di Fabio Repici*
Ho assistito i familiari di Graziella Campagna, diciassettenne assassinata in provincia di Messina il 12 dicembre 1985, nel processo celebratosi innanzi all’A.g. di Messina contro Giovanni Sutera e Gerlando Alberti junior.
Una decina di giorni fa dagli organi di informazione ho appreso che Giovanni Sutera, pur condannato definitivamente all’ergastolo per l’omicidio di Graziella Campagna, aveva riottenuto la libertà, tanto da essere stato raggiunto in stato di libertà dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Firenze il 12 marzo 2018 nel procedimento n. 16264/16 r.g.n.r. Dda e n. 8932/17 r.g. gip, per il delitto di cui all’art. 74 comma 1 D.p.r. 309/90.
Da tale ordinanza di custodia cautelare ho appreso che nel 2015 Giovanni Sutera fu beneficiario del provvedimento di liberazione condizionale, emesso dal Tribunale di sorveglianza di Firenze. Più nel dettaglio, dagli organi di informazione ho appreso che Sutera, mentre si trovava in espiazione dell’ergastolo definitivamente irrogatogli per l’omicidio di Graziella Campagna (secondo omicidio commesso da Sutera, dopo l’omicidio di un gioielliere in corso di rapina commesso a Firenze nel 1982, per il quale riportò la condanna a 25 anni di reclusione e ricercato per quel delitto commise in stato di latitanza l’omicidio Campagna), nel febbraio 2014 ottenne il beneficio della semilibertà e nel settembre 2015 ottenne addirittura la liberazione condizionale.
Si deve ritenere che il Tribunale di sorveglianza di Firenze, ai sensi dell’art. 176 c.p., ritenne "sicuro il suo ravvedimento" e anche che egli, per indigenza, sia stato ritenuto "nell’impossibilità di adempiere" le obbligazioni civili derivanti dal reato. Va, infatti, rilevato che Giovanni Sutera, così come il suo correo Gerlando Alberti junior, fu condannato dalla Corte d’assise di Messina l’11 dicembre 2004, con successiva conferma della Corte d’assise di appello di Messina il 18 marzo 2008 e della Corte di Cassazione, prima sezione penale il 18 marzo 2009, al risarcimento del danno in favore dei genitori, dei fratelli e delle sorelle di Graziella Campagna, al pagamento in loro favore di una somma a titolo di provvisionale e alla refusione in loro favore delle spese relative all’azione civile esercitata nel processo penale. Successivamente, Giovanni Sutera, così come il suo correo Gerlando Alberti junior, fu condannato dal Tribunale civile di Messina al risarcimento di tutti i danni morali e materiali arrecati ai familiari di Graziella Campagna. Sutera non provvide, nemmeno in minima parte, all’adempimento di tali obbligazioni, che vennero corrisposte ai familiari di Graziella Campagna dal Fondo di rotazione del Ministero dell’Interno predisposto per le vittime innocenti di mafia. Cosicché di quelle somme nel frattempo Giovanni Sutera è divenuto debitore nei confronti dello Stato ed è da ritenere che sia rimasto inadempiente.
Eppure, dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa anche nei suoi confronti risulta che Giovanni Sutera ha investito notevoli somme di denaro per l’accaparramento di attività economiche nel centro di Firenze e, addirittura, per il finanziamento di narcotraffico. Ciò induce a pensare che fosse del tutto insussistente per Sutera l’impossibilità, anche solo parziale, di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal delitto e che dunque, sotto tale profilo, egli fosse immeritevole della liberazione condizionale pur concessagli.
Quanto al "sicuro ravvedimento" ritenuto dal Tribunale di sorveglianza, per valutarne l’impossibile sussistenza sarebbe stato sufficiente leggere la sentenza n. 2/08 emessa dalla Corte di assise di appello di Messina il 18 marzo 2008, con la quale fu confermata la condanna di Giovanni Sutera (e di Gerlando Alberti junior) per l’omicidio di Graziella Campagna.
In quella sentenza, infatti, si legge come Giovanni Sutera e Gerlando Alberti junior ottennero protezioni di alto livello sociale e perfino istituzionale (il sindaco e il comandante della Stazione dei carabinieri di Villafranca Tirrena) per trascorrere la latitanza in provincia di Messina; come essi furono indebitamente agevolati perfino prima del sequestro e dell’assassinio di Graziella Campagna, allorché sfuggirono a un posto di blocco l’8 dicembre 1985; come essi poterono ulteriormente godere di incredibili depistaggi compiuti dai vertici dell’Arma in provincia di Messina fin dall’immediatezza del delitto, con inammissibili condotte giunte fino al punto di accreditare come coordinatore delle indagini e come perito balistico un soggetto (tale Giuseppe Donia) non solo estraneo all’Arma (eppure presentato falsamente come colonnello) ma addirittura anni dopo risultato in contatto con Gerlando Alberti junior, di ostacolare le indagini che a titolo privato fu costretto a compiere in sconcertante solitudine l’appuntato Piero Campagna (fratello della vittima), di far sparire i reperti che Piero Campagna si prodigava a raccogliere; come essi poterono godere della protezione prima (per la latitanza) e dopo (per i depistaggi e l’aggiustamento del processo) il delitto assicurata a loro dal capomafia di Villafranca Tirrena e potente massone Santo Sfameni, soggetto che in una propria masseria riusciva a far incontrare magistrati del distretto di Messina e mafiosi, alle volte perfino latitanti, e che si premurò di garantire una prima volta a Giovanni Sutera e a Gerlando Alberti junior la scarcerazione e il proscioglimento per l’omicidio di Graziella Campagna; come infatti il giudice istruttore Marcello Mondello, che il 28 marzo 1990 emise la sentenza di proscioglimento in favore di Giovanni Sutera e Gerlando Alberti junior, parecchi anni dopo fu, anche per quella sentenza, arrestato e condannato per concorso esterno in associazione mafiosa; come, anche una volta riaperte le indagini, nel 1996, e iniziato un nuovo processo per l’omicidio di Graziella Campagna, Giovanni Sutera e Gerlando Alberti junior, come riferito alla Corte di assise di Messina dal collaboratore di giustizia Vincenzo La Piana (cognato di Gerlando Alberti junior) continuarono ad adoperarsi per farsi beffe della giustizia; come i familiari della vittima dovettero assistere a incresciose vicende che consentirono a Giovanni Sutera e Gerlando Alberti junior di ritardare il passaggio in giudicato della condanna all’ergastolo per l’omicidio di Graziella Campagna fino al 18 marzo 2009, data della sentenza con la quale la Corte di cassazione, prima sezione penale, rigettò i loro ricorsi avverso la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Messina il 18 marzo 2008.
Rispetto a una simile mole di risultanze ricavabili da tale ultima sentenza, davvero per poter ritenere "sicuro il ravvedimento" di Sutera sarebbero stati necessari elementi di portata enorme. A partire dal comportamento leale con il quale egli, come richiesto con pubblici appelli per anni dai familiari di Graziella Campagna, avrebbe potuto riferire all’A.g. non solo le responsabilità sue e di Gerlando Alberti junior per l’omicidio della povera diciassettenne ma anche le ulteriori responsabilità di coloro che concorsero a quel delitto con i due esecutori materiali e tutte le protezioni di cui i due assassini avevano potuto godere in provincia di Messina. Ciò avrebbe potuto costituire un primo concreto sintomo di autentico ravvedimento. Ma ciò non si è mai verificato.
Né può ritenersi che il "sicuro ravvedimento" potesse essere ritenuto provato per il fatto che Giovanni Sutera durante la sua detenzione non avesse commesso (altri) reati né violazioni comportamentali. Un siffatto atteggiamento, piuttosto che indice di "sicuro ravvedimento", ben avrebbe dovuto essere interpretato, al più, come condotta strumentale moralmente neutra per ottenere benefici penitenziari (e invece gli hanno procurato la libertà). Al più: perché a guardar bene il percorso penitenziario di Giovanni Sutera, fra gli elementi che probabilmente sono stati ritenuti utili a farlo ritenere ravveduto, c’è anche la partecipazione, negli anni Novanta presso il carcere di Volterra, ad attività teatrali della locale Compagnia della Fortezza; sennonché, a guardar bene la situazione creatasi in quella (presunta) attività rieducativa, Giovanni Sutera poté utilizzare anche quel frangente per frequentare proprio Gerlando Alberti junior e condividere con lui le strategie per turlupinare la giustizia sull’omicidio di Graziella Campagna.
In effetti, negli ultimi decenni si è creata molta confusione sul piano dei benefici assegnati a detenuti per gravissimi di reati. Sulla scorta del principio per cui Caino non deve essere toccato (il che vorrebbe dire solo che ai responsabili di gravi reati devono essere garantite dignitose condizioni di detenzione) si è partiti per la tangente, finendo nella pratica di tutti i giorni al principio invalso per cui Caino deve essere sempre scarcerato. Solo così possono spiegarsi i provvedimenti di cui sono stati beneficiari stragisti mai confessi e anzi ostinatamente impegnati a riproporre pratiche depistatorie davanti allo sgomento dei familiari delle vittime, che da ultimo (proprio ad opera di un’indegna beneficiaria di inconsulti provvedimenti “libertari”, evidentemente emessi fuori da ogni "sicuro ravvedimento") si sono visti tacciare pubblicamente di professionismo carrierista.
Sarebbe superfluo, comunque, in questa sede approfondire la tematica. A renderlo superfluo è stato proprio il ritorno al crimine da parte di Giovanni Sutera. Infatti, egli, con i propri comportamenti, ha reso plastica la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 177 c.p.. Egli, infatti, ha commesso "un delitto" di sicura gravità (meglio: è stato accertato aver commesso almeno "un delitto", giacché la sua indole può ben far ritenere che ne abbia commessi anche altri). Per fortuna, vien da dire, egli è stato colto nelle sue pratiche criminali prima del settembre 2020, giacché a quella data avrebbe potuto ottenere perfino l’estinzione dell’ergastolo irrogatogli per l’omicidio di Graziella Campagna.
Cosicché oggi quell’ergastolo, più che meritatamente irrogato a Giovanni Sutera, deve nuovamente essere mandato in esecuzione. E per Sutera il "fine pena mai" che si legge nel suo certificato penale deve essere concreto e mai più aggirato, in assenza di "sicuro ravvedimento" (cosa che mai potrà essere ritenuta fuori da una sua leale collaborazione con la giustizia), non per spirito di vendetta ma solo per doverosa applicazione della legge, prima ancora che per rispetto della memoria di Graziella Campagna, rimasta vittima innocente a soli diciassette anni e vilipesa nella sua memoria da certi provvedimenti giudiziari.
Per le ragioni sopra indicate, con il presente atto chiedo che la Procura generale di Firenze voglia avanzare al Tribunale di sorveglianza formale richiesta di revoca, ai sensi dell’art. 177 c.p., del beneficio della liberazione condizionale indebitamente concesso (perché in comprovata assenza dei presupposti) a Giovanni Sutera nel settembre 2015.
* Testo integrale dell’istanza per la revoca della libertà condizionale nei confronti del boss Giovanni Sutera, firmata dal legale familiari di Graziella Campagna, depositata ieri alla Procura generale di Firenze
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