Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.

di Aaron Pettinari
Il giudice a latere Anania ha iniziato l'esposizione dei motivi di appello

E' sulla posizione dell'ex senatore Marcello Dell'Utri che si è concentrato ieri l'ultimo giorno della ricognizione della sentenza di primo grado effettuato dal Presidente della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, Angelo Pellino.
L'ex politico di Forza Italia, già condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, è stato condannato a dodici anni per essere stato la "cinghia di trasmissione" della minaccia da Cosa nostra al primo governo Berlusconi. Pellino ha immediatamente evidenziato come la sentenza "circa il ruolo di Marcello Dell'Utri nel 1992-93 arriva alla conclusione che non ci sia alcuna prova che l'imputato si sia frapposto come intermediario per le stragi né ebbe a minacciarli per ottenere benefici nei confronti degli associati a Cosa nostra. Questo poi lo avrebbe fatto dopo l'avvento di Forza Italia e del suo leader, cioé a partire dai primissimi mesi del 94".
Infatti, si legge nelle carte, soltanto “nella seconda metà del 1993” i boss di Cosa nostra “ritennero utile servirsi di Marcello Dell'Utri per ottenere i benefici per gli associati”. Scrivevano i giudici di primo grado che “con l'apertura alle esigenze dell'associazione mafiosa Cosa nostra, manifestata da Dell'Utri nella sua funzione di intermediario dell'imprenditore Silvio Berlusconi nel frattempo sceso in campo in vista delle politiche del 1994, si rafforza il proposito criminoso dei vertici mafiosi di proseguire con la strategia ricattatoria iniziata da Riina nel 1992".
Il Presidente Pellino ha quindi ricordato le valutazioni della Corte d'Assise, basate sulle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, anche rivisitando, in parte, le valutazioni compiute dai giudici che hanno giudicato Dell'Utri nel processo per concorso esterno.
Così sono state ripercorse le dichiarazioni di Spatuzza, Cancemi, Cannella, La Marca, Galliano, Di Natale, Brusca e Giuffré, nonché i contributi di Cucuzza e Cartotto, molti di quali hanno raccontato come, tra la fine del 1993 ed il 1994 si decise in Cosa nostra di appoggiare il nascente partito politico di Forza Italia ed accantonare il progetto di Sicilia Libera. Rispetto a questa vicenda a riferire particolari è soprattutto Tullio Cannella, investito direttamente da Bagarella di organizzare il movimento politico direttamente gestito da Cosa nostra. Un'idea che si affiancava ai movimenti separatisti.
I giudici di primo grado hanno anche rivalutato le dichiarazioni del pentito Giusto Di Natale che nel processo per concorso esterno non avevano trovato riscontro determinando la sentenza per cui i pagamenti vennero ritenuti provati solo fino al 1992. Al tempo il collaboratore di giustizia aveva dichiarato di "avere tenuto per un anno il libro mastro della famiglia mafiosa di Resuttana (quartiere di Palermo, ndr)". Nel libro mastro "c'erano anche estorsioni che riguardavano la famiglia dell'Acquasanta. Così ho saputo che il Biscione Mediaset doveva versare 250 milioni". Nelle motivazioni della sentenza Stato-mafia si fa riferimento ad uno "straordinario ed eccezionale riscontro" ale propalazioni di Di Natale, riferendosi alle intercettazioni in carcere tra Riina e Lorusso il 22 agosto 2013. Una conversazione in cui il Capo dei capi racconta alla sua dama di compagnia che "Berlusconi pagava 250milioni", ovvero "la stessa somma riferita da Di Natale e annotata nel libro mastro. Quella conferma di Riina costituisce una prova sopravvenuta a riscontro che comprova senza possibilità di dubbio equivoco che allora, nel 1994, quella somma fu effettivamente versata". La Corte d'Assise, sempre grazie a prove sopravvenute, ha anche superato quelle criticità che riguardavano le dichiarazioni di Cucuzza sugli incontri tra Mangano e Dell'Utri in particolare su un incontro che sarebbe avvenuto in prossimità di Natale, nel 1994. Cucuzza aveva collocato questo incontro agganciandolo al periodo in cui era stato scarcerato, ovvero il giugno 1994, data dopo il quale non "era a conoscenza di incontri avvenuti tra Mangano e Dell'Utri". "Ugualmente però - ha ricordato Pellino rileggendo la sentenza - Cucuzza afferma che quegli incontri c'erano stati dopo il decreto Biondi (che è dell'agosto 1994). Per questo si era creato un equivoco per cui quell'incontro tra Dell'Utri e Mangano, in cui il primo assicurò al secondo un intervento su alcune leggi, fu riferito alla fine del 1993. Per la sentenza della Corte d'assise però non è possibile retrodatarlo". Di fatto per i giudici di primo grado deve anzi ritenersi corretta la data di dicembre 1994 per due motivi. In primo luogo perché nella sentenza d'Appello del processo Dell'Utri il verbale della deposizione di Cucuzza è sintetizzato mentre va letto nella sua interezza. In secondo luogo perché allora non fu acquisita un'agenzia di stampa, un lancio ANSA del 20 dicembre del 1994, in cui si dice chiaramente che "La commissione giustizia della Camera ha definito, in sede redigente, il testo della riforma della custodia cautelare, che dovrà essere approvato dall'aula alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa natalizia". Ciò significa che non corrisponde a verità l'assunto che Dell'Utri non avrebbe potuto fare promesse nel dicembre 1994 in quanto il governo stava per decadere in quanto era stato "dimesso" il 2 dicembre 1994.

dellutri marcello braccio c imagoeconomica 610

L'ex senatore Marcello Dell'Utri


Pellino ha anche ripercorso la testimonianza in dibattimento dell'ex ministro Roberto Maroni, sentito nel dicembre 2016, che in un’intervista al Tg3 del 16 luglio 1994 denunciò l'”imbroglio” con cui il Consiglio dei ministri aveva approvato il "decreto Biondi" (anche conosciuto come "Salvaladri") inserendo sottobanco disposizioni che favorivano Cosa Nostra. Un decreto che interveniva sull'articolo 275 del codice di procedura penale. Se prima di allora si prevedeva che “…quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’art. 416 bis… ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo… è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”. Di fatto, mentre per gli altri reati la custodia cautelare era l’extrema ratio, per i reati di mafia era una scelta obbligata fino a prova contraria. L’articolo 2 del decreto Biondi modificava quella norma: nel senso che anche per i delitti di mafia il giudice, prima di applicare la custodia in carcere, avrebbe dovuto cercare e illustrare le esigenze cautelari, prima date per scontate. E restringe ulteriormente la possibilità di arresto preventivo in caso di pericolo di fuga: non basta più il “concreto pericolo che l’imputato si dia alla fuga”, ma occorre provare che l’indagato “stia per darsi alla fuga”. Inoltre vi era anche un altro articolo, l’art. 9, (che portò Maroni a denunciare anche in televisione il fatto) in cui si diceva: 'Nell’art. 335 del C.C.P. il comma 3 è sostituito dal seguente: le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicati alla persona alla quale il reato è attribuito, al suo difensore e alla persona offesa che ne facciano richiesta. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine il pubblico ministero può disporre con decreto motivato il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore complessivamente a 3 mesi'.
Maroni, durante il dibattimento ha ribadito che si sentì "imbrogliato" perché quella norma era stata inserita nel testo a sua insaputa. Fu una telefonata del Procuratore Caselli ad avvisarlo che con quella norma diventavano difficili, se non impossibili, le indagini sulla mafia. "Escludo che fosse nel testo che ci era stato mandato dal ministero - disse in aula rispondendo alle domande del pm - Ricordo bene che quando ricevetti il testo lo passai all'Ufficio legislativo, al Dipartimento della Pubblica sicurezza chiedendo se c'erano conseguenze sul tema della lotta alla mafia su cui ero molto sensibile e dissi: 'ditemi se ci sono conseguenze per quanto riguarda l'ordine pubblico – ripercussioni che mi vennero segnalate e le misi nella relazione del Consiglio dei Ministri – e se ci sono conseguenze nella lotta alla mafia. Nessuno mi segnalò una cosa del genere. Me ne sarei accorto perché non appena Caselli me la segnala io mi accorgo e capisco subito che si tratta di qualcosa che rende più difficile le indagini complicate relative alla lotta alla mafia”.
Il successivo 23 luglio il decreto viene ritirato per una questione relativa alla ritenuta mancanza di motivi di urgenza.
Una volta finita la ricognizione della sentenza, complessivamente durata cinque udienze, Pellino ha lascito alla parola al giudice a latere Vittorio Anania che ha esaminato i motivi di appello di tutti i partecipanti al processo, cominciando dall'Avvocatura dello Stato - che rappresenta le parti civili "pubbliche", la Presidenza del Consiglio, e ha chiesto un aumento del risarcimento da 10 milioni, assegnato dalla corte di primo grado - e proseguendo con le altre parti civili. Il consigliere ha poi esposto i motivi di ricorso degli imputati, tutti condannati a pene pesanti, a parte Giovanni Brusca, per cui in primo grado è stata riconosciuta la prescrizione del reato ma nei cui confronti vale l'effetto estensivo del ricors). Anania ha trattato anche le posizioni dei boss Leoluca Bagarella (per lui 28 anni in primo grado) e Antonino Cinà (condannato a 12 anni), di Massimo Ciancimino (condannato per calunnia ad 8 anni), e ha concluso con il generale dei carabinieri ed ex comandante del Ros Antonio Subranni (condannato a 12 anni). Il 24 giugno ci sarà l'esposizione dei motivi di appello per il generale dei carabinieri, Mario Mori, ex vice e poi comandante del Ros condannato a 12 anni in primo grado; dell'ex tenente colonnello Giuseppe De Donno (condannato ad 8 anni) e di Marcello Dell'Utri. Nel pomeriggio dello stesso giorno la parola passerà alle difese, per illustrare le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale che, è stato già annunciato, non saranno poche.

Foto © Imagoeconomica

ARTICOLI CORRELATI

Stato-mafia, dalla mancata proroga dei 41 bis al ruolo di Dell'Utri

Stato-mafia, Corte d'Appello dispone nuovi accertamenti sulla salute di Ciancimino jr

ANTIMAFIADuemila
Associazione Culturale Falcone e Borsellino
Via Molino I°, 1824 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) - P. iva 01734340449
Testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Fermo n.032000 del 15/03/2000
Privacy e Cookie policy

Stock Photos provided by our partner Depositphotos