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di Giovanni Falcone

Nel 1980, partecipando ad un incontro di studio tra magistrati, potei notare che anche fra i colleghi era diffusa la convinzione che i “pentiti>, a differenza di quanto era accaduto per il terrorismo, non sarebbero stati strumento efficace di lotta al crimine organizzato. Era comune opinione, infatti, che un mafioso che parla “o è pazzo o è morto”, con ciò intendendosi dire che, qualora la mafia non avesse ritenuto di intervenire, subito e radicalmente, eliminando chi avesse violato la “legge del silenzio”, l’incauto collaboratore sarebbe stato neutralizzato in sede giudiziaria venendo dichiarato insano di mente e, quindi, del tutto inattendibile. Purtroppo, erano già avvenuti allora casi eclatanti di collaborazione di mafiosi, i quali avevano ottenuto l’unico risultato di essere dichiarati seminfermi di mente e condannati per i delitti che avevano confessato. Ma non mi sembrava coretto, in una materia tanto delicata, abbandonarsi a superficiali generalizzazioni e alle solite idee preconcette e folcloristiche sulla mafia. Gli anni successivi all’80 si sono dati carico di smentire tali convinzioni, ma la magistratura e le forze di polizia, prive di specifiche esperienze, non sono state in grado, a mio avviso, di affrontare in maniera adeguata il fenomeno del pentitismo, che si è rivelato di proporzioni molto più ampie di quanto si potesse nemmeno lontanamente immaginare. I risultati non potevano che essere complessivamente deludenti e talora autenticamente drammatici; in ogni caso, hanno gravemente offuscato l’immagine della giustizia penale. Il resto è stato compiuto dalla spietatezza delle organizzazioni criminali, che hanno annegato in un bagno di sangue ogni velleità di potenziali ulteriori collaboratori. E questo è il quadro attuale, in un momento in cui le difficoltà applicative del nuovo processo penale si coniugano con una ripresa particolarmente virulenta delle manifestazioni più allarmanti della criminalità organizzata; anzi, secondo taluni, le disfunzioni dell’esercizio del magistero penale ne sarebbero la causa principale. Questo, a mio avviso, è uno snodo fondamentale sul quale bisogna avere le idee chiare. E dico subito che, se l’insoddisfacente funzionamento complessivo della repressione penale costituisce elemento gravemente disincentivante di possibili collaborazioni, era e rimane un grave errore l’idea che la riforma del processo penale avrebbe potuto, da sola, costituire elemento decisivo per rimettere in moto la macchina della giustizia penale, ormai quasi sul punto di fermarsi.
Non spetta a me avanzare, in questa sede, alcuna diagnosi sulle cause dell’insufficiente decollo del nuovo processo penale. Ma mi sia consentito di affermare che, fino a quando non si comprenderà che quella del processo penale è solo una parte della riforma complessiva del sistema della giustizia penale, significativi passi in avanti verso la soluzione della crisi della giustizia non se ne faranno. Dopo un’elaborazione ultraquarantennale, è entrato in vigore un nuovo processo penale, di tipo accusatorio, ispirato a princìpi fissati da una legge delega votata pressoché all’unanimità dal Parlamento della Repubblica. Mi domando, allora, se sia conforme allo stato di diritto continuare a discutere del nuovo processo penale come se fosse ancora allo stadio di progetto e non invece una legge dello Stato da osservare e da fare osservare. E mi domando ancora se questo singolare atteggiamento non sia alla base del fatto che tuttora nemmeno in sede legislativa i princìpi ispiratori del nuovo codice vengono tenuti presenti fino in fondo.
Il tema del pentitismo costituisce, a mio avviso, conferma di tali considerazioni. Il “teste della Corona”, e cioè il testimone d’accusa, costituisce cardine fondamentale del processo accusatorio, com’è dimostrato dall’esperienza dei Paesi anglosassoni in cui tale tipo di processo è vigente da secoli. E’ evidente, infatti, che un processo, ispirato all’oralità e all’immediatezza dell’acquisizione della prova nel dibattimento, deve necessariamente privilegiare i mezzi di prova più direttamente rappresentativi, come la testimonianza e la chiamata in correità. Ecco, quindi, che nei processi di criminalità organizzata, le dichiarazioni dei “pentiti” acquistano un rilievo forse maggiore di quello che avevano nel vecchio rito, anche se ovviamente non costituiscono mezzo di prova unico e indispensabile. Ed allora, spenti i riflettori sul pentitismo e smorzato l’approccio passionale a tali temi, è tempo ormai di una pacata riflessione critica sulla passata esperienza; riflessione questa assolutamente indispensabile per evitare il ripetersi nel futuro di errori perniciosi per la stessa credibilità delle istituzioni. Senza alcuna pretesa di essere esauriente, tenterò di enucleare quelle che, a mio avviso, sono state le cause principali di questa sconfitta dello Stato; cause in parte emergenti da quanto fin qui detto. Una delle ragioni principali – se non la principale – va individuata nell’assoluta mancanza di esperienza da parte di magistrati e forze dell’ordine. Vi erano stati, è vero, i “pentiti” nel settore del terrorismo politico, ma si era trattato di un fenomeno circoscritto, di natura assolutamente diversa rispetto alla criminalità comune, i problemi della quale non avevano costituito oggetto di sufficiente e generalizzata riflessione rimanendo riservati ad una ristretta élite di addetti ai lavori, che non sono stati impiegati, poi, se non in minima parte, nelle indagini sulla criminalità organizzata. Non c'è da meravigliarsi, dunque, se, dopo tanti decenni di inutile attesa di informazioni, la copiosa massa di notizie da parte di tanti “pentiti” contemporaneamente abbia provocato negli inquirenti lo stesso effetto di una improvvisa e abbondante bevuta per chi da tempo soffre la sete. Gli inquirenti erano abituati soltanto alle parziali, e scarsamente utili, informazioni che, in via assolutamente riservata, venivano fornite dai soliti confidenti, sempre più spesso eliminati da mafia e dalle organizzazioni similari; oppure alle distorte notizie fornite dagli stessi mafiosi che, in siffatta maniera, utilizzavano le forze di polizia come strumento per le loro lotte intestine. Valgano, per tutte, le informazioni rese nel ‘78 ad un valoroso ufficiale dei carabinieri dal noto mafioso Giuseppe Di Cristina, che sperava invano di sopravvivere indirizzando le indagini dell’Arma contro i suoi avversari e, cioè, i corleonesi e i loro alleati. A cominciare dall’81, però, lotte fratricide di inusuale ferocia hanno sconquassato le maggiori organizzazioni criminali italiane, inducendo alcuni personaggi di spicco ad affidare allo Stato la punizione degli avversari e, al contempo, la speranza di salvezza di sé stessi e dei loro cari. Si è trattato, quindi, di un fenomeno spontaneo che imponeva, in una prospettiva di tempi molto lunghi, l’adozione di efficaci misure di protezione dei “pentiti” e dei loro familiari e, sul piano giudiziario, di strumenti di indagini efficaci, per ricercare i necessari riscontri delle numerosissime informazioni fornite dai “pentiti”. Una tale risposta istituzionale è avvenuta solo in parte, anche perché si è operato – e con ciò si passa ad un’altra serie di ragioni dell’insufficiente resa dei “pentiti” sul piano processuale – in un sistema giudiziario che per la sua anelasticità non ha favorito la dissociazione e la collaborazione.

Nessuna normativa premiale incentivava la collaborazione e nessun piano organico di protezione dei “pentiti” era previsto. E così, mentre mafia, camorra e ‘ndrangheta si scatenavano nelle più feroci rappresaglie contro i “pentiti” e i loro familiari, gli inquirenti non potevano far altro che tentare di risolvere artigianalmente i problemi di sicurezza degli stessi e, d’altro lato, per cercare di incentivarli, facevano generiche e aleatorie previsioni, spesso smentite dalla realtà, di possibili trattamenti penali più indulgenti a seguito della collaborazione, sul piano della pena e della libertà personale. L’impatto del pentitismo con un sistema processuale obsoleto è stata forse una delle cause maggiormente decisive per l’entrata in vigore del nuovo processo penale. Il problema dei maxiprocessi – certamente non prodotti in via esclusiva dal pentitismo, ma, piuttosto, da una società di massa che elabora anche una fenomenologia criminale di massa – è stato tuttavia ritenuto come legato in via indissolubile al fenomeno del pentitismo, e, anzi, è stato indicato come uno dei risultati maggiormente perversi del pentitismo stesso. Non ci vuol molto a comprendere, allora, il perché di tante norme che, nel nuovo processo penale, hanno nei fatti l’unico risultato di scoraggiare gli apporti probatori dei “pentiti”. Se concordo pienamente con quella filosofia del nuovo processo penale che è stata efficacemente sintetizzata in “sì alle maxiinchieste, no ai maxiprocessi”, devo dissentire nettamente da quell’insieme di norme che è inutile richiamare in questa sede tanto note sono al qualificato uditorio – che, pur in presenza di una dichiarata perdurante valutazione delle prove affidata al libero convincimento del giudice, rendono le chiamate in correità di scarsa efficacia intrinseca e, per giunta, di acquisizione molto difficile. L’innegabile ostilità del mondo giudiziario nei confronti del pentitismo è stata un’altra e non secondaria ragione delle difficoltà tuttora esistenti per un uso funzionalmente efficace dei “pentiti”. Sono veramente significative, al riguardo, le ingiustificate svalutazioni dell’attendibilità dei <¬pentiti” da parte di alcuni organi giudicanti e le non infrequenti condanne dei suddetti, pur quando ne è stata ritenuta l’attendibilità, a pene severe, spesso superiori a quelle irrogate ai coimputati non collaboranti. A scanso di equivoci, non intendo negare che disfunzioni e scorrettezze possano esservi state nella gestione di “pentiti”, né che, perlomeno nei primi tempi, le dichiarazioni degli stessi possano essere state accolte dagli inquirenti in modo acritico e senza badare troppo alla ricerca dei necessari riscontri. Ma vorrei ribadire che le critiche verso queste innegabili disfunzioni, anziché costituire uno stimolo per un affinamento della qualità professionale degli inquirenti, e per affrontare i problemi sono state in buona parte comodo alibi per non far nulla, mentre il fenomeno del pentitismo, nel frattempo, privo di adeguato sostegno e attaccato da tutti i lati, è pressoché scomparso. Occorre ricostituire adesso – e non sarà facile – un clima favorevole alla collaborazione con la giustizia. E ciò si ottiene soltanto con la previsione legislativa di incentivazioni, sia in ordine a un trattamento premiale, sia per la tutela della incolumità fisica dei “pentiti” e dei loro familiari. Trattasi di due problemi ben distinti, ma tuttavia strettamente connessi, poiché molto spesso la voglia di collaborare – astrattamente incoraggiata dalla previsione di un trattamento penale più favorevole – in realtà si infrange contro fondati timori di feroci rappresaglie. Ed inoltre, sia la normativa premiale che quella relativa alla tutela del “pentito” sono entrambe legate all’attendibilità del “pentito” stesso e alla lealtà della sua collaborazione. Meglio, pertanto, a mio avviso, avrebbe fatto il legislatore se fosse intervenuto unitariamente per disciplinare il fenomeno, anziché separatamente e frammentariamente sulla legislazione premiale e quindi sulla sicurezza dei pentiti. Attualmente, a parte l’attenuante prevista dal quinto comma dell’art. 630 del codice penale, ormai da tempo prevista per i dissociati in tema di sequestro di persona, un importante caso di norme premiali per i collaboratori è quello previsto per il traffico illecito di stupefacenti dall’art. 73, comma 7, e per il reato associativo, dal comma 7, dell’art. 74 della legge sugli stupefacenti, così come modificata dalla legge n. 162 del ’90. Tali attenuanti sono previste, chiedo scusa se sono un po’ meno breve del solito su questo punto ma mi sembra importante soffermarvisi, tali attenuanti sono previste la prima, per “chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando l’Autorità di polizia e l’Autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti” e la seconda per “chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti”. A me sembra che la lettura testuale di queste attenuanti, dimostri che le stesse sono dirette a sollecitare la collaborazione e soprattutto nella fase investigativa, per cui mi sembra perlomeno dubbio che possano essere applicabili, queste attenuanti, al correo che si sia limitato ad ammettere le proprie responsabilità e a indicare i suoi complici. E siamo in materia di traffico di stupefacenti, non in una materia secondaria.

Diversa, invece, appare la normativa premiale prevista dall’art. 8 del d.l. n. 152 del maggio ‘91 che prevede riduzione di pena “per i delitti di cui all’art. 416 bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo, ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti di chi, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la individuazione e cattura degli autori del reato”. Ecco che questa attenuante è prevista in modo totalmente diverso rispetto a quella riguardante la legge sugli stupefacenti. Dunque, sembrerebbe che, almeno per quanto riguarda il traffico degli stupefacenti, e cioè una delle attività più lucrose e più importanti della mafia e delle organizzazioni similari, che sia stata privilegiata, ai fini della normativa premiale soltanto la collaborazione con le forze di polizia, per cui ben difficilmente, a mio avviso, la chiamata in correità, da sola, in questa materia, potrà essere ritenuta sufficiente ai fini della concessione delle attenuanti in questione. E questo è un bel guaio. Più organica mi sembra, invece, come ho già detto, la normativa premiale prevista dal d.l. 152 per i reati a matrice mafiosa, che prevede anche, fra l’altro, diversi meccanismi per assicurare l’attendibilità del pentito, compreso l’aumento di pena per il delitto di calunnia e la revisione della sentenza per eliminare i benefici di pena derivanti da dichiarazioni false o reticenti. E’ proprio sul reticenti che vorrei richiamarmi e vorrei richiamare l’attenzione per sottolineare che è stato introdotto un principio da tempo in uso negli ordinamenti anglosassoni, che mi sembra molto importante e di indiscutibile moralità per il trattamento premiale dei pentiti; quello secondo cui la decisione di collaborare deve essere totale e senza riserve, per cui non è consentito, non può essere consentito, al collaboratore di graduare l’intensità della sua collaborazione o tacere, anche solo in parte, fatti decisivi per la ricostruzione delle vicende criminose di cui è a conoscenza. Con ciò, io credo, possa dirsi superata una delle maggiori obiezioni alla previsione di un trattamento premiale: quella secondo cui i collaboratori sceglierebbero chi accusare e quali reati riferire alla giustizia. In siffatta maniera, viene chiarito – e mi auguro definitivamente – che tale comportamento non è consentito e comporta la perdita dei benefici già concessi. Si deve osservare, però, che la previsione di un’attenuante generale è insufficiente, com’è stato osservato più volte in tanti convegni e in tanti incontri. E’ stato previsto, infatti, esclusivamente il del correo che, nel corso del procedimento penale a suo carico, contribuisce in modo decisivo alla ricostruzione dei fatti, non esclusa l’indicazione dei correi. Ma questa – se forse è la situazione più frequente – non è certamente l’unica ipotesi di collaborazione con la giustizia che si verifica nella prassi. Non è rara, infatti, la possibilità di ottenere la collaborazione da parte di chi è stato condannato con sentenza ormai definitiva, e quindi questa attenuante non potrebbe giocare, né è da escludere che la collaborazione possa essere ottenuta da condannati definitivi anche su fatti criminosi da essi conosciuti, ma a cui sono rimasti estranei. Queste ipotesi di collaborazione, che attualmente restano fuori dalla previsione premiale, potrebbero essere adeguatamente incentivate, a mio avviso, mediante un intervento sulla esecuzione della pena, ma, almeno allo stato, rimangono fuori da qualsiasi ipotesi di trattamento più favorevole. Ma l’aspetto maggiormente negativo, lo ripeto, dell’attuale legislazione sui pentiti riguarda la previsione di trattamenti premiali inadeguati per i reati riguardanti gli stupefacenti; ciò a mio avviso, costituirà un serio ostacolo all’incentivazione delle collaborazioni. Si tenga presente che tali reati sono fra quelli più frequentemente commessi, per adesso, da appartenenti ad associazioni criminose di stampo mafioso per cui, se si considera l’obbligo già ricordato fra l’altro di integrale collaborazione pena l’inapplicabilità dei benefici, vi è il pericolo che questa incongruenza possa pregiudicare un gran numero di possibili collaborazioni. Le norme a protezione dei pentiti, poi, anziché costituire, come sarebbe stato logico, corpo unico con quelle premiali, sono inserite, stranamente, nella normativa, la legge del marzo ’91 n. 82, che riguarda nuove misure in tema di sequestri di persona a scopi di estorsione. Non vi è dubbio che, a prescindere dalla richiamata stranezza, il provvedimento legislativo costituisce il primo serio tentativo di affrontare specificamente ed organicamente il problema della protezione dei pentiti e, come tale, va salutato con favore, data la sua rispondenza ad esigenze largamente sentite fra gli operatori giudiziari. Per valutare, però, la bontà delle soluzioni adottate, mi sembra opportuno confrontarle con quanto emerge dalla esperienza giudiziaria, anche di altri Paesi, tenendo ben presente, comunque, la necessità di evitare, da un lato, gli errori del passato e dall’altro che certe soluzioni possano interferire con princìpi costituzionalmente protetti, come, ad esempio, quello dell’uguaglianza, dell’obbligatorietà dell’azione penale, di indipendenza e autonomia della magistratura. Princìpi che, vertendosi in tema di lotta alla criminalità organizzata, meritano considerazioni, a mio avviso, ancora più attente. Bene, mi sembra evidente, anzitutto, che la protezione, ma non soltanto dei pentiti, bensì di qualsiasi teste che si trovi esposto a pericolo, debba rispondere a criteri obiettivi e predeterminati, per evitare che scelte contingenti o arbitrarie possano influire sui risultati delle inchieste giudiziarie, privilegiandone alcune a scapito di altre. Ed è assolutamente indispensabile anche che la individuazione di tali criteri venga affidata a un organismo centrale, preferibilmente collegiale, che stabilisca i criteri e le scale di priorità per la protezione e ne valuti la sussistenza nei singoli casi, dandone contezza. La legge italiana sulla protezione dei pentiti ha seguito questa via, ma talune soluzioni lasciano perplesso. La stessa composizione della commissione per i pentiti – presieduta da un sottosegretario all’interno, e di cui fanno parte ben cinque funzionari ed ufficiali ed esperti nel settore, ma solo due magistrati – lascia chiaramente intendere che, al di là della sicura buona fede e correttezza dei singoli, saranno preminenti nei casi concreti le scelte, anche economiche, di strategia giudiziaria dell’amministrazione con l’inevitabile condizionamento dell’autorità giudiziaria e con buona pace delle solenni affermazioni della legge delega e del nuovo codice di rito penale, secondo cui il centro propulsore del nuovo processo – quello cui spetta il potere di direzione effettiva delle indagini – è il pubblico ministero. A scanso di equivoci, vorrei precisare che non penso affatto che la commissione possa essere usata come un mezzo indiretto di condizionamento dell’azione del pubblico ministero, intendo riaffermare soltanto che le scelte legislative effettuate nella materia mi sembrano distoniche rispetto all’impianto del nuovo processo. Altro punto della legge di notevole importanza è quello relativo all’attuazione del programma di protezione, e secondo quanto si legge all’art. 14, sarà affidato ad un organismo denominato Servizio centrale di protezione ed inserito nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza. La concreta esecuzione delle misure di protezione è forse una delle questioni più importanti della complessa problematica riguardante i pentiti, ed è stata riservata alla pubblica sicurezza. Mi sembra singolare la mancanza di qualsiasi previsione di specifiche normative per un intervento da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, specie se si considera che molto spesso i pentiti devono trascorrere lunghi periodi in detenzione. E’ essenziale che vengano acquisite al più presto quelle professionalità comunque nella protezione dei pentiti che in alcuni Paesi stranieri (ad esempio negli Usa), hanno consentito ad analoghi servizi di poter vantare, con orgoglio, i risultati eccezionalmente positivi dei servizi di protezione; il che, almeno finora, non è accaduto in Italia, in presenza di una protezione prestata finora in modo artigianale e spesso dagli stessi organismi preposti alle indagini, così provocando pericolose commistioni fra attività aventi natura e fini diversi o, peggio, interferenze nel comportamento processuale del pentito. Non sembra superfluo sottolineare l’esigenza che vengano tenuti assolutamente distinti il personale addetto alle indagini e quello preposto alla protezione, per evitare anche il sospetto di qualsiasi possibilità di inquinamento  delle prove. Se una conclusione posso trarre da questo mio discorso fin troppo lungo, è che lo stesso legislatore contraddice  nei fatti, in un settore essenziale come quello della protezione dei pentiti, le scelte di fondo del nuovo rito accusatorio. In particolare, viene rimesso in discussione quello che appare il principio cardine, e al tempo stesso garanzia di legalità democratica, e cioè la preminenza effettiva del pubblico ministero che, appunto perché restituito senza equivoci al ruolo di parte del nuovo processo, deve dismettere ogni potere giurisdizionale, ma deve potere attuare senza condizionamenti esterni non controllabili le scelte opportune di strategia giudiziaria. Io credo che l’indipendenza e l’autonomia effettiva del pubblico ministero debbano essere obiettivo di chi ha veramente a cuore questi valori, senza accontentarsi di solenni affermazioni rituali e di principio che, poi, vengono contraddette nella pratica.
(15 giugno 1991, San Remo. Intervento di Giovanni Falcone al III Convegno nazionale di diritto e procedura penale dal titolo “Il sistema penale tra riforma e controriforma”).

Giovanni Falcone


Articolo pubblicato sul numero di ANTIMAFIAduemila maggio 2002

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