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La lettera dell'avvocato Ugo Colonna

Riceviamo e pubblichiamo la seguente richiesta di pubblicazione di rettifica rispetto all'articolo pubblicato lo scorso 14 luglio "La Cavalleria garantista porga le scuse al maresciallo Masi, assolto insieme al collega Fiducia".



"In merito all’articolo pubblicato in data 14.07.2021, a firma di Saverio Lodato e riguardante l’assoluzione dei m.lli Masi Saverio e Fiducia Salvatore, disposta dal Tribunale monocratico di Palermo per il delitto di calunnia in danno di alcuni Ufficiali già del Reparto Operativo dei CC di Palermo, e tra essi il mio assistito colonnello Giammarco Sottili, in allora Comandante del Reparto stesso, chiedo la pubblicazione della rettifica che segue, contendo l’articolo notizie incomplete, distorte, in definitiva non vere. L’articolo sostiene che la sentenza ha affermato la fondatezza delle denunce di Masi e Fiducia, vale a dire che i loro superiori favoreggiarono i capi della mafia, bloccando le indagini, nascondendo prove decisive e estromettendo i due valenti investigatori.
La verità è ben diversa: il Giudice ha assolto gli imputati, ai sensi dell’art. 530 2 c. cpp, perché “il fatto non costituisce reato”, il che non significa affatto che le accuse di Masi e Fiducia verso i superiori fossero in qualche modo fondate (nel qual caso l’assoluzione sarebbe stata perché “il fatto non sussiste”). La motivazione deve essere ancora estesa, e tuttavia la formula di assoluzione utilizzata "il fatto non costituisce reato" - non riportata nell’articolo a firma Lodato - consente di sostenere che il Giudice abbia condiviso e accolto la richiesta di assoluzione del Pubblico Ministero formulata ritenendo incerta la prova in ordine alla sussistenza della volontà di calunniare.
Nel riportare che “Il pubblico ministero Pierangelo Padova ha chiesto l’assoluzione degli imputati” il giornalista tralascia che quel Pm ha censurato le denunce di Masi e Fiducia verso i superiori quali accuse “rivolte alla leggera, che non hanno trovato riscontro nel processo” e che dette affermazioni incaute, se non integrano la calunnia per assenza di prova piena sull’elemento soggettivo, tuttavia potrebbero giustificare una fondata richiesta di risarcimento di danno a favore degli Ufficiali dell’Arma.
Va, infine, evidenziato che il giornalista Saverio Lodato è stato nel medesimo processo un testimone chiamato dalla difesa di Masi e ciò spiega la parzialità dell’informazione e anche l’insinuazione, contenuta nell’articolo, espressa senza indicare alcun dato oggettivo, per cui la denuncia presentata dal col. Sottili e degli altri Ufficiali non sarebbe stata spontanea, “perché mandati avanti da qualcuno”.
Le incaute affermazioni diffamatorie espresse da Saverio Lodato sono, pertanto, gratuite e infondate, alla luce della sentenza di cui egli dà - solo parziale - notizia e della insinuazione conclusiva, sfornita di alcuna prova.
Chiedo la pubblicazione della presente rettifica, in difetto, riservando ogni iniziativa di legge.

Avv. Ugo Colonna

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