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toga-webIn merito si è espressa la Corte di Cassazione
di AMDuemila - 22 agosto 2012
Può essere una vera svolta la sentenza della Prima penale della Cassazione (sentenza  32820/12, depositata il 21 agosto) con cui è stata confermata la custodia cautelare in carcere per l'ex segretario comunale di Rivarolo Canavese. A darne notizia è stato Il Sole 24 Ore. Nella sentenza è chiaramente scritto che per contestare il reato non servono né soldi, né altra utilità, ma “la disponibilità a venire a patti con la consorteria” mafiosa, anche solo nelle forme della “promessa reciproca”.

L'uomo arrestato era accusato di aver concluso accordi, tra gli altri, con il gestore di un bar del posto che si impegnava a convogliare sul primo cittadino i voti controllati da componenti della 'Ndrangheta locale, in cambio di 20mila euro per il disturbo.
Il segretario, arrestato su ordine del Gip di Torino nel giugno dello scorso anno, dopo la conferma del Riesame si è rivolto alla Cassazione opponendo il mancato incasso del "premio" (circostanza peraltro pacifica) che secondo la difesa farebbe cadere l'accusa.
La Cassazione però è intervenuta non solo dandogli torto ma anche condannandolo al pagamento delle spese. Pur se è vero, scrive il relatore della sentenza “che nell'ambito di una formulazione della norma incriminatrice (articolo 416-ter del codice penale, ndr) ritenuta da autorevoli commentatori "'largamente insufficiente se non addirittura velleitaria', non sono mancate interpretazioni” variegate “è ormai prevalente l'opposta opinione secondo cui "'il reato di scambio elettorale politico–mafioso si perfeziona al momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione, essendo rilevante, per quanto riguarda la condotta dell'uomo politico, la sua disponibilità di venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale'”. Secondo la Corte, la nuova fattispecie di reato “ha avuto l'effetto di anticipare la tutela penale della libertà di voto e dell'ordine pubblico, dal momento che il reato di consuma con la semplice stipula del patto di scambio (promessa di voti contro l'erogazione di denaro) senza necessità che l'accordo trovi poi realmente esecuzione”. La dazione di denaro in questo modo diverrebbe solo un dato “di rilevanza solo probatoria rispetto all'avvenuta definizione del patto”.
Una sentenza questa che sembra davvero andare in contro alla “cosiddetta legge Borsellino” proposta dalla Fondazione Progetto e Legalità onlus lo scorso maggio. L'idea era stata presentata dal presidente della fondazione Gaetano Paci proponendo all'attenzione del Governo e dei componenti delle Camere proposta per la riformulazione del 416 ter del codice penale nella seguente maniera: “La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della promessa di denaro o di altre utilità per sé o per un terzo”. E chissà che questa sentenza della Cassazione non sia davvero il primo mattone per l'approvazione della “legge Borsellino” che fugga da vincoli interpretativi.


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