Tescaroli: «Avevamo più elementi rispetto al processo Lima»
In attesa della sentenza il commento del procuratore che curò l’accusa
a cura di Lorenzo Baldo
Le sentenze vanno rispettate, ed è giusto che sia così, tanto più se provengono dalla Cassazione. Tuttavia, per cercare di comprenderne il significato nel quadro ben più ampio del difficoltoso e a volte assai contraddittorio rapporto tra Mafia & Stato abbiamo raggiunto telefonicamente il sostituto procuratore Luca Tescaroli che ha rappresentato l’accusa sia in primo che in secondo grado in questo processo, che comunque, è bene ricordare, si è concluso con 21 condanne all’ergastolo importantissime.
Nel processo per la strage di Capaci, la Cassazione su 29 ergastoli ne ha annullati 13, come sarà letta questa sentenza all’interno di Cosa Nostra?
Debbo premettere, innanzitutto, che dinanzi alle sentenze della Corte di Cassazione bisogna avere il massimo rispetto e per formulare valutazioni complete ed esaustive bisognerà attendere la motivazione; si tratta di un dato assolutamente fondamentale che risponde ad una regola di funzionamento del sistema giudiziario del nostro Paese.
Questa sentenza scrive una pagina importante nella storia giudiziaria del Paese e rappresenta un verdetto storico perché, per la prima volta, sono state emesse delle condanne definitive in un processo relativo ad una strage terroristico eversiva, che ha profondamente inciso sul nostro Paese, sulla nostra democrazia e sugli assetti di potere nel quadro di una più ampia strategia criminale.
È importante chiedersi come questa sentenza sarà letta in questo momento storico all’interno di Cosa Nostra, dagli imputati che hanno beneficiato dell’annullamento con rinvio della condanna all’ergastolo e come inciderà sulle strategie che i vertici di Cosa Nostra stanno ponendo in essere sia all’interno delle carceri che fuori dalle stesse.
È possibile che la decisione sia interpretata dai mafiosi come una sorta di segnale istituzionale sulla bontà delle iniziative carcerarie intraprese da boss come AGLIERI, il quale ha cercato, evidentemente non in solitudine, di accreditare l’immagine di una organizzazione sconfitta e disponibile alla resa al fine di ottenere benefici carcerari per tutta l’organizzazione. In altri termini, può sussistere il rischio che Pietro AGLIERI ed altri boss allo stesso vicini la interpretino come una sorta di disponibilità ad accettare quella prospettiva di trattativa sottesa a tale iniziativa. Bisognerà vedere se vi saranno mutamenti e aggiustamenti nella strategia silente di Cosa Nostra tutta protesa a recuperare il controllo del territorio per la gestione degli affari tradizionali (pizzo, droga, appalti). È anche possibile che si apra una stagione della vendetta, caratterizzata da delitti, come era accaduto dopo la sentenza della Cassazione sul maxi processo, del 30 gennaio 1992. La mancanza di adeguate informazioni sulle attuali dinamiche esistenti all’interno di Cosa Nostra, dovuta soprattutto all’inaridimento delle fonti collaborative di spessore non aiuta ad effettuare analisi di questo tipo. Quel che è certo è che questa decisione della Cassazione era quella auspicata dagli uomini d’onore.
Vi sono rischi di scarcerazione?
I tempi di celebrazione del nuovo processo in appello e di quello eventuale in Cassazione, verosimilmente, non consentiranno di avere una pronuncia sulla responsabilità prima della scadenza dei termini di custodia cautelare in carcere e sussiste per taluni dei boss che hanno beneficiato dell’annullamento il rischio di scarcerazione.
Può considerarsi cancellato il c.d. “Teorema Buscetta”?
Per fornire una risposta esaustiva sarà necessario leggere le motivazioni. Quella regola di attribuzione della responsabilità per i mandanti dei delitti eccellenti (e i criteri sottesi di valutazione della prova basati anche su una prova logica), era operativa all’epoca in cui è stata ideata e deliberata la strage di Capaci. Ai fini del riconoscimento giurisdizionale di quel principio Giovanni Falcone dedicò molte energie professionali e quello sforzo trovò l’”imprimatur” autorevole della Corte di Cassazione nella sentenza del 30 gennaio del 1992, di cui ho già detto, e nella giurisprudenza successiva. Oggi, a 10 anni di distanza, questa “conquista” sembra essere stata messa in discussione nel processo dove maggiori erano stati gli elementi raccolti che potevano indurre a ritenere operativa questa regola comportamentale fondamentale dell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra.
Il collaboratore Salvatore Cancemi aveva dichiarato che Salvatore Biondino era stato incaricato di avvisare tutti i capi mandamento in merito alla decisione di uccidere Falcone.
Con riferimento alla deliberazione della strage di Capaci sono stati acquisiti maggiori e più significativi elementi di prova rispetto alla strage di via Mariano D’Amelio e all’uccisione di Salvo Lima, che rientrano pur sempre nella medesima strategia criminale. Vi sono state due riunioni per sottogruppi alle quali hanno partecipato appartenenti alla Cupola Provinciale di Palermo. Sinacori ha raccontato di una riunione svoltasi fra i mesi di ottobre e novembre ’91 a Castelvetrano, in provincia di Trapani, alla quale parteciparono Giuseppe e Filippo Graviano, Matteo Messina Denaro, Mariano Agate ed altri. In quella riunione Totò Riina raccolse le adesioni della provincia di Trapani e del mandamento di Brancaccio. Salvatore Cancemi e Giovanni Brusca hanno fatto riferimento ad un’altra riunione nella casa di Girolamo Guddo, nei pressi di Villa Serena a Palermo, alla quale parteciparono Salvatore RIINA, Raffaele GANCI, Salvatore BIONDINO, Michelangelo LA BARBERA, gli stessi BRUSCA e CANCEMI. Queste due riunioni sicuramente davano forza e dimostravano concretamente l’operatività del cosiddetto “Teorema Buscetta".
Cancemi ha, inoltre, riferito che prima che iniziassero le attività preparatorie della strage di Capaci, Salvatore Biondino si sarebbe occupato di avvisare e consultare gli altri capi mandamento in stato di libertà, fra i quali Pietro AGLIERI e Carlo GRECO, che non hanno avuto un ruolo a livello esecutivo nel delitto. Poi, vi sono molti altri elementi di ordine logico che inducono a ritenere operativa quella regola. La strage di Capaci rispondeva ad un interesse preciso di ogni membro della commissione e rispondeva ad un interesse strategico di Cosa Nostra. Non vi fu alcun dissenso dei componenti degli organismi di vertice e si è dimostrata la possibilità che tutti i capi mandamento della provincia di Palermo (anche quelli in stato di detenzione all’epoca della decisione di commettere la strage e della più ampia strategia in cui la stessa si inserisce) come pure i membri della commissione regionale siano stati informati e previamente contattati sul proposito delittuoso. La commissione provinciale di Palermo dell’epoca era costituita da 15 aggregati territoriali diretti da altrettanti capi mandamento. Sei di questi sono stati coinvolti nell’organizzazione e nell’esecuzione della strage. Per taluni (es. Giuseppe MADONIA) si è dimostrato, alla stregua di dati indiziari, che erano presenti nell’area interessata dalla riunione alla quale avrebbero dovuto partecipare. Si può ipotizzare che la Suprema Corte si sia ispirata a criteri di attribuzione della responsabilità più rigorosi rispetto al passato, che si erano intravisti nella decisione relativa all’omicidio LIMA.
Vi saranno conseguenze in altri processi?
È verosimile ritenere che il nuovo criterio rigoroso di valutazione della prova riverberi conseguenze sui processi relativi alla strage di via Mariano D’Amelio e su quella di via Pipitone Federico, nel corso della quale il 29 luglio 1983 persero la vita Rocco CHINNICI, gli agenti di scorta e il portiere.
Vi sono aspetti innovativi in questa sentenza della Corte di Cassazione?
La V sezione della Corte ha condannato Benedetto SANTAPAOLA e Mariano AGATE (pur prevedendo per quest’ultimo una rideterminazione della pena), entrambi appartenenti alla Commissione Regionale. Ciò induce a ritenere che il giudice preposto ad assicurare la nomofilacchia (l’indirizzo interpretativo ndr) abbia ritenuto provata la partecipazione del massimo organismo di vertice di Cosa Nostra, la Commissione Regionale.
È la prima volta che accade in un processo di mafia.
Secondo il collaboratore Gioacchino La Barbera questa sentenza era esattamente quello che voleva Cosa Nostra, che anche nel ’92 avvrebbe voluto fosse annullata la sentenza del Maxi Processo.
Anche per questo motivo occorre interrogarsi sulle conseguenze della decisione in seno a Cosa Nostra. Il c.d. “Teorema Buscetta” è sempre stato oggetto di particolare interesse per Cosa Nostra fin dai tempi del primo Maxi Processo, nel corso del quale, come è noto, vi fu un tentativo di aggiustamento della condanna che puntava proprio alla demolizione di quel teorema. Anche nel corso del maxi ter gli appartenenti all’organizzazione lavorarono a questo fine.
Alcune settimane fa un’altra sezione della Cassazione ha confermato le condanne alla Cupola per le stragi del 1993. In quell’occasione i capi mafia, compresi quelli arrestati prima che esplodessero le bombe, sono stati tutti condannati.
Quel verdetto non incide sul c.d. “Teorema Buscetta”. Nei processi per le stragi del ’93 non era stata messa alla sbarra la Commissione Provinciale e la Commissione Regionale di Cosa Nostra. Solo per la strage di Capaci e di Via D’Amelio ciò è accaduto, per l’omicidio Lima si è processata la sola Commissione Provinciale.
Come dobbiamo interpretare la recente scarcerazione per cavilli burocratici di 8 boss di Cosa Nostra?
Questo fatto ha il sapore di un ritorno al passato, quando si registravano diverse scarcerazioni per “cavilli”.
ANTIMAFIADuemila N°23 giugno 2002