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DPCM della Presidenza del Consiglio n. 6999

Disposizioni in materia di prevenzione al contagio da Covid

Il seguente DPCM sostituisce, amplia, integra, i precedenti, ma senza sovrapporsi agli stessi e nel pieno rispetto delle autonomie locali.

1) Disposizioni in materia di riunioni private
Comma 1:
Le riunioni familiari, in precedenza autorizzate fino a un max di 6 (sei) persone fisiche, vengono decurtate, dal corrente decreto, in misura del 25%.
Ovvero fino a un max di 4,5 soggetti. Con l’individuo corrispondente allo 0,5, a scelta, segabile per il lungo, per il largo, oppure (ipotesi caldamente consigliata dall’attuale esecutivo) stazionante sulla soglia con un piede sul pianerottolo.

Comma 2:
Ulteriori misure, quali la decurtazione a cifra tonda, in misura del 33%, pari a max 4 (quattro) persone fisiche, appaiono al momento premature e giustificabili solo in presenza di ulteriore aumento dei tassi di contagio.
Altresì dicasi per la proposta, formulata dal Ministero per le Pari Opportunità, di introdurre quote rosa o posti riservati per orfani di guerra e/o portatori di handicap grave, ai sensi della Legge n. 104/1992 art.3, comma 1.

Comma 3:
Nel caso di nuclei familiari superiori alle 1,1 persone fisiche, si consiglia comunque l’uso di mascherina, anche tra coniugi o consanguinei di ogni ordine e grado.
Si suggerisce comunque, prima del riposo notturno, di verificare al di là di ogni ragionevole dubbio l’identità dell’attiguo dormiente, al fine di scongiurare (s)piacevoli sorprese nel talamo coniugale.
Nell’ipotesi eventuale di accadimento di tale incresciosa circostanza, l’attuale esecutivo declina fin da ora ogni eventuale responsabilità.

Comma 4:
Nell’ambito delle suddette riunioni, sono consentite le seguenti attività ricreative:
a) tombola con i ceci b) telefono senza fili c) nomi-cose-città d) giochi di società come Risiko, Cluedo o Monopoli e) briscola, scopone e rubamazzo f) dama, scacchi, canasta, bridge g) pettegolezzo selvaggio.
Sconsigliate:
a) nascondino
b)
gara di bevute a rhum e pera
c) 1-2-3 stella!

Fortemente sconsigliate:
a) schiaffo del soldato
b) palla avvelenata
c) poker, baccarà e qualsivoglia altro tipo di gioco d’azzardo, al fine di prevenire le prevedibili colluttazioni normalmente susseguenti a episodi di gioco e/o dubbi sulla lealtà sportiva di uno o più partecipanti.

Comma 5:
I cori alpini sono momentaneamente sospesi su tutto il territorio nazionale. Eccezion fatta per le provincie autonome di Trento e Bolzano, ove la materia in oggetto sarà disciplinata da ulteriore e specifico provvedimento. Già previsto, in manovra finanziaria, opportuno provvedimento di ristoro (fino a un max di 5 miliardi di euro) per i maestri di coro costretti all’inattività. Purché rispondano al nome Bepi, Bepìn o al più generico appellativo di vecio (vecchio).

Comma 6:
Le assemblee sociali dell’Associazione Bocciofila Fantina sono sospese fino a nuova disposizione.

2) Disposizioni in materia di riunioni pubbliche

Comma 1:
Sono espressamente vietate le assemblee, le riunioni, le assise, i congressi, i convegni, i capannelli, i raduni e le adunate a scopo culturale.
Altresì gli spettacoli cinematografici, musicali, teatrali e qualsivoglia altra espressione artistica idonea a turbare l’ordine pubblico.
Idem per i consessi a scopo politico.
Eccezion fatta per quelli del movimento denominato Italia Viva, in ragione del fatto che in tal caso, il numero dei partecipanti non è attualmente ritenuto tale da cagionare aumento dei contagi.

Comma 2:
Sono categoricamente proibite le ammucchiate, le orge e gli scambi di coppia, con partner attivo o anche solo meramente contemplativo, perpetrati a scopo laidamente e lascivamente sessuale.
Stante l’eccezionalità del frangente storico, è consentito, ai soli cittadini maggiorenni, di indulgere nell’innominabile vizio di Onan. Purché lo stesso venga perpetrato senza lai, schiamazzi o gemiti, suscettibili di ledere la serenità del vicinato.

Comma 3:
Sono consentite le messe, le processioni, le celebrazioni, i riti, le funzioni a scopo religioso.
Senza limitazione alcuna di orario, modalità di svolgimento e numero di partecipanti.
In specie se con la precipua finalità di invocare la protezione celeste, al fine di scongiurare il temibile morbo.
Nel caso specifico di attività religiose di culto cattolico, il termine consentite viene sostituito con il termine obbligatorie.
Le lunghe teorie di flagellanti, l’applicazione di cilicio, gli autodafè e i roghi degli eretici saranno oggetto di future e specifiche disposizioni, erogate dal Ministero della Salute.

3) Disposizioni in materia di libero commercio e distanziamento sociale:

Comma 1:
L’orario di chiusura dei locali pubblici, precedentemente previso per le ore 18.00, viene anticipato alle ore 17.59.

Comma 2:
Ai fini del distanziamento, la distanza minima prevista tra persone fisiche viene elevata da mt 1,50 a mt 1,52, con uno scarto di tolleranza non superiore al 67% della misura totale.
In caso di consanguinei, conviventi o affini, tale distanza viene decurtata dello 0,5% per ogni più stringente grado di parentela.
I rapporti occasionali (i c.d. scopamici/e) effettuati in luogo pubblico, sono già disciplinati dall’art. 726 del Codice Penale (Atti contrari alla pubblica decenza – turpiloquio).

Comma 3:
L’attività di ristorazione mediante asporto, consentita dai precedenti DPCM, viene adesso sostituita dal lancio mediante catapulta, fionda, frombola o altro strumento idoneo, purché di approvvigionamento a totale carico dell’esercente.
Lo scarto di tolleranza sul bersaglio è previsto, per la prima settimana, in misura del 25%, stante la necessità di opportuna curva di apprendimento.
Eventuali incidenti derivanti dal provvedimento in oggetto, saranno disciplinati dalle già vigenti norme in materia di infortunistica lavorativa.

4) Disposizioni in materia di scuola e università:

Comma 1:
Le lezioni di scuola superiore, pubblica o parificata, sono sostituite con FaD (Formazione a Distanza) prediligendo, ove possibile, l’uso della fibra e internet superveloce. Ove tali tecnologie si rivelassero momentaneamente indisponibili, è concesso l’ausilio di mezzi succedanei, quali la lanterna magica, i segnali di fumo e la cartellonistica su grande scala.

Comma 2:
Le lezioni universitarie, in specie per le materie scientifiche, sono sostituite da
opportuna frequentazione dei social, purché di durata non inferiore alle 6h/die.

Comma 3:
Le lezioni di scuola primaria e media inferiore sono per il momento consentite, previa adozione di banchi con rotelle o, in mancanza degli stessi, di impianto delle suddette rotelle sulla superficie palmare degli arti inferiori degli studenti, sì da agevolarne la mobilità.

5) Disposizioni in materia di lavoro e trasporto pubblico:

Comma 1:
Tutte le attività ritenute non necessarie sono momentaneamente sospese.

Comma 2:
Tutte le attività ritenute necessarie (fabbricazione di armi, proiettili, corazze reattive, penne rigate e nanetti da giardino in gesso o ceramica) sono per il momento consentite.

Comma 3:
L’orario e il distanziamento lavorativo sono disciplinate da prassi consolidata e opportuni provvedimenti (Codice di Hammurabi et seg.)

Comma 4:
Su tutti i trasporti pubblici (treni, autobus, tram, filobus, taxi con licenza e taxi abusivi) il numero dei passeggeri dev’essere pari al 50% della cubatura del mezzo (includendo anche eventuali bagagliai e alesaggio dei cilindri) elevato alla radice cubica della tariffa prevista. Con uno scarto positivo del 555% per le aree del paese più disagiate.

P.S.
Sarebbe certo più semplice e saggio chiudere tutto, per il tempo che sarà necessario. Essendo ogni vita umana unica e non restituibile. senza distinzioni di età, sesso, censo, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
Manca forse il coraggio.
Oppure mancano i soldi.
E nella felice Era Neoliberista, il coraggio deriva soprattutto dai soldi.

Foto © Imagoeconomica

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