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Il 21 novembre 2017 segna un momento cruciale nell'evoluzione criminale del Cartello Jalisco Nuova Generación, quando i suoi droni armati fecero il loro ingresso a Guanajuato, una città nel Messico centrale, per colpire la popolazione locale e costringerla a lasciare aree che sarebbero poi diventate territori controllati dai narcos per le loro piantagioni di coca. In seguito, nel 2022, un drone dello stesso cartello si rese protagonista di un attacco ancora più distruttivo, lanciando bombe al C4 su una zona di Tepalcatepec, nello Stato di Michoacán, con la medesima strategia di dominio criminale. Nel 2024 si registra un nuovo avanzamento tecnologico: i cartelli messicani, Jalisco e Sinaloa, utilizzano e sperimentano droni di nuova generazione equipaggiati con intelligenza artificiale avanzata (cfr. Relazione CIA al Congresso USA 2024). Questi dispositivi sono progettati non solo per sparare proiettili, ma anche per sganciare bombe o diffondere agenti chimici. L'introduzione di droni teleguidati equipaggiati con armi automatiche e semi-automatiche sta radicalmente cambiando il volto della violenza legata al narcotraffico. Da un lato, aumenta l'intensità delle condotte criminali, dall'altro, minimizza il coinvolgimento diretto degli esecutori umani nei reati da commettere. Questi droni sono modificati e impiegati per colpire sia i clan rivali, sia i civili innocenti, generando una spirale di morte e devastazioni territoriali mai viste prima d’ora se non in situazioni di guerra. Essi rappresentano senza dubbio una nuova efficace arma nelle mani della criminalità organizzata. La gestione tecnica di questi strumenti è affidata a sistemi d’intelligenza artificiale avanzati, in alcuni casi derivati da applicazioni militari. Questo scenario introduce una fase ulteriore e più complessa che pone quesiti importanti riguardanti la politica criminale. Si prospetta una progressiva spersonalizzazione delle operazioni violente e sorgono nuove problematiche legate al principio della personalità della responsabilità penale, complicando il riconoscimento degli elementi oggettivi e soggettivi necessari per imputare i reati. Uno dei punti chiave risiede nella difficoltà di accertare responsabilità penali in simili ambiti. Le informazioni sull'uso di droni armati derivanti da tali operazioni mafiose-criminali, sia nel caso di omicidi mirati, sia di danni collaterali, sono in sostanza inesistenti. La questione si complica quando si tenta di stabilire quale tipo di responsabilità possa essere attribuita lungo tutta la catena operativa delle attività delittuose. Chi è da ritenersi responsabile? Il progettista che ha sviluppato il software e l’intelligenza artificiale utilizzata? L’acquirente che l’ha acquistato? Il mandante che ne ha autorizzato l’uso? L’esecutore materiale che ha concretamente attivato il drone? In Italia, davanti a un omicidio su commissione, si applicherebbe l’istituto del concorso ex articolo 110 del codice penale tra i vari soggetti coinvolti nella preparazione ed esecuzione, con la possibilità di attenuanti previste dall’articolo 114, comma 3, se ricorrono le condizioni dell’articolo 112, comma 1, n. 3. Tuttavia, la situazione si complica ulteriormente se le diverse fasi dell’operazione avvengono in Stati differenti o in più luoghi di commissione del delitto. Quali normative prevalgono in tali situazioni? Emerge, infine, una domanda fondamentale e ovviamente anche provocatoria: un robot può delinquere? La sua programmazione lo rende semplicemente uno strumento in mano ai soggetti umani o lo pone al centro di una questione eticamente e giuridicamente più complessa? Questi interrogativi ci spingono a riflettere sul limite delle responsabilità penali in un’era sempre più dominata da tecnologie autonome e dalle loro possibili implicazioni giuridiche e sociali.

Estratto modificato da intervista alla Radio-TV ABC Paraguay il 5 novembre 2025

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