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madia marianna c ansadi Giampiero Calapà
Pubblicata ieri l'ordinanza: per i giudici amministrativi pescaresi la riforma della Pubblica amministrazione viola almeno 5 articoli della Carta. Per questo motivo il Tribunale ha accolto i motivi del ricorrente, sospeso il proprio giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale per la decisione finale
L’assorbimento dei forestali nei carabinieri o in altre forze a ordinamento militare è incostituzionale, adesso c’è una sentenza che lo afferma. L’ultima mazzata alla legge Madia arriva dalla sezione di Pescara del Tar dell’Abruzzo: con una ordinanza del 9 giugno pubblicata ieri, i giudici amministrativi hanno risposto al ricorso del vice sovrintendente Vincenzo Cesetti, trasferito dal fu Corpo forestale dello Stato all’Arma dei Carabinieri. Cesetti - uno dei 200 ricorrenti sui tremila componenti del corpo - chiedeva, in sostanza, di “continuare a operare all’interno del disciolto Corpo forestale, e in subordine di non confluire nell’Arma o comunque in altra Forza di Polizia ad ordinamento militare, ma solo nella Polizia di Stato”. I magistrati non hanno accolto la sua richiesta di annullamento della legge Madia. In compenso, hanno rilevato come fondati i motivi di incostituzionalità addotti dal ricorrente e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di merito, informando contestualmente Palazzo Chigi.
Nel riconoscere le ragioni del ricorrente, l’ordinanza dei giudici è molto chiara nel determinare gli effetti contrari ai principi della Carta rilevati nella riforma Madia: “Violazione degli articoli 2 e 4 della Costituzione, e in particolare dell’articolo 2, laddove non è stato rispettato il principio di autodeterminazione del personale del Corpo Forestale nel consentire le limitazioni, all’esercizio di alcuni diritti costituzionali, derivanti dall’assunzione non pienamente volontaria dello status di militare; e dell’articolo 4, laddove il rapporto di impiego e di servizio appare radicalmente mutato con l’assunzione dello status di militare, pur in mancanza di una scelta pienamente libera e volontaria da parte del medesimo personale del Corpo Forestale.
Violazione degli articoli 76 e 77 comma 1 della Costituzione, laddove, in contrasto con la precedente tradizione normativa e quindi con i principi e criteri direttivi di delegazione, non è stato consentito al personale del disciolto Corpo Forestale di scegliere di transitare in altra Forza di Polizia ad ordinamento civile”. Non solo, l’uso di termini “generici”, ha di fatto consegnato nelle mani dell’esecutivo un potere smisurato. Una “delega in bianco” i cui limiti l’esecutivo è riuscito in ogni caso a superare, nel momento in cui, dato l’obiettivo di “riformare” il corpo forestale, ha deciso di cancellarlo facendolo confluire nell’Arma.
Per contro, questa esigenza di razionalizzazione ed efficientamento della pubblica amministrazione, non trova nel mero risparmio economico una giustificazione, ma viola di fatto la tutela dell’ambiente sancita dalla stessa Costituzione. Tanto più, si legge, che “la “militarizzazione” di un corpo di polizia (o l’assorbimento del personale di un corpo di polizia civile in uno militare che è cosa analoga) si pone inoltre in netta controtendenza rispetto ai principi generali del nostro ordinamento e alle linee evolutive di questo nel tempo”. Insomma, la rivoluzione del governo è di fatto una restaurazione e un abuso delle funzioni legislative.

ilfattoquotidiano.it


"Noi lo abbiamo sostenuto in tutte le sedi, rimanendo spesso inascoltati: anacronistico ed insensato militarizzare una forza di Polizia ad ordinamento civile. Anche il Capo della Polizia aveva manifestato il suo disappunto. Adesso finalmente il TAR Abruzzo eccepisce anche vizi di costituzionalità. Non si possono cancellare anni di conquiste e diritti sindacali, a partire dalla, l. 121/81, con un provvedimento illogico e antistorico". 

Luigi Lombardo 
Siap Palermo


Foto © Ansa

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