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Tolte le attenutati generiche ai fratelli Gabriele e Marco Bianchi condannati a 24 anni in appello per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio a Colleferro la sera del 6 settembre 2020.
"Deve prendersi atto, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, che questa statuizione si rivela affetta da motivazione viziata per contraddittorietà interna e per sua strutturale carenza rispetto all'esigenza di fornire una giustificazione puntuale e adeguata delle conclusioni raggiunte in senso difforme rispetto a quelle a cui era approdata la Corte di assise" scrivono i giudici della Cassazione della prima sezione penale Presidente Monica Boni, Consigliere estensore Vincenzo Siani.
Si è così disposto l'annullamento della "sentenza impugnata limitatamente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche agli imputati Bianchi Gabriele e Bianchi Marco con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma. Rigetta i ricorsi degli imputati Bianchi Gabriele, Bianchi Marco, Belleggia Francesco e Pincarelli Mario che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara irrevocabile la sentenza impugnata quanto all'accertamento di responsabilità nei confronti di Bianchi Gabriele e Bianchi Marco".
Per i supremi giudici quindi ''merita di essere accolto il ricorso proposto dal Procuratore generale territoriale che ha denunciato la violazione di legge e il vizio della motivazione alla base della riforma parziale della sentenza di primo grado decisa dalla Corte di assise di appello nella parte in cui ha riconosciuto a Gabriele Bianchi e Marco Bianchi le circostanze attenuanti generiche con la corrispondente mitigazione del relativo trattamento sanzionatorio. I giudici di primo grado avevano negato agli imputati le attenuanti considerando che, per un verso, nessun aspetto connesso all'incontestabile gravità del fatto, concretatosi nella brutale uccisione di un giovane inerme, era suscettibile di determinare attenuazioni di pena e che, per altro verso, negativa era la valutazione della loro pronunciata capacità a delinquere, essendo gravati da carichi pendenti per reati inerenti a violenza e condannati in secondo grado per spaccio di sostanze stupefacenti, persone note nel loro contesto come picchiatori, facenti parte della chat denominata 'La gang dello scrocchio', dotati di personalità allarmante, privi di attività lavorativa eppure connotati da tenore di vita elevato, nonché protagonisti di un comportamento post factum dimostrativo dell'assenza di qualsiasi revisione critica del loro gravissimo operato deviante'' sottolineano i giudici della Cassazione.
Nelle 107 pagine di motivazioni, i giudici della Corte Suprema sottolineano che il giudice d'appello avrebbe potuto cambiare la sentenza di primo grado, laddove la Corte d'Assise aveva negato le attenuanti generiche ai fratelli Bianchi. Questo, individuando elementi che giustificassero la decisione e spiegando perché i motivi dati dai giudici di primo grado non ostacolassero l'applicazione dell'art. 62-bis del codice penale in modo favorevole agli imputati. Tuttavia, la motivazione fornita non ha rispettato questi requisiti, come spiegano i giudici.
Un altro problema segnalato dal Procuratore generale riguarda il fatto che l'attenzione mediatica è stata considerata come un fattore attenuante rispetto alla personalità negativa degli imputati, così come delineata dai media e nelle comunicazioni, come le chat citate. I giudici d'appello sembrano aver attribuito alla Corte d'Assise il giudizio su alcuni comportamenti di Gabriele e Marco Bianchi come negativi, anche se di natura incerta, ritenendoli piuttosto di carattere etico o estetico. Tuttavia, non è stato spiegato quali di questi comportamenti fossero davvero solo etici o estetici, e quindi irrilevanti ai fini penali.

Foto © Imagoeconomica

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