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Replica degli avvocati: "Escluse le aggravanti di cui all’art. 416 bis, comma 6 c.p.."

Giorgio De Stefano, il figlio illegittimo del boss “Don Paolino”, soprannominato “Malefix” durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip dalla showgirl (e sua compagna, ndr) Silvia Provvedi - Le Donatella -, è stato condannato a 12 anni e otto mesi di carcere rispetto ai 20 chiesti in un primo momento dalla procura.
Nel processo denominato “Epicentro”, oltre a De Stefano, sono state condannate altre 52 persone, alcune delle quali dovranno scontare venti anni di carcere. Tra queste figurano: il boss Filippo Barreca, Demetrio Condello, Carmine De Stefano, Orazio De Stefano, Antonio Libri e Luigi Molinetti (alias "La Belva"); anche se la pena più alta è stata inflitta a Francesco Campagna, il quale dovrà scontare 23 anni di carcere.
Durante le udienze, il pubblico ministero Walter Ignazitto ha ribadito che: "La cosca De Stefano rimane la più potente e la più autorevole".
Intanto, stando a quanto si apprende dal giornale on-line Fanpage.it, gli avvocati difensori di Giorgio De Stefano fanno sapere che una volta pubblicate le motivazioni, non mancheranno di presentare il ricorso.

Rettifica del 30 agosto:

Gli avvocati di Giorgio De Stefano, Avv. Antonio Bucci e Avv. Luca Cianferoni, specificano che: "Giorgio De Stefano, detto 'Malefix', il quale in fase di indagini sebbene veniva indicato quale rappresentante a Milano dell’omonimo clan ndranghetista, detta circostanza non è stata provata durante il primo grado di giudizio concluso in data 29 luglio 2022. Altresì, allo stesso è stato contestato un unico episodio estensivo caratterizzato della genericità del fatto e di esiguo valore economico, e non vi è alcuna specifica condanna per detenzione e porto illegale di armi.
Non è altresì emerso nel corso del processo di primo grado che il Giorgio De Stefano era incaricato alla riscossione del pizzo e a tenere i rapporti con le altre famiglie di ‘Ndrangheta.
Giorgio De Stefano ha affrontato il processo da incensurato e, come imputato, ha sempre assunto una condotta lineare e partecipativa al processo, fornendo agli inquirenti ogni prova in suo possesso tesa all’accertamento della verità sulla sua condotta. La sentenza di condanna ad anni 12 e mesi 8, ha escluso le aggravanti di cui all’art. 416 bis, comma 6 c.p.."


Foto © Imagoeconomica

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