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Il tribunale di Palermo si esprime sul ricorso d'urgenza della Lega contro la diffusione delle immagini registrate di nascosto: il giornalista "ha regolarmente partecipato alla campagna elettorale, come risulta anche dalle spese documentate"
di Emanuele Lauria
Ismaele La Vardera non era un candidato per finta. A stabilirlo è un giudice, Giulio Corsini, della prima sezione civile del tribunale di Palermo. E' stata emessa un'ordinanza con la quale è stato resprinto il ricorso d'urgenza presentato da Alessandro Pagano, segretario di Noi con Salvini per la Sicilia occidentale, con cui si chiedeva di vietare la diffusione delle registrazioni catturate di nascosto dal giornalista palermitano per evitare "un irreparabile pregiudizio" allo stesso Pagano e alla Lega, da aggiungere "a quello già verificatosi dall'alterazione della competizione elettorale appena conclusa".

La Vardera, già collaboratore delle "Iene", ha partecipato alla campagna elettorale delle amministrative di Palermo, correndo per fare il sindaco sotto le insegne di Fratelli d'Italia e Noi con Salvini. Soltanto a elezioni concluse, con in tasca un lusinghiero quarto posto dopo Orlando, Ferrandelli e il grillino Forello - il giovane candidato aveva ammesso di aver filmato di nascosto decine di incontri, fra cui quelli con i leader delle forze politiche che l'avevano sostenuto, da Salvini alla Meloni. Il sospetto, agitato subito da molti, è che la candidatura sia stata solo un pretesto per un'inchiesta giornalistica, con conseguente raggiro dei leader di partito ma anche dei 7.043 elettori che l'hanno votato. "Non v'è prova delle intenzioni fraudolente di La Vardera che ha regolarmente partecipato alla campagna sostenendo anche delle spese documentate". D'altro canto non possono essere censurate, secondo il giudice, le immagini registrate con la telecamera occulta: "L'attività di La Vardera può essere inquadrata nella nozione di attività giornalistica. Non v'è dubbio che ricorrano astrattamente i profili dell'interesse generale alla conoscenza dei retroscena della campagna elettorale". "Quanto al lamentato utilizzo delle telecamere nascoste - si legge ancora nell'ordinanza - si deve osservare che da tempo la giurisprudenza ha ritenuto lecita tale modalità di apprensione della notizia, affermando che la registrazione di comunicazioni, anche a mezzo video,
non costituisce attivutà di illecita intercettazione, bensì attività di mera documentazione di un evento al quale l'interessato ha partecipato". E la violazione dell'onore e della reputazione di chi è stato "intercettato" da La Vardera? Degli atteggiamenti o delle espressioni pronunciate rispondono gli autori, sottolinea il giudice, e non chi ha registrato.  Pagano è stato condannato anche a risarcire 1.500 euro di spese legali.

palermo.repubblica.it

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