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scarantino-vincenzo4di Giorgio Bongiovanni
e Lorenzo Baldo

Border-line
Tra il mese di marzo e il mese di aprile del '95 viene compilato un promemoria ad uso di Vincenzo Scarantino. Si tratta di tre fogli scritti a mano (non da Scarantino) con annotazioni, suggerimenti e note varie. E' Rosalia Basile, la moglie del picciotto della Guadagna, a consegnarlo agli avvocati difensori. I legali lo produrranno poi in aula cercando di provocare uno scossone al processo in corso. Negli anni successivi sarà l'ispettore di polizia, Fabrizio Mattei, a dichiarare di essere l'autore degli appunti scritti per Scarantino esclusivamente nel '94 in quanto lo stesso «aveva difficoltà a leggere i verbali». Durante il processo di appello per la strage di via d'Amelio Mattei riferirà in aula che Vincenzo Scarantino «di volta in volta mi chiedeva di annotare i punti per lui incomprensibili» in quanto «lui non era capace neanche di aiutare il figlio, che andava in seconda elementare, a fare i compiti». «Io facevo solo lo “scrivano” – ribadisce Mattei in udienza –  mi limitavo a tradurre in italiano il dialetto di Scarantino».
Di seguito il contenuto degli appunti del 1995:

Chiarimenti riconoscimento Ganci Raffaele (prima riconosciuto poi no infine riconosciuto nuovamente).
Chiarimenti perché Graviano prima c'era e poi non c'era, infine era presente al garage.
Tomasello e trasporto 126 (chi guidava!).
Giustificare il riconoscimento di Sbeglia.
Occasione in cui ha visto Ganci Raffaele.
Nel «caricamento» non citati Pino La Mattina Di Matteo e Graviano.
Furto 126 la macchina non era già pronta.
Consegna 126 (via Roma non piazza della Guadagna).
Non è citata l'opposizione di Ganci alla riunione.
Nominati quali componenti alla riunione Di Matteo, Cancemi, La Barbera Ganci zu di Maggio. Confusione riconoscimento foto.
Data riunione.
Giovanni Brusca alla riunione.
Al garage c'era Di Matteo.
Riguardo dichiarazioni di Prester Carmela come giustificare la sua asserita «buona condotta» verso Scarantino che la inquietava continuamente.
In merito all'accusa di essere gay può citare l'episodio dell'avv. Petronio.
Può citare il particolare del falso pentito.
Alla fine della testimonianza può rivolgere alcune osservazioni all'avv. Petronio?
Motivazione del pentimento (cosa deve dire?).
Posso citare altri episodi al dibattimento? (non inerenti alla strage, ma concernenti episodi di cui a conoscenza).
Immoralità tradimenti coniugali.
Come giudicare le dichiarazioni contrastanti riguardanti i quotidiani (in alcuni verbali dichiara che li leggeva, in altri dichiara il contrario).

Attorno al personaggio di Vincenzo Scarantino cominciano ad emergere lati oscuri, poco conformi al classico identikit dell'uomo d'onore. Si scopre che all'ospedale militare di Chieti è stato definito «neurolabile» e che per questo è stato riformato dal servizio di leva. Nel referto si legge che il picciotto della Guadagna è «un soggetto che minaccia reazioni al minimo stimolo esogeno non gradito». Ma Scarantino è anche membro di una confraternita religiosa (con tanto di ruolo di «raccoglitore» della congregazione Maria Santissima dell'Assunta, per conto della quale faceva la questua ogni domenica), nonché frequentatore abituale di transessuali. Un mix decisamente anomalo per un esponente di Cosa Nostra a cui affidare un ruolo tanto delicato in una strage. I familiari di Scarantino denunciano torture psicologiche e fisiche inflitte al loro congiunto per indurlo a recitare la parte del «pentito». La moglie e la madre del picciotto della Guadagna indicano i poliziotti quali responsabili di quel calvario. Anni dopo gli uomini del gruppo investigativo Falcone-Borsellino che «gestiscono» il neo-pentito dagli albori della sua «collaborazione» saranno indagati dai magistrati nisseni con la gravissima accusa di aver depistato le indagini su via d'Amelio. Le due donne parlano di verbali studiati a memoria da parte del loro congiunto, riferiscono di annotazioni scritte a margine degli interrogatori per «ammaestrare» il teste su quanto avrebbe dovuto dire in aula. Ma quelle accuse vengono interpretate come i classici proclami dei familiari dei pentiti lanciati pubblicamente per evitare vendette trasversali o per bloccare sul nascere una proficua collaborazione. La collaborazione di Vincenzo Scarantino viene segnata da uno stillicidio di ritrattazioni e successive conferme con tentativi di uscire dal programma di protezione attraverso le formule più assurde quanto tormentate. Il 15 settembre 1998 la ritrattazione di Scarantino tocca il culmine della sua manifestazione. Il picciotto della Guadagna entra nell'aula bunker del carcere di Como. Si siede davanti la Corte e chiede immediatamente di far allontanare gli agenti predisposti a fargli da paravento. Chiede espressamente che le telecamere riprendano le sue dichiarazioni. E' un fiume in piena. «A Pianosa ho passato quaranta giorni indimenticabili. Scrivevo sui muri del bagno che se io facevo il bugiardo era perché mi volevano ammazzare». Scarantino rivela che di fronte alla sua disponibilità di rivelare quanto di sua conoscenza sul traffico di droga a Palermo «il dottor La Barbera disse che gli interessavano solo gli omicidi». per poi precisare con convinzione «io di quello di Borsellino sono innocente». Scarantino dichiara di aver cambiato atteggiamento e di essersi convinto a collaborare per il trattamento carcerario a base di cibo scarso e con i vermi. «La Barbera mi disse che mi sarei fatto solo qualche mese di galera e che mi avrebbe dato 200 milioni. A me non interessavano i “piccioli” (soldi, nda)». Dopo una breve pausa l'udienza riprende. Scarantino racconta di avere mentito per ottenere un trattamento carcerario migliore e di essersi deciso a dire la verità dopo che la sua condanna a 16 anni era diventata definitiva. Il picciotto della Guadagna è sempre più intenzionato a scrollarsi di dosso il peso delle sue menzogne. «Tutte bugie. Ho inventato tutto io, assieme alla polizia e insieme ai giornali. L'unica cosa vera, è la droga, che io lavoravo con la droga. Io con chiunque ho parlato, con i pm, che Dio mi perdoni, ho giurato falsamente. Io di mafia non so niente». Non passano neanche dieci giorni e l'ex ragazzo di borgata si ritrova all'aula Bunker di Rebibbia per un confronto con Giovanni Brusca. Scarantino continua imperterrito a ritrattare quanto precedentemente dichiarato. «Non è vero niente, mi sono inventato tutto. Brusca l'ho visto solo in un precedente confronto». E così come aveva fatto nell'aula di Como il picciotto della Guadagna insiste nel riferire le torture psicologiche che avrebbe subito. «Sono stato usato come un orsacchiotto con le batterie e costretto a prendere in giro lo Stato con le minacce. In galera ho mangiato anche i vermi, le guardie mi dicevano che mentre ero dentro mia moglie andava a battere e facevano allusioni alla morte di Gioè (Antonino, suicidatosi a Rebibbia il 29 luglio 1993, nda) intendendo che forse non si era impiccato da solo». Nella parte finale della sua deposizione Scarantino torna al nocciolo della questione, l'eccidio del 19 luglio. «Sulla strage Borsellino ho inventato tutto. Ad esempio, avevo descritto il percorso fatto per portare la 126 a via d'Amelio, ma nemmeno sapevo dove era questa strada e infatti il dottor La Barbera, mi fece notare che non andava bene e così io corressi il percorso»

Ultima sentenza?
Le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino costituiscono i pilastri del primo processo per la strage di via d’Amelio. Il 27 gennaio 1996 la Corte di Assise di Caltanissetta emette la sentenza. Giuseppe Orofino, Pietro Scotto e Salvatore Profeta vengono condannati all'ergastolo. Vincenzo Scarantino viene condannato a 18 anni di reclusione (condanna che non viene appellata dall'imputato diventando così definitiva). Scarantino e Profeta sono accusati di aver rubato la Fiat 126 usata per l'attentato, di averla riempita di esplosivo e collocata davanti la casa della madre di Borsellino. Orofino è accusato di essersi procurato la disponibilità delle targhe e dei documenti di circolazione ed assicurativi falsi che furono apposti sulla 126 per consentirne la sicura circolazione e la collocazione sul luogo della strage. Scotto infine viene accusato di aver manomesso i cavi e gli impianti telefonici del palazzo di via d'Amelio per intercettare le telefonate della famiglia Fiore (la madre di Paolo Borsellino) così da conoscere i movimenti del magistrato. In appello ad Orofino la pena viene ridotta a 9 anni, mentre Scotto viene addirittura assolto per non aver commesso il fatto. L'anno successivo la sentenza viene confermata dalla Cassazione. Contemporaneamente vengono istruiti i filoni paralleli del processo per la strage di via d'Amelio denominati “bis” e “ter”. Della  schizofrenica “collaborazione” di Vincenzo Scarantino vi sono alcuni riferimenti nella sentenza del  “Borsellino-bis” che si limita a ritenere credibili solo alcune delle sue dichiarazioni. Per i giudici di I° grado del  “Borsellino-ter” Scarantino “non aveva titolo a venire coinvolto, con piena cognizione di causa, nella fase preparatoria di un’operazione delicata, dal punto di vista criminale, come l’uccisione di Paolo Borsellino”. La Corte di Assise di Caltanissetta scrive il 9 dicembre '99 che delle dichiarazioni rese da Vincenzo Scarantino “non si debba tenere alcun conto per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle responsabilità in ordine alla strage di via D’Amelio”. E in questa spasmodica altalena di sentenze (vedi appendice) si giunge infine all'ultimo giudizio della Suprema Corte. Ma si tratta davvero di quello definitivo? Il 9 luglio 2003 lo stralcio del Borsellino-ter e di una parte del procedimento per la strage di Capaci (entrambi rinviati dalla Cassazione alla seconda corte d'Assise d'Appello di Catania) vengono riuniti in un unico processo. Il 18 settembre 2008 la Corte Suprema di Cassazione chiude definitivamente il capitolo dei processi unificati per le stragi di Capaci e via d'Amelio. La prima sezione penale della Cassazione conferma in pieno la sentenza della corte d'Assise d'Appello di Catania del 2006. Alle altre condanne già passate in giudicato si aggiungono gli ergastoli comminati a Salvatore Montalto, Giuseppe Farinella, Salvatore Buscemi, Giuseppe Madonia, Giuseppe Montalto, Carlo Greco, Pietro Aglieri, Benedetto Santapaola, Mariano Agate e Benedetto Spera. Il 18 novembre 2008 vengono depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione. «E' questa la c.d. strategia della strage – scrivono gli ermellini riportando uno stralcio di una precedente sentenza di appello per la strage di via d'Amelio – mirante ad un preciso obiettivo: costringere lo Stato a venire a patti con una mafia potente (“fare la pace dopo la guerra”) e quindi, attraverso un'inversione di tendenza legislativa, ottenere numerosi benefici quali: l'attenuazione del regime carcerario, il mantenimento dei patrimoni illeciti, la revisione delle condanne subite dai sodali». Chiedo all'avvocato di parte civile, Mimma Tamburello, di illustrarmi la sostanziale importanza delle 1400 pagine redatte dai giudici di II° grado di Catania e avallate dalla Cassazione. La incontro nel suo studio di via Dante, ha rappresentato le parti civili nei processi per le stragi di Capaci e via d’Amelio (tutelando tutti gli agenti uccisi nella strage di via D’Amelio, l’unico sopravvissuto, la famiglia dell’agente Rocco Dicillo ucciso nella strage di Capaci e gli agenti sopravvissuti Corbo, Cervello e Costanza). La purezza d'animo dell'avv. Tamburello è pari alla sua indomita determinazione. Oltre a difendere i familiari delle vittime di mafia questa donna si è occupata anche del processo contro i pedofili del quartiere palermitano dell’Albergheria, come avvocato di parte civile di 12 bambini vittime degli abusi, per incarico dell’Assessore alla famiglia del Comune di Palermo (sette di loro erano stati venduti dalla propria madre, il processo si è concluso in I° grado nel 2003 con delle condanne pesantissime, pene complessive per 89 anni, confermate dalla Cassazione due anni dopo). «Nella sentenza di Catania – mi spiega l'avv. Tamburello – viene sancito il principio che afferma di poter considerare mandanti delle stragi anche i capi di Cosa Nostra che all’epoca si trovavano in carcere o che erano assenti alle varie riunioni decisionali ristrette o allargate (di cui questa sentenza ha accertato l’esistenza)». «Tutti i collaboratori di giustizia – specifica il legale di parte civile – hanno parlato di queste riunioni a cui partecipavano capi e gregari nelle quali venivano decisi gli omicidi da compiere fra cui le stragi. Attraverso la cosiddetta convergenza del molteplice la corte ha potuto accertare la veridicità delle dichiarazioni dei collaboranti. Questi ultimi hanno ribadito che ogni qualvolta si programmavano delitti di questa importanza tutti i capi dovevano dare il loro assenso. Assenso che possibilmente consisteva nell’astensione di un diniego, nel silenzio o nell’assenso in quanto tale». Il tema mafia & politica resta indubbiamente uno dei filoni più importanti citati nel documento. «Tutti i collaboranti – sottolinea Mimma Tamburello – hanno confermato in maniera univoca nelle loro dichiarazioni convergenti, o complementari l’una all’altra, l’appoggio elettorale (non solo nel 1987) di Cosa Nostra che di fatto prendeva parte alle elezioni dei vari esponenti politici. Si tratta della conferma di un elemento gravissimo in quanto questi “favori” dovevano poi essere “restituiti”. Chi aveva ottenuto i voti della mafia non poteva dire no a determinate richieste». «A conferma di ciò – conclude la sua analisi l'avvocato di parte civile – vi è da dire che in questi anni abbiamo assistito alla richiesta di ammorbidimento del 41bis, al tentativo dell’abolizione dell’ergastolo e via dicendo. Tutto questo faceva parte del cosiddetto papello: quella che è stata definita la “trattativa” tra Totò Riina e pezzi dello Stato. Secondo Riina le stragi dovevano servire a fare la guerra per poi fare la pace. La pace significava realizzare tutte le loro richieste che evidentemente non sono cadute nel vuoto considerati certi risultati».  

Tratto dal libro “Gli ultimi giorni di Paolo Borsellino”
(Bongiovanni-Baldo, ed. Aliberti)


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