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Sommario: 1. Una riforma con non poche criticità – 2. Prescrizione e improcedibilità: meccanismi integrati – 3. Servono chiarimenti  giurisprudenziali solleciti.

1.Una riforma con non poche criticità
Con la pubblicazione in Gazzetta, la riforma Cartabia è diventata legge (n. 134 del 2021) e dal 19 ottobre sarà applicabile da subito, almeno per le previsioni di cui all’art. 2, mentre per quelle di cui all’art. 1 si procederà, anche da subito, ma con l’effetto della delega.
Sono numerose le questioni che si prospettano soprattutto con riferimento al novellato art. 344 bis c.p.p., dove trova disciplina la inedita sentenza di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.
Per un verso, si tratta di questioni di costituzionalità della nuova previsione, per un altro, di profili procedurali ed operativi, stante la lacunosità delle indicazioni della riforma.
Sotto il primo profilo, si possono segnalare la stessa costituzionalità d’una decisione capace di determinare effetti pregiudizievoli sulla effettività della giurisdizione; la ragionevolezza delle fasce di termini di operatività dell’improcedibilità e dei vari reati che vi sono accorpati; il potere dello stesso giudice di prorogare o meno i termini e le loro ragioni in relazione alla mancata loro tassatività e specificità.
Sotto il secondo aspetto vanno segnalate, fra le altre, l’incerta operatività per l’appello della sentenza di non luogo e dell’appello della parte civile per gli interessi civili; l’operatività per gli appelli delle decisioni del giudice onorario; la mancata indicazione degli effetti delle proroghe sulle misure cautelari; l’operatività o meno del ne bis in idem; la mancata individuazione del termine in caso di conversione in appello nonché in caso di annullamento con rinvio solo per la determinazione della pena; mancato termine complessivo in caso di annullamento con rinvio in appello; l’incertezza sull’operatività per i rimedi straordinari ed in caso di annullamento di una declaratoria di inammissibilità; le implicazioni sulla responsabilità degli enti.

2.Prescrizione e improcedibilità: meccanismi integrati
In questo ampio contesto una questione si può prospettare da subito, ed è quella relativa alla retroattività della nuova disposizione che per previsione normativa opererebbe solo per i procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.
La data indicata si riferisce all’entrata in vigore della l. n. 3 del 2019 relativamente alla sospensione del decorso della prescrizione con la pronuncia della sentenza (di assoluzione o di condanna) di primo grado.
Per quanto concerne la possibilità di applicare la nuova decisione anche ai procedimenti per reati compiuti in precedenza (per i quali peraltro opera la disciplina prevista dalla riforma Orlando, cioè la l. n. 103 del 2017) al riguardo si confrontano opinioni diverse tutte ancorate alla natura sostanziale o processuale o processuale con effetti sostanziali della nuova definizione del processo. Va sottolineato che in entrambi casi si tratta di norme a effetti differiti.
La nuova formulazione di cui alla l. n. 134 del 2021 sembra suggerire un altro approccio per la soluzione della questione.
Invero, al di là della nuova formulazione dell’art. 161 bis c.p. che parla di cessazione e non più di sospensione del decorso della prescrizione (già di per sé concettualmente errata) con la riforma cambia completamente il “paradigma” della materia.
La prescrizione non potrà più (a differenza della riforma Orlando che in qualche modo lo consentiva) essere dichiarata in fase di impugnazione (appello o ricorso) nel corso della quale potrà essere dichiarata l’improcedibilità, prima non prevista che tuttavia non potrà trovare applicazione nel giudizio di primo grado. Sono note le argomentazioni relative alla irrazionalità dei due orologi, ma queste sono le scelte legislative.
Con riferimento ai reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, verrà meno la previsione dell’art. 129 c.p.p., che non prevede più la possibilità di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione in ogni stato e grado, ma solo eventualmente in primo grado.
Parimenti, ricondotta nella nozione di improcedibilità, neppure la nuova decisione sarà suscettibile di applicazione generalizzata, trovando applicazione solo nella fase delle impugnazioni.
Invero, sempre in relazione all’estinzione per prescrizione non trova più operatività (per i reati dopo il 1° gennaio 2020) neppure l’art. 578 c.p.p. che infatti vede l’inserimento del nuovo art. 578, comma 1 bis, c.p.p. (in attesa di un più ampio riordino della materia).
Naturalmente, l’estinzione per prescrizione maturata effettivamente in primo grado e non dichiarata potrebbe essere riconosciuta nelle fasi di gravame; l’improcedibilità non dichiarata nel corso del giudizio d’appello potrebbe essere riconosciuta in cassazione.
Appare cioè difficile che la nuova procedura, quindi, possa sostituire l’altra e parimenti appare problematico che possano operare in parallelo.
In realtà, il profondo mutamento strutturale dei sistemi Orlando e Bonfade – Cartabia induce a escludere la retroattività di quest’ultimo.
Sotto un diverso profilo, rimettendo, tuttavia, la questione alla Corte costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., andrebbe valutata la questione della durata dell’appello proposto dopo l’entrata in vigore della legge per un reato commesso antecedente al 1° gennaio 2020.
La questione si prospetta complessa in considerazione del fatto che come più volte specificato, per questi reati opera la disciplina della l. n. 103 del 2017 ma non può negarsi che – salvo particolari situazioni del caso concreto – la nuova disciplina appare favorevole e non può escludersi una irragionevolezza nel caso di due appelli presentati (per lo stesso reato commesso in tempi diversi) lo stesso giorno.

3. Servono chiarimenti  giurisprudenziali solleciti
Era facilmente prevedibile che l’inserimento nel processo penale della “prescrizione processuale” potesse determinare non pochi problemi di sistema ed applicativi, se non azioni di “rigetto”.
Forse non si era percepita la complessità del problema, nella strettoia dei tempi nei quali il “compromesso” doveva essere individuato.
Siamo in cammino, su un cammino che si prospetta complesso e problematico.
E’ necessario per questo che la giurisprudenza – supportata dalla migliore dottrina – faccia al più presto, pur nella inevitabile prospettazione di posizioni diverse – anche in relazione alla casistica che si evidenzia – chiarezza.

Fonte: Giustizia Insieme

Tratto da: liberainformazione.org

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