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napolitano-giorgio-c-ansadi AMDuemila - 25 settembre 2014
Palermo. Il Capo dello Stato Giorgio Napolitano aveva precedentemente sostenuto, in una lettera indirizzata ai giudici, di non essere a conoscenza di elementi utili al processo per la trattativa Stato-mafia, e alcuni legali avevano preso spunto dalla lettera per chiedere di revocare la citazione a deporre del Presidente della Repubblica. Tuttavia, hanno replicato i giudici della corte d'assise di Palermo respingendo la richiesta, non si può escludere il diritto delle parti di chiamare un testimone su fatti rilevanti per il processo solo perché il testimone ha escluso di essere informato sui fatti stessi. "La superfluità o irrilevanza di una prova testimoniale - scrivono i magistrati in un'ordinanza - deve essere valutata dal giudice esclusivamente in relazione ai fatti oggetto dell'articolato e alla sua riferibilità al teste indicato e non già in relazione a o in previsione di ciò che il teste medesimo può sapere o non sapere". "Infatti - aggiungono - non si può di certo escludere il diritto di ciascuna parte di chiamare e interrogare un testimone su fatti rilevanti per il processo sol perché quel testimone abbia, in ipotesi anche e persino, in una precedente deposizione testimoniale, escluso di essere informato dei fatti medesimi. E ciò quantomeno al fine di consentire alla parte richiedente di acquisire nel contraddittorio e nelle forme previste, prescritte per il processo, quel contenuto dichiarativo che, seppure negativo, riguardo alla conoscenza di determinati fatti, potrebbe tuttavia assumere una valenza non necessariamente neutra nel contesto delle altre acquisizioni probatorie e della loro valutazione interpretativa". "La Corte - spiegano - ha già ritenuto che la testimonianza del capo dello Stato, oltre che ammissibile appare né superflua né irrilevante. Successivamente a tale pronuncia non sono state acquisite elementi di sorta che possano consentire di superare quella valutazione. Tra i nuovi elementi che possono condurre a riconsiderare il provvedimento non può ricomprendersi la lettera inviata dal teste il 31 ottobre 2013. Sia perché il suo contenuto rappresentativo non è utilizzabile nel processo in assenza di accordo acquisitivo della stessa. Sia, soprattutto ed in ogni caso, perché, come si è già detto in premessa, ove anche si volesse prendere atto del diniego di conoscenze già espresso dal teste, ciò nonostante, non potrebbe di per se solo ritenersi che sia venuto meno l'interesse della parte richiedente ad assumere la testimonianza”.
Napolitano ha dichiarato in merito: "Prendo atto dell'odierna ordinanza della Corte d'Assise di Palermo. Non ho alcuna difficoltà a rendere al più presto testimonianza - secondo modalità da definire - sulle circostanze oggetto del capitolo di prova ammesso”.

Fonte ANSA

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