Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.

Mutuo riconoscimento tra gli Stati per sequestri e confische antimafia

Dal 19 dicembre 2020 è esecutivo il regolamento dell’Unione Europea numero 1805 del 2018 sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca. Il regolamento diventa obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in conformità ai vigenti trattati. Un nuovo istituto finalmente in grado di combattere in maniera più efficace riciclaggio e investimenti economici dei mafiosi in ambito transnazionale. Il principio cardine del mutuo riconoscimento in base al quale “benché tali provvedimenti possano non esistere nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, quest’ultimo dovrebbe essere in grado di riconoscere ed eseguire tali provvedimenti emessi da un altro Stato membro”. Lo abbiamo scritto e detto più volte e da ultimo il 21 dicembre 2019 proprio al Parlamento europeo nella Commissione di studio sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale che “l’esigenza di contrastare con misure più efficaci e incisive la proiezione internazionale di fenomeni criminali organizzati doveva determinare un rafforzamento, in ambito europeo, degli strumenti di cooperazione tra gli Stati e in particolarmente di quelli di natura economico-patrimoniale”. Il nuovo regolamento Ue si applica a tutti i provvedimenti di congelamento e tutti i provvedimenti di confisca emessi nell’ambito di un provvedimento di natura penale. Sono compresi sequestri e confische preventive, fondati comunque sulla pericolosità sociale dei soggetti colpiti. Tra i reati previsti: le fattispecie di partecipazione a un'organizzazione criminale, di terrorismo, di tratta di esseri umani, di sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia, di traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, di traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, di corruzione e frode, di riciclaggio, di falsificazione e contraffazione di monete, di criminalità informatica, di criminalità ambientale, di favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali, di omicidio volontario o lesioni personali gravi, di traffico illecito di organi e tessuti umani, di rapimento, sequestro o presa di ostaggi, di razzismo e xenofobia, di rapina, di traffico illecito di beni culturali, di truffa, di stupro. In pratica l’autorità emittente - il pubblico ministero o il giudice - la confisca o il congelamento dei beni trasmette il provvedimento a quella di esecuzione, situata nello Stato straniero dove si trova il bene di natura criminale. Quest’ultima deve procedere senza ritardo. In Italia sarà il Ministero della Giustizia responsabile della trasmissione e ricezione dei provvedimenti di congelamento e confisca. È senza dubbio un traguardo storico e un ottimo inizio per superare le difficoltà o l’impossibilità di cooperazione in tema di lotta alle mafie finora giustificate dai diversi modelli di confisca negli Stati membri. Ciò che Pio La Torre comprese nel 1982, pilastro della nostra normativa antimafia, finalmente trova riconoscimento dopo quasi quarant’anni anche a livello europeo. La nuova normativa coinvolge le Direzioni Distrettuali Antimafia, compresa quella Nazionale, i tribunali e le forze dell’ordine con funzioni e delega di polizia giudiziaria. Rientrano anche le autorità amministrative Prefetti, Questori e la Dia per quanto concerne le sole misure di prevenzione.

Foto © Imagoeconomica

ANTIMAFIADuemila
Associazione Culturale Falcone e Borsellino
Via Molino I°, 1824 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) - P. iva 01734340449
Testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Fermo n.032000 del 15/03/2000
Privacy e Cookie policy

Stock Photos provided by our partner Depositphotos