dellutri marcello big3“Caso diverso da quello di Contrada”
di Aaron Pettinari
“Non vi è identità di posizione” tra Marcello Dell’Utri e Bruno Contrada, entrambi condannati per concorso esterno in associazione mafiosa, “né la decisione emessa nel caso Contrada può dirsi tale da imporre una modifica del giudicato”. E’ quanto scrive la prima sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui ha rilegato il ricorso presentato dalla difesa dell’ex parlamentare contro la decisione con cui la Corte d’appello di Palermo, come giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revoca della condanna a 7 anni per cui oggi si trova in carcere. La difesa di Dell’Utri aveva presentato la richiesta dopo che la Corte europea dei diritti dell’uomo, nell’aprile 2015, aveva condannato lo Stato italiano a versare all’ex agente del Sisde (condannato a 10 anni per concorso esterno) 10 mila euro per danni morali e 2.500 di spese legali. Secondo la Corte europea all’epoca dei fatti il reato non “era sufficientemente chiaro e prevedibile e il ricorrente non poteva conoscere nello specifico la pena in cui incorreva per la responsabilità penale che discendeva dagli atti compiuti”. Per questo Contrada non doveva essere condannato per concorso esterno in associazione mafiosa.

Dell’Utri consapevole
Secondo la Suprema corte però il caso giudiziario dell'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri è diverso da quello dell'ex questore tanto che che la difesa del primo non ha mai sostenuto la possibilità di ottenere una condanna più mite per favoreggiamento, come ha fatto la difesa del secondo. Dell’Utri dunque era consapevole che la "forbice" dell'accusa nel processo "sarebbe stata rappresentata" dall'alternativa "tra concorso esterno e partecipazione" tout-court.
Nelle motivazioni della sentenza, depositate ieri, la Cassazione spiega che per l’ex senatore “non sarebbe un fuor d'opera, pertanto, ipotizzare che la forbice decisoria di 'prevedibilità' in concreto del giudizio penale" a suo carico "sarebbe stata, per le elaborazioni dell'epoca, rappresentata dall'alternativa tra concorso esterno e partecipazione punibile, il che fa comprendere le ragioni della opzione difensiva di non contestazione di alcun profilo di pretesa irretroattività della interpretazione giurisprudenziale". Insomma, se la difesa di Dell'Utri - anche lui come Contrada condannato per reati commessi prima del 1994 anno nel quale il reato di concorso esterno venne 'codificato' ufficialmente dalla sentenza Dimitry della Cassazione - avesse sostenuto la irretroattività dell'applicazione del concorso esterno ai fatti a lui contestati e avvenuti fino al 1992, il rischio era quello di subire una condanna più pesante. Così è stato confermato il 'no' alla revoca della condanna. Fermo restando che in entrambi i casi, Dell’Utri e Contrada, non si è di fronte ad un’assenza di reato va anche ricordato che nella sua sentenza la Corte europea non ha tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali degli anni Novanta, proprio in materia di concorso esterno che viene combinato tra il concorso previsto dall'art.110 e l'associazione mafiosa prevista dall'art. 416 bis (legge Rognoni-La Torre).

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