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napolitano-giorgio-web5di Bruno Tinti - 9 febbraio 2013
Ora che Napolitano sta per lasciare il Quirinale, gli verrà una crisi di identità.

Come farà a intervenire nei processi penali, svolgendo quella funzione di nume tutelare che gli è stata tanto cara nel corso del suo settennato? Cominciò con la cosiddetta guerra tra le Procure di Salerno e Catanzaro, che ovviamente non era una guerra per niente: Salerno chiedeva atti processuali e Catanzaro non glieli mandava.

Napolitano chiese alle due Procure di informarlo sui processi e su quello che stava capitando; per farne cosa non si sa, visto che la legge non gli attribuiva alcuna competenza, né in materia di indagine né in materia processuale. Poi arrivarono le desolate richieste di intervento da parte di Mancino, cui lui stesso e i suoi consiglieri prestarono orecchio attento; restando sempre esclusa ogni competenza della Presidenza della Repubblica in materia di indagini penali, il vecchio amico avrebbe dovuto essere respinto con fermezza.

Ma no: il Quirinale si attivò e addirittura si arrivò a conversazioni dirette tra Capo dello Stato e indagato nel processo Stato-mafia (forse era ancora persona informata sui fatti alquanto reticente, questo non si sa). Con conseguenze disastrose sul piano istituzionale, vista l’impensabile sentenza della Corte costituzionale che, pur di seppellire le intercettazioni che lo riguardavano, ha violentato malamente il codice di procedura penale e 3 o 4 principi fondamentali della nostra Costituzione.

Adesso arriva Yara. Poiché ormai tutta la nazione conosce questa inclinazione di Napolitano a occuparsi di processi penali, la mamma della povera bambina giustamente ha pensato: perché Mancino sì e io no? E gli ha scritto raccontandogli che le indagini sono fatte male, che i colpevoli non si trovano, che il pm batte la fiacca e non ascolta il suo avvocato; e dunque, per piacere, intervenga Lei, signor Presidente. E Napolitano è intervenuto, come no: “Sarò grato se, nell’ovvio rispetto della normativa vigente in materia, vorrà fornire ogni utile e consentita notizia sulla vicenda giudiziaria”.

Quando venisse accontentato (io, fossi quel pm, gli spiegherei che la “normativa vigente” non consente di fornire “notizia sulla vicenda giudiziaria” a persone diverse dalle parti processuali), che se ne farebbe? Questa tanto richiamata normativa vigente è poi il codice di procedura penale. Che, con riferimento alla persona offesa dal reato (tale è la mamma di Yara), prevede, all’articolo 90, che “in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e indicare elementi di prova”.

Il che non vuol dire che i suggerimenti e gli spunti investigativi debbano essere necessariamente seguiti: il pubblico ministero valuterà quello che gli suggeriscono e deciderà. Poi, come previsto dagli articoli 405 e 408, giunto alla fine dell’indagine, richiederà il rinvio a giudizio dell’imputato o l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato. In questo ultimo caso di solito le parti offese non sono contente; ma hanno un’altra possibilità: fare opposizione alla richiesta di archiviazione (articolo 410) e chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari indicando l’oggetto della investigazione suppletiva (quello che, secondo loro, il pm non ha fatto) e i relativi elementi di prova.

Il Giudice deciderà; e, se accoglierà la richiesta, obbligherà il pm a fare quello che parte offesa ha richiesto. Insomma il sistema processuale prevede proprio quella situazione di cui la madre di Yara si è lamentata con Napolitano. E la risolve affidando il controllo dell’operato del pm al giudice. Al giudice, non al presidente della Repubblica. L’iniziativa della mamma di Yara è comprensibile: le hanno ammazzato la figlia, non sa nulla di diritto, il suo avvocato le ha detto che il pm non ha raccolto i suoi suggerimenti, ha letto dell’attivismo paragiudiziario di Napolitano e gli ha chiesto aiuto. Povera donna.

Ma l’iniziativa di Napolitano è inaccettabile. Soprattutto perché avrebbe dovuto rendersi conto, e comunque avrebbero dovuto spiegarglielo i suoi consiglieri giuridici, che una iniziativa del genere ha, al solito, un solo nome: interferenza. E un solo aggettivo: indebita.

Tratto da: ilfattoquotidiano.it

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