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di Giovanni Falcone

 L’articolo che segue è tratto da un intervento del giudice Giovanni Falcone al convegno intitolato Aspetti e prospettive della cooperazione internazionale nella lotta al traffico degli stupefacenti.Il meeting si è svolto a Torino, nel 1984 presso il Consiglio Regionale del Piemonte.

Tratto da Interventi e proposte, per gentile concessione della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone.

Le esigenze di cooperazione internazionale, già ritenute essenziali oltre un secolo fa, hanno acquistato ormai carattere di cogente attualità nella repressione del fenomeno della criminalità organizzata. Al riguardo, mi sia consentito di rilevare che se ormai da tempo si ammette che la mafia, la camorra ed altre organizzazioni similari costituiscono problema nazionale ed internazionale, tuttavia, al di là del ristretto campo degli “addetti ai lavori”, ci si rende conto solo confusamente del significato di queste affermazioni e della complessità del problema stesso. Mi è sembrato, pertanto, che l'esame di una materia come quella del traffico di stupefacenti, saldamente in mano alle organizzazioni criminali, potesse consentire di cogliere con maggiore evidenza le articolazioni ed i collegamenti di tali organizzazioni ed i conseguenti problemi di natura internazionale che ne derivano.
Le più recenti indagini giudiziarie e di polizia consentono di affermare, come dato ormai acquisito, che le organizzazioni mafiose siciliane controllano il traffico internazionale dell'eroina fino ai luoghi di consumo (principalmente Usa); tradizionali fornitori del Canada e dell'Australia sono soprattutto le organizzazioni calabresi, mentre la camorra si occupa prevalentemente del traffico internazionale di cocaina. Si tratta, comunque, di semplici linee di tendenza essendo ben noti, ormai, i collegamenti ed i nessi fra le varie organizzazioni, divenuti sempre più stretti con gli anni e determinati dalle stesse esigenze dei traffici. Così, si coglie una sempre più massiccia presenza delle organizzazioni camorristiche nel settore dell'eroina, sia pure in posizione di subalternità rispetto alla mafia siciliana, mentre quest'ultima dedica attualmente maggiore attenzione al traffico internazionale della cocaina, in considerazione anche della accresciuta domanda di tale droga nei mercati nazionale ed estero.
Del resto, non è una novità che, da tempo, la mafia, la camorra e la 'ndrangheta siano collegate fra di loro nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri; al riguardo, mi pare che, forse, nel passato non si è attribuita la necessaria attenzione, come manifestazione di criminalità organizzata, a questa attività illecita. Si riteneva, infatti, che tutto sommato si trattasse di figure di reato intese a tutelare mere esigenze finanziarie dello Stato, guardate senza eccessiva riprovazione dalla società civile che, anzi, ha perfino idealizzato in alcuni casi la figura del contrabbandiere.
Le conseguenze di tali errori di valutazione del fenomeno non sono state di poco conto, ed infatti, attraverso il contrabbando di tabacchi, le organizzazioni criminali italiane hanno acquisito una serie di legami internazionali e una salda esperienza nella soluzione dei problemi relativi al riciclaggio del danaro di provenienza illecita; fatti, questi, che si sono rivelati preziosi quando le organizzazioni stesse si sono indirizzate al traffico internazionale di stupefacenti. In altri termini, le strutture ed i canali contrabbandieri sono stati riconvertiti, senza alcuna difficoltà, al traffico di stupefacenti e questa è una delle principali ragioni che ha consentito una così rapida ascesa delle organizzazioni italiane nel controllo del mercato internazionale degli stupefacenti. […]
Sotto il profilo squisitamente di polizia giudiziaria, è chiaro che soltanto un tempestivo e completo scambio di notizie e di informazioni ed un collegamento internazionale diretto ed operativo, potrà consentire un'efficace azione repressiva. Nella materia, occorre mettere da parte, una volta per tutte, i particolarismi locali e rendersi conto finalmente che non ha nessuna importanza che la droga venga sequestrata in un Paese anziché in un altro e ad opera di un determinato organismo di polizia, anziché di un altro; l'unica cosa importante è che l'operazione di polizia venga compiuta nel modo più efficace e questo è l'unico risultato cui dovrebbero mirare gli sforzi congiunti delle polizie dei vari Paesi, accomunate da questa unica e superiore finalità di efficienza. Purtroppo, le cose non stanno così. In Italia siamo abituati ad assistere alle piccole rivalità e gelosie di mestiere fra i vari corpi di polizia preposti alla repressione del fenomeno della criminalità; e la situazione in molti altri Paesi, anche in quelli ritenuti più efficienti, è addirittura peggiore.
Tralascio di riferire sui numerosi specifici fatti di discordia fra le polizie di uno stesso Paese, da me concretamente constatati all'estero, ma mi sembra doveroso rilevare che, se ancora non siamo capaci di risolvere le nostre beghe nell'ambito nazionale, è veramente arduo sperare che possa esservi un'effettiva armonia tra le forze di polizia di Paesi diversi. E, così, avviene che la polizia di un Paese intervenga per bloccare una partita di eroina in transito e fornisca le informazioni su tale intervento con notevoli ritardi: oppure, informi la polizia di un Paese, anziché di un altro; o addirittura si astenga, nonostante reiteratamente e pressantemente richiesta, di fornire qualsiasi notizia in merito. I problemi, poi, si aggravano quando si tratta dell'intervento dell'autorità giudiziaria. Ed infatti, in alcuni Paesi, mentre gli organismi di polizia sentono le esigenze di cooperazione internazionale e compiono ogni sforzo per rendere una fattiva collaborazione, l'intervento del magistrato straniero è guardato con sospetto e disfavore, come un'inammissibile interferenza nella sovranità nazionale del Paese. Così. mentre in alcune nazioni viene compiuto ogni sforzo per consentire l'espletamento delle commissioni rogatorie internazionali, di cui si comprende appieno l'elevato valore di civiltà giuridica, in altre, invece, le stesse vengono inspiegabilmente osteggiate e, addirittura, si vieta al magistrato richiedente di assistervi, senza rendersi conto che ciò non costituisce in alcun modo esercizio di attività giurisdizionale (che resta sempre proprio dell'autorità giudiziaria del Paese richiesto) ma un mezzo semplicissimo di cooperazione.

Non è ragionevole pensare che, in processi estremamente complessi concernenti la criminalità organizzata, una commissione rogatoria internazionale diretta all'interrogatorio di imputati di gravi delitti o all'esame di testi importantissimi, possa essere eseguita dalla magistratura o, per delega, dalla polizia del Paese richiesto senza alcun apporto del magistrato del Paese richiedente che, essendo il solo compiutamente informato dei fatti, può fornire i chiarimenti e suggerire le domande più opportune, sulla base del concreto sviluppo dell'interrogatorio degli esami testimoniali.
Indubbiamente, si tratta di problemi di soluzione non agevole e resi più complicati da legislazioni nazionali, che talora si basano su princìpi giuridici diversi dai nostri. Ma non di rado la insufficiente conoscenza del fenomeno della criminalità organizzata e della sua dimensione internazionale non favorisce un atteggiamento più comprensivo verso le esigenze della magistratura del Paese richiedente. Così, spesso indagini giudiziarie particolarmente complesse vengono ritardate o addirittura omesse per l'incomprensibile atteggiamento di chiusura dell'autorità giudiziaria del Paese richiesto. E non si può tacere che non sempre l'autorità diplomatica italiana svolgerebbe all'estero quella assistenza che sarebbe tanto utile per un'efficace esecuzione delle commissioni rogatorie.
Ma tutto ciò non è che uno dei tanti aspetti della ancora insufficiente comprensione della dimensione internazionale del problema della criminalità organizzata (e del traffico di stupefacenti in particolare) e, quindi, della necessità di una stretta collaborazione fra tutti gli organismi preposti alla repressione del fenomeno. Sarebbe ingiusto, però, sostenere che non si sono fatti passi avanti nella cooperazione internazionale. Organismi come l'Interpol compiono meritori sforzi per una efficace collaborazione fra le polizie dei vari Paesi, e sono state stipulate convenzioni multilaterali per la estradizione e per l'assistenza giudiziaria in materia penale; inoltre, l'Organizzazione delle Nazioni Unite svolge da tempo un'efficace opera di sensibilizzazione degli Stati membri per la cooperazione internazionale nella repressione del traffico di stupefacenti. Tuttavia, si tratta sempre di sforzi insufficienti, che urtano contro malintesi nazionalismi e che ancora non hanno consentito di istituire un'efficace rete di collaborazione internazionale.
Non si dimentichi che le organizzazioni criminali non hanno problemi di confini e che operano con disinvoltura in tutto il mondo, per cui ogni ritardo nella cooperazione internazionale per la repressione del fenomeno si rivolge in ulteriori vantaggi per tali organizzazioni, che di giorno in giorno diventano sempre più efficienti e pericolose. […]
I problemi che insorgono nella materia a livello internazionale sono di diversa natura (legislativa, giudiziaria e amministrativa) e riguardano, principalmente: a) il rintraccio dei capitali e dei beni di illecita provenienza; b) la possibilità di confiscare detti beni in qualunque posto si trovino e, quindi, anche nei cosiddetti Paesi terzi, nei quali, cioè, le organizzazioni criminali non hanno commesso alcun reato, e tanto meno un delitto concernente gli stupefacenti, ma hanno investito i beni provenienti da tale traffico in attività lecite o depositato capitali.
Cominciando dal primo punto, una delle esigenze più avvertite è quella di una maggiore professionalità nelle indagini dirette alla individuazione dei beni e dei capitali di provenienza illecita. In Italia, è vero, vi è un corpo di polizia come la Guardia di finanza specializzato nelle indagini finanziarie e patrimoniali; ma, da un lato, la stessa professionalità non ricorre in analoghi corpi di polizia esistenti in altri Paesi e, dall'altro, le indagini in questione hanno un taglio particolare e richiedono conoscenze multidisciplinari, un continuo aggiornamento professionale e costanti scambi di informazione fra i diversi Paesi, in considerazione delle tecniche di riciclaggio sempre diverse e sempre più sofisticate. E' vero, altresì, che vi sono organismi come l'Interpol e il C.c.c. (Consiglio di cooperazione in materia di dogana), che potrebbero essere maggiormente utilizzati anche in tali indagini; ma anche per questi organismi si pongono le esigenze di affinamento delle tecniche operative già rilevate per le polizie nazionali.

E' auspicabile, quindi, come è stato proposto da tempo, l'elevazione del livello professionale dei magistrati e degli ufficiali di polizia giudiziaria che si occupano di tali indagini; e, a tal fine, potrebbe essere molto utile la istituzione di corsi a livello internazionale, per la qualificazione e l'aggiornamento professionale. Inoltre, organismi come l'Interpol ed il C.c.c. dovrebbero essere maggiormente utilizzati, sfruttando le rispettive specifiche attitudini, anche per il rintraccio dei capitali e dei beni di illecita provenienza.
Un altro dei temi più importanti è quello concernente la possibilità di indagini bancarie e societarie per il rintraccio dei capitali di origine illecita. Al riguardo, è ben noto che la legislazione italiana, specialmente dopo la promulgazione della legge La Torre, ha munito la magistratura e le forze di polizia di poteri altissimi, di fronte ai quali è arduo sostenere la permanenza di margini residuali del segreto bancario. Ma la situazione è tutt'altro che analoga in molti altri Paesi, alcuni dei quali appongono un ferreo riserbo, rendendo oltremodo difficili, se non praticamente impossibili, le indagini bancarie e così creando una sostanziale oasi di impunità ed un comodo asilo per i capitali di illecita provenienza. Certamente, non sono da trascurare le ragioni e gli interessi di tali Stati, che hanno adottato una legislazione ostile alla penetrazione nei recessi dei segreti bancari. Ma deve essere chiaro per tutti che tali remore sono profondamente immorali e assolutamente ingiustificabili quando le indagini riguardano gravi delitti come il traffico di stupefacenti. Sostanzialmente, infatti, si consente ai responsabili di tali crimini di eludere le investigazioni dalle autorità e, addirittura, di conseguire i profitti delle loro illecite attività. Né si dica che tutti gli Stati consentono attualmente le indagini bancarie ma che alcuni circondano di maggiori cautele il segreto bancario, perché, quando le cautele sono tali e tante da scoraggiare qualsiasi indagine, si è in presenza, se vogliamo chiamare le cose col loro vero nome, di un sostanziale rifiuto di collaborazione internazionale.
Quale possa essere il rimedio per tale situazione francamente non saprei ipotizzare. Certamente, è praticabile la via delle convenzioni multilaterali, a patto però che i Paesi non subordinino la loro adesione a tante riserve, da renderla puramente nominale. Negli ultimi tempi si sta tentando la via delle convenzioni bilaterali che, forse, tengono maggior conto delle esigenze dei rispettivi Stati e potrebbero consentire più proficui risultati. Tuttavia, solo l'esperienza dei prossimi anni potrà dire se ci sarà stata vera collaborazione internazionale; e, in ogni caso, bisogna rendersi conto che occorre stipulare molti trattati bilaterali di questo tipo se si vuole coprire uno spazio sufficientemente esteso dei Paesi interessati dal fenomeno del traffico di capitali sporchi e del loro riciclaggio in attività apparentemente lecite.
Per quanto concerne, poi, il problema della confisca dei beni, in qualunque Paese essi siano stati individuati, le difficoltà non sono minori. Lo stato attuale della legislazione dei diversi Paesi è molto differenziato, ma generalmente non è prevista tale possibilità. Anche qui, dunque, dovrebbe essere auspicabile una armonizzazione delle legislazioni nazionali al fine di rendere possibile la confisca mentre, sotto il profilo internazionale, dovrebbero essere creati agili strumenti legislativi per consentire un rapido accoglimento delle commissioni rogatorie internazionali dirette a tal fine. Un rimedio potrebbe essere quello di estendere alla materia, mediante appositi emendamenti, l'art. 35 della convenzione multilaterale sulle sostanze stupefacenti e l'art. 21 di quella di New York sulle sostanze psicotrope, che hanno dato buoni risultati nell'ambito della cooperazione internazionale per la repressione del traffico di stupefacenti, ma anche singoli trattati bilaterali potrebbero sortire utili effetti.
E' importante rilevare, per altro, che generalmente, i capitali di illecita provenienza provengono non soltanto dal traffico di stupefacenti, ma dai più disparati traffici illeciti, cosicché è molto difficile, nei casi concreti, potere stabilire quanta parte dei vari capitali proviene dal traffico di stupefacenti e quanta da altre illecite attività. Dovrebbero essere inserite, dunque, in ogni legislazione, in presenza di accertate illecite attività del soggetto, clausole di inversione dell'onere della prova, addossando cioè, all'inquisito l'onere di provare la liceità dei capitali di sua pertinenza, pur se fittiziamente intestati ad altre persone, fisiche o giuridiche.
Anche nella materia, la legge La Torre ha introdotto norme di questo tipo, ma, allo stato attuale delle legislazioni dei diversi Paesi, non se ne riscontrano molte di tale estensione. E ciò crea un'ulteriore possibilità di legittime scappatoie, essendo spesso molto difficile provare che i beni acquistati in altri Paesi o i capitali ivi depositati provengano certamente da traffico di stupefacenti, anche se pertinenti a persone gravate di prove indiscutibili in ordine a tale traffico. Né si dimentichi che spesso non è prevista la possibilità di sequestrare, e cioè di bloccare i beni in pendenza dei procedimenti penali, così rendendosi possibile, durante il tempo necessario per l'accertamento giudiziale dei reati, di fare scomparire i beni stessi. E si aggiunga che quando i beni, provenienti dal traffico di stupefacenti o da altri delitti, vengono introdotti in Paesi nei quali non sono stati consumati tali delitti, molto spesso mancano attualmente gli strumenti legislativi per poterne chiedere la confisca. Basti dire, al riguardo, che sono pochi, attualmente i Paesi che prevedono ipotesi di reato come quella del delitto di ricettazione, per cui è impossibile ottenere il sequestro e la confisca dei beni, quando gli stessi sono intestati a terzi, nell'ambito di un procedimento penale, con la conseguenza che occorre seguire la via, per molti aspetti aleatoria e rischiosa, del sequestro in via civile, sempreché ne sia prevista giuridicamente la possibilità nei Paesi in cui i beni si trovano. E ciò senza tenere conto delle resistenze di taluni Paesi a volere cedere i beni e i capitali di provenienza illecita, normalmente di ingente valore.
Conclusivamente, non ci vuol molto per comprendere che, nonostante i notevoli passi avanti, soprattutto a livello di polizia giudiziaria, la lotta al traffico di stupefacenti risente ancora di un insufficiente coordinamento internazionale, soprattutto nell'ambito di rintraccio e della confisca dei beni di illecita provenienza. Sembra indispensabile, dunque, la creazione, nei tempi più brevi, di strumenti legislativi ed operativi che rendano possibile tale cooperazione, data la dimensione internazionale che, da tempo, ormai ha assunto la criminalità organizzata, sia nel traffico di stupefacenti, sia in attività illecite di altro tipo. E, soprattutto, è indispensabile che tale collaborazione si attui al fine di rintracciare e confiscare i beni illecitamente acquisiti, così deprivando le organizzazioni criminali, fondate esclusivamente sul fine di lucro, del loro potere economico, sul quale è basata fondamentalmente la loro pericolosità sociale.

Articolo pubblicato sul numero di ANTIMAFIAduemila marzo 2001

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