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L'istituto del fermo o trattenimento per identificazione, che in Italia può durare fino a dodici ore, estendibili a ventiquattro in situazioni eccezionali, rappresenta un preoccupante passo indietro dal diritto penale delle libertà verso un diritto penale orientato all'oppressione. Non esiste un equilibrio reale tra le esigenze di sicurezza pubblica e la tutela delle libertà fondamentali, poiché le prime finiscono per soffocare le seconde. La Costituzione italiana non lascia spazio a fraintendimenti: la libertà personale è inviolabile. Ogni limitazione deve essere disposta mediante un atto motivato dell'autorità giudiziaria. Il trattenimento per dodici ore, pertanto, è in palese contrasto con i principi costituzionali. È un'inaccettabile aberrazione giuridica che un cittadino possa essere privato della propria libertà per mezza giornata, sottoposto unicamente alla volontà della polizia giudiziaria. Il giudice è coinvolto solo successivamente, riducendo così il suo ruolo a una mera formalità burocratica a posteriori, anziché ad una garanzia di tutela preventiva. Ciò che dovrebbe essere uno strumento eccezionale assume i contorni di una prassi, utilizzata per esercitare pressioni su individui considerati "scomodi" o poco cooperativi. L'uso del concetto di "sospetto", contenuto nella norma, è altamente vago e affidato a una discrezionalità soggettiva. Mancano parametri oggettivi: non è necessario che ci sia un reato o un rischio imminente chiaramente definito, il fermo potrebbe basarsi su pregiudizi, apparenze o atteggiamenti discriminatori, senza alcun concreto ostacolo giuridico. L'assenza di un obbligo immediato di motivare il provvedimento davanti a un giudice neutrale fa del fermo una sorta di punizione preventiva o addirittura una manifestazione di forza dello Stato. È impensabile che un cittadino possa restare “imprigionato” in caserma per dodici ore senza l'assistenza di un avvocato e senza contatti esterni. Questo configura, a mio giudizio, una palese violazione dei diritti umani fondamentali. Seppure tecnicamente non si tratti di un arresto, l'effetto pratico è una vera e propria privazione della libertà, accompagnata persino da un ritardo nell'esercizio del diritto alla difesa. Negare l'accesso tempestivo a un legale riduce il cittadino a una posizione passiva e gli nega le tutele contro gli eventuali arbitri del potere statale. Permettere allo Stato di trattenere una persona basandosi soltanto su vaghi sospetti, senza una verifica giudiziaria immediata, sposta drammaticamente l'equilibrio dall'habeas corpus a un sistema repressivo tipico di uno Stato di polizia. Favorire un apparente senso di sicurezza a scapito della libertà crea le condizioni per soffocare il vigente diritto penale delle libertà e sostituirlo con uno strumento di oppressione e privilegio. Se alla polizia è consentito di fermare chiunque "per accertamenti" senza prove concrete, la distanza tra la figura del cittadino libero e quella del suddito sorvegliato si riduce in modo allarmante. Dodici ore non possono essere considerate un arco temporale irrilevante: rappresentano, al contrario, uno spazio in cui i diritti civili sono letteralmente sospesi. In uno Stato di diritto, l’efficienza della polizia non deve mai compromettere la necessaria supervisione della magistratura.

Foto © Imagoeconomica 

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