Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.

toghe-webdi Antonio Cambria - 4 febbraio 2012
La recente approvazione, da parte della Camera dei Deputati, dell’emendamento presentato dalla Lega alla legge comunitaria 2011 ha apportato alcune sostanziali modifiche e novità alla disciplina previgente sulla responsabilità civile dei magistrati ma, soprattutto, ha riacceso un dibattito infuocato su un tema che, negli ultimi mesi, sembrava (solo apparentemente) essersi ormai sopito.

In effetti, questo emendamento non fa altro che riprendere uno dei punti cardine del celeberrimo disegno di legge costituzionale, varato nel marzo scorso dal Consiglio dei Ministri del Governo precedentemente in carica, e subito dopo ribattezzato, in termini netti, “riforma della giustizia” , che già un vespaio di polemiche aveva sollevato, fonte di numerosi spunti di riflessione circa lo stato attuale della giustizia (?) in Italia. Peraltro, la dicitura “riforma della giustizia” appariva oltremodo corretta se intesa nel senso opposto del termine o, come avrebbero detto i latini, come reformatio in peius. Una premessa, in questi casi, appare comunque doverosa.
La giustizia va male, malissimo e questo è un aspetto su cui non ci si può nascondere dietro ad un dito. Occorrerebbero riforme radicali ma, sul tipo di riforme, i pareri sono sempre stati discordi. Da un lato c’è (in numero sempre inferiore) chi è interessato a far funzionare meglio il processo: come fare per renderlo più celere, razionale, economico, con maggiori probabilità di produrre sentenze corrette, conformi alla realtà dei fatti.
Ma dall’altro lato c’è (in numero sempre crescente) chi è interessato a sottrarsi ai processi, quelli già pendenti a suo carico, e quelli che, magari, potrebbero saltar fuori domani. Questi ultimi provano ad immaginare come fare per controllare la magistratura, per impedire l’accertamento dei reati che hanno commesso o che hanno intenzione di commettere o che non potranno non commettere perché tanto questo è il sistema. E provano, così, a realizzare  il modo migliore per non fare funzionare il processo, quantomeno nei loro confronti.
Orbene, oggi come qualche mese fa, il punto centrale dell’intera “riforma”, vera svolta storica (?) del sistema, è la tanto sbandierata responsabilità civile dei magistrati, condita da numerosi slogan propagandistici provenienti da più fronti tesi esclusivamente a tediare il comune cittadino che, in questa ridda di voci e “argomenti” a supporto, si troverà nelle condizioni di non comprendere la vera ratio ispiratrice che, sgomberiamo il campo da equivoci, non è ascrivibile ad una volontà comunitaria. Paradossalmente, infatti, se l’emendamento Pini diventasse legge, l’Italia si troverebbe fuori dal diritto comunitario più di quanto non si trovi oggi, visto che nel resto d’Europa la disciplina è sostanzialmente similare a quella oggi prevista dal nostro diritto interno.
Intendiamoci, non c’è dubbio che chi sbaglia debba pagare. Il punto è che, come si capisce bene dall’inciso "I magistrati sono direttamente responsabili”, quello che interessa la maggior parte dei nostri politici non è assicurare un adeguato risarcimento ai cittadini vittime di colpe professionali dei magistrati; ma è quello di fare in modo che questo risarcimento sia corrisposto dal magistrato personalmente. La cosa risulta incontrovertibile: infatti una legge sulla responsabilità dei magistrati e sul connesso diritto dei cittadini a essere risarciti dal danno loro cagionato dai magistrati che sbagliano esiste già dal 1988: è la legge 13 aprile 1988, n. 117. In base a questa legge, il cittadino vittima di provvedimenti giudiziari derivanti dal comportamento gravemente colposo di un magistrato ha diritto al risarcimento dei danni. E ancora di più se tale comportamento risulti doloso, cioè se questi ha agito all’esplicito scopo di danneggiare qualcuno. Insomma, in presenza di condotte rientranti in un elenco assai preciso fatto da questa legge, il magistrato che sbaglia paga. Il problema che evidentemente angustia il nostro Parlamento è che, in questi casi, chi risarcisce il danno al cittadino è lo Stato; il quale poi si rivale sul magistrato, ma gli può chiedere solo una somma che non superi il terzo del suo stipendio annuale. Invece, in questo modo, il magistrato deve rimborsare tutto il danno cagionato, di tasca sua.
Domanda: cosa c’entra tutto questo con l’efficienza e la razionalità del processo penale? E’ evidente che l’obiettivo di questo emendamento è dettato solo dalla voglia di intimidazione, dal desiderio di tenere sotto scacco i magistrati e condizionarne l’attività. Ma in quali casi scatterà la responsabilità civile del magistrato? Al momento, la legge del 1988 è molto chiara e non si presta ad interpretazioni: un magistrato è in colpa professionale quando commette errori gravi, viola la legge o non rispetta i termini previsti senza giustificato motivo. Insomma, niente a che fare con la “manifesta violazione del diritto”, passaggio fondamentale dell’emendamento leghista che sconvolge l’intera essenza dell’istituto preesistente. In altri termini, il giudice si troverà le mani incatenate ogni volta che sarà chiamato a leggere un testo normativo, dovrà interpretarlo e poi applicarlo senza cadere nel cosiddetto “errore giudiziario”.
Già, è proprio questo l’obiettivo che da sempre persegue la classe politica. Chiunque può facilmente intuire che l’interpretazione politica della responsabilità civile del magistrato consiste nel ritenere che la responsabilità sussiste quando c’è un presunto “errore giudiziario”: e questo avviene, secondo i nostri parlamentari, tutte le volte che una sentenza posteriore ribalta quella precedente. Insomma, le sole sentenze giuste sarebbero quelle che sono confermate in tutti i gradi di giudizio: anche se molti politici hanno trovato parecchio da ridire sulle sentenze di Cassazione che li hanno condannati. Così, tutte le altre sentenze sono frutto di errore giudiziario. Da quanto detto, discende che il magistrato che ha commesso il presunto errore giudiziario sarà tenuto al risarcimento.
Questo modo di ragionare è, prima di tutto, in contrasto con la legge del 1988 che enumera molto chiaramente i casi di responsabilità dei magistrati; e tra questi non c’è il cosiddetto errore giudiziario.
In secondo luogo, bisogna fare uno sforzo per ricordarsi che i casi di errore giudiziario, vero o presunto che sia, restano tali qualunque sia la conseguenza; che l’errore giudiziario abbia dato luogo alla condanna di un innocente o all’assoluzione di un colpevole, la cosa non cambia. Che Berlusconi, Mastella, Cuffaro o qualche altro loro amico siano assolti ingiustamente o condannati ingiustamente, sempre errore giudiziario è. E invece tutti sappiamo bene che lo sdegno si manifesta sempre e solo per la condanna di un (successivamente ritenuto) innocente; ma nessuno si scalda troppo (a meno che non sia un extracomunitario brutto sporco e cattivo) per l’assoluzione di un (precedentemente ritenuto) colpevole.
Ma, soprattutto, è assurda la pretesa che la sentenza debba essere confermata in ogni grado di giudizio, perché se ciò non avviene è “sbagliata”. La sentenza successiva, qualsiasi sentenza, anche quella definitiva, non ha un valore intrinseco superiore a quella precedente, che magari riforma o annulla. E’ solo, appunto, successiva e, in quanto tale, convenzionalmente quella che deve trovare attuazione, essere eseguita e rispettata. In questo senso si parla di “valore convenzionale” delle sentenze, per significare la loro necessaria funzione di regolatrici dei rapporti dei cittadini all’interno di una collettività. Il che attribuisce loro autorità ma non necessariamente “verità”. Così, la realtà è che, sotto la maschera della responsabilità civile dei magistrati, c’è la vera ragione di una “riforma” tanto desiderata quanto ricercata in ogni forma e in ogni tempo: il controllo di una magistratura intimidita quando non espressamente minacciata.
Il ministro Severino rassicura che la norma sarà rimeditata e migliorata in Senato. Anche se l’auspicio resta quello che, invece, la norma venga esclusivamente abrogata e cancellata, ripristinando la disciplina previgente, più che completa e opera di un vero ed illustre giurista italiano, Giuliano Vassalli, nell’88 ministro della Giustizia e firmatario della legge n.117, già allora oggetto di numerose polemiche e avversata dai nemici delle toghe.
Un emendamento, dunque, che appare in realtà assumere la forma, più volte preannunciata, di una ritorsione piena contro la magistratura, in un momento giudiziario particolarmente delicato, che avrà fatto rivoltare Vassalli nella tomba, sia per la ratio sottesa all’istituto che per le argomentazioni “giuridiche” a supporto.
Una norma che, per l’appunto, si avvia ad intraprendere un lungo percorso che la condurrà alla sua incostituzionalità, alla luce finanche del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale che certifica come la peculiarità del lavoro della magistratura sia incompatibile con degli argini volti a limitare i fondamentali principi di indipendenza ed autonomia, che la Costituzione (almeno fino al momento in cui scriviamo…) riconosce e garantisce all’ordine giudiziario.

ANTIMAFIADuemila
Associazione Culturale Falcone e Borsellino
Via Molino I°, 1824 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) - P. iva 01734340449
Testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Fermo n.032000 del 15/03/2000
Privacy e Cookie policy

Stock Photos provided by our partner Depositphotos