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carcere porta aperta c imagoeconomicadi Paolo Borrometi
Pronto il disegno di legge del ministro Bonafede: sconti di pena per debellare le tangenti. Per chi denuncia entro 6 mesi, restituisce il bottino e fa arrestare i complici, c’è la non punibilità.
Più che il “Daspo per i corrotti”, dal sapore demagogico, il vero architrave della nuova legge anticorruzione promessa dal governo pentaleghista, sarà una norma che introdurrà “il pentito di corruzione”. Ovvero una speciale causa di non punibilità “per la spontanea, tempestiva e fattiva collaborazione” del corrotto.
In sostanza, se ti penti, confessi, fai i nomi dei complici, e restituisci il malloppo in un tempo molto ristretto, puoi tornartene a casa senza danni, perché così si è spezzato quel vincolo di omertà e convenienza che forma quel substrato ricattatorio alla base dei reati di corruzione, concussione, induzione indebita e traffico di influenze illecite.
Dopo mafia e terrorismo, avremo dunque anche il fenomeno del pentitismo per corruzione. Ammesso che i corrotti vengano scoperti e presi. Per i tecnici del ministero di via Arenula la novità è “in linea con la ratio che ispira la legge sul wistleblowing”, ovvero la norma che consente di denunciare rimanendo sotto copertura, eventuali episodi di corruzione e che va ad aggiungersi alla figura “dell’infiltrato” o agente provocatore che dir si voglia, ispirato dal sistema americano ma contemplato in realtà dall’articolo 50 della convenzione di Merida (Onu) verso cui l’Italia è tutt’ora inadempiente.
L’ipotesi in questione però si rifà direttamente a una vecchia idea, nata all’inizio degli Anni 90 dal pool milanese che si occupò dell’inchiesta “Mani pulite”, rivendicata da Piercamillo Davigo e Gherardo Colombo in particolare, ma mai recepita in oltre 25 anni da nessun governo. È ora l’arma più potente contenuta nel disegno di legge anticorruzione che il guardasigilli Alfonso Bonafede si appresta a portare nella riunione dell’esecutivo di questo fine settimana e che “La Stampa” è in grado di anticipare.
Il nuovo articolo di legge prenderà il numero “323-ter” e verrà applicato appunto ai reati che vanno dalla corruzione alla concussione, al voto di scambio (traffico di influenze illecite). Secondo il ministero, la norma consegue due scopi: sul piano “special-preventivo”, rompe il muro di omertà che di solito accompagna questi reati, rendendo possibile anche l’acquisizione di elementi probatori normalmente molto difficili da assicurare al processo; sul piano invece “general-preventivo”, disincentiva la condotte illecite, introducendo, e questo è forse il punto più importante, un “fattore insicurezza” con effetti dissuasivi che renderebbero “inidoneo” per sempre al sistema correttivo chi ha denunciato in precedenza i suoi sodali.
Ma come si svolgerà il percorso del “pentito di corruzione”? Intanto ci saranno due strade, con l’introduzione di un secondo comma nell’articolo 323 bis che, peri soli casi di corruzione o induzione indebita, prevede l’attenuante “a effetto speciale” (diminuzione della pena da un terzo a due terzi) nel caso il colpevole “si sia efficacemente adoperato” per conseguire uno di questi risultati: evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori; collaborare con gli inquirenti per l’individuazione di altri complici; favorire la raccolta e la conservazione delle prove dei reati o il sequestro delle somme o di altre utilità ottenute.
Per ottenere la causa speciale di non punibilità, l’autore del reato dovrà invece attivarsi entro i limiti temporali strettissimi dalla commissione dei fatti “prima” di essere iscritto sul registro degli indagati “e comunque entro 6 mesi dalla commissione del fatto”; dovrà inoltre denunciare il reato “volontariamente” e fornire “indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare altri responsabili”.
Nel caso si tratti di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, inoltre, la non punibilità è “ulteriormente subordinata alla messa a disposizione dell’utilità percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente ovvero all’indicazione di elementi utili a individuare il beneficiario effettivo”. Infine, per evitare strumentalizzazioni della nuova norma, l’ultimo comma del 323 bis cp. prevede che la causa di non punibilità “non si applica quando vi è prova che la denuncia sia stata premeditata rispetto alla commissione del reato denunciato”. Insomma, i pm dovranno vigilare sull’autenticità dei pentimenti. E le polemiche non mancheranno.

Tratto da: laspia.it

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