Ricorso in Cassazione contro l'assoluzione per le "decisioni approssimative e confuse"
di Aaron Pettinari
E' un fatto noto che la Procura generale di Palermo, lo scorso febbraio, ha presentato ricorso in Cassazione contro l'assoluzione in abbreviato dell'ex ministro Calogero Mannino nel processo sulla trattativa Stato-mafia.
Nello specifico i sostituti procuratori Generali, Giuseppe Fici e Sergio Barbiera, hanno impugnato la sentenza del collegio della prima sezione della Corte d'Appello di Palermo, presieduto da Adriana Piras, consiglieri a latere Massimo Corleo e la relatrice Maria Elena Gamberini, per motivi di diritto.
Nelle motivazioni della sentenza che ha vito Mannino assolto per "non aver commesso il fatto" i giudici non solo hanno evidenziato l'assenza della prova che il politico fosse stato il motore della cosiddetta trattativa tra lo Stato e la mafia, ma venivano espresse valutazioni sugli imputati in ordinario intervenendo anche sulla sentenza della Corte d'Assise di primo grado, che ha condannato boss mafiosi (Leoluca Bagarella, Antonino Cinà), ufficiali del Ros (Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno), politici (l’ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell’Utri) e il figlio di Vito Ciancimino, Massimo, per calunnia.
Nei giorni scorsi il Giornale di Sicilia ha pubblicato alcuni stralci del ricorso in Cassazione della Procura generale per cui la sentenza presenta un "vuoto motivazionale più assoluto". Alla luce dell'assoluzione in primo ed in secondo grado, tenuto conto che le possibilità di impugnazione in Cassazione possono essere molto limitate (si escludono ad esempio le cosiddette "prove decisive") i Pg hanno rappresentato "un'eccezione di legittimità costituzionale".
Secondo Fici e Barbiera vi sono norme che "appaiono ictu oculi discriminatorie e in aperto e evidente contrasto" con la norma costituzionale "secondo cui ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità".
Nel documento non mancano pesanti critiche alle motivazioni espresse sia in primo che in secondo grado. "Sono approssimative e confuse le motivazioni del Gup - è scritto nel ricorso - mentre quelle del Giudice di appello sembrano più che altro incentrate a enfatizzare ogni possibile criticità, a volte con evidente travisamento dei fatti, piuttosto che valutare la coerenza del percorso argomentativi dell'ufficio requirente".
La Procura generale evidenzia anche il contrasto con la sentenza della Corte d'Assise presieduta da Alfredo Montalto che, seppur non definitiva, va considerata. In quella sentenza viene considerata "decisiva" la deposizione del pentito Francesco Onorato, autore dell'omicidio di Salvo Lima, che aveva parlato di una "convocazione" di Mannino da parte dei boss, desiderosi di punire il ministro che, assieme ad altri, fra cui lo stesso Lima e Carlo Vizzini, non avrebbe "rispettato i patti".
Il parlamentare siciliano della Democrazia Cristiana, Salvo Lima
Questo sarebbe uno dei fatti che, secondo l'accusa, spiegherebbe la paura che avrebbe avuto Mannino. Da qui il politico Dc si sarebbe spinto a chiedere aiuto ai Carabinieri del Ros di avviare il contatto con i boss a cavallo delle stragi.
Ma, come evidenziato in precedenza, la deposizione di Onorato è fuori dal ricorso che si incentra sulla questione di legittimità costituzionale.
"Il ruolo di Mannino - scrivono ancora i rappresentanti dell'accusa - è stato quello di consapevole sollecitatore del dialogo per porre termine a quella situazione che Mori ha definito di contrapposizione frontale fra lo Stato e Cosa nostra, del muro contro muro, per usare le sue stesse parole".
Secondo i sostituti Pg, dunque, quegli approcci con l'ex sindaco mafioso di Palermo, Vito Ciancimino, non furono finalizzati ad acquisire notizie o giungere ad una sua collaborazione, ma avevano lo scopo di portare a compimento la trattativa.
Tra i motivi di ricorso in Cassazione, infine, viene rappresentata una "manifesta illogicità della motivazione" quando la Corte d'Appello non tiene conto dei "fatti rimasti accertati nel procedimento" in cui l'ex segretario regionale Dc fu assolto dall'accusa di concorso in associazione mafiosa, ma che sarebbero comunque "indicativi di pluriennali rapporti con importanti esponenti mafiosi". I giudici di secondo grado, infatti, avevano affermato che "con certezza può escludersi che non ci fu alcuna 'promessa tradita, collusione o contiguità mafiosa' da parte di Mannino".
Eppure, nel 2014, i giudici della Corte di Cassazione che respinsero la richiesta di risarcimento di Mannino per ingiusta detenzione avevano scritto nero su bianco che l'ex ministro Dc aveva "accettato consapevolmente l’appoggio elettorale di un esponente di vertice dell’associazione mafiosa (il boss Antonio Vella, ndr) e, a tale fine, gli aveva dato tutti i punti di riferimento per rintracciarlo in qualsiasi momento”.
La storia processuale di Mannino ha attraversato anche il cambio che la Cassazione diede sul concorso esterno. Ma, nonostante il verdetto finale di assoluzione, ciò non significava che fosse stato arrestato ingiustamente.
Ed anzi vale la pena ricordare che diversi riscontri “giustificavano, secondo la corte territoriale, il convincimento che il Mannino avesse consapevolmente intrattenuto rapporti con il mafioso Vella per motivi elettorali e avesse, in particolare, accettato che costui divenisse un suo procacciatore di voti, con l’effetto di ingenerare nella mafia agrigentina la convinzione che egli fosse soggetto disponibile per gli interessi dell’organizzazione”.
Foto © Imagoeconomica
Stato-mafia, per i Pg ''Mannino consapevole sollecitatore del dialogo''
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