati i voti favorevoli all'emendamento, contro i 61 contrari del M5s. "Renzi e Verdini hanno ammazzato il 416 ter” hanno dichiarato i membri delle commissioni Giustizia e Antimafia del Movimento 5 stelle di Camera e Senato. "Dopo una lunga e dura battaglia il governo delle larghe intese sulla mafia, previo incontro tra capi, ha deciso che lo scambio politico mafioso non deve essere punito. Questo è tutto il punto e non ci resta che appellarci ai cittadini e lanciare il grido d’allarme su quanto sta succedendo”.
"Eravamo pronti a votare la versione definitiva da portare in aula - ha sentenziato Giulia Sarti, deputata M5s - il relatore Mattiello del Pd insieme alla maggioranza e agli altri partiti hanno ceduto alle pretese di Forza Italia e hanno di nuovo modificato questo articolo che di fatto sarà inefficace", dato che "stiamo svuotando il 416 ter dal suo nucleo originario". "Ieri Napolitano ha incontrato Berlusconi, adesso sappiamo il motivo dell'incontro" ha proseguito Michele Giarrusso, ugualmente portavoce del Senato per il Movimento 5 stelle che ha poi ribadito: "Al Senato daremo battaglia".
Così si è espressa Libera, promotrice della campagna riparteilfuturo.it: “Il Senato ora approvi subito la riforma del 416 ter sul voto di scambio al di là delle perplessità restanti in particolar modo quelle relative alla prevista riduzione delle pene. Di fatto dopo 400 giorni e ben tre votazioni ritorna al Senato il testo che recepisce la proposta iniziale di Libera, sostenuta da oltre 450.000 cittadini e frutto di un ampio e approfondito confronto con magistrati ed esperti: inserire semplicemente nel testo del 416 ter le parole “altra utilità“, per colpire così in maniera efficace gli scambi di voti e favori tra politici e mafiosi. Con il voto di oggi alla Camera il Governo e il Parlamento si assumono una grande responsabilità: la riforma del 416 ter è ancora sulla carta. Ora deve diventare subito legge, per non lasciare ancora il paese privo di una norma che possa contrastare il mercato dei voti in prossimità delle prossime elezioni di maggio, europee e soprattutto amministrative”.


Il confronto tra i due testi

Il nuovo testo approvato dalla maggioranza: “Chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”

La formulazione precedente arrivata dal Senato: “Chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis (da 7 a 12 anni, ndr). La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”

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