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di Aaron Pettinari
Ieri il colonnello dei Carabinieri ospite a "Otto e mezzo": "Volevamo seguire Sansone". Ma le sentenze raccontano l'illogicità del fatto

Ieri a "Otto e mezzo", il programma condotto da Lilli Gruber su La7, è stato presentato il libro "Fermate il capitano Ultimo", scritto da Pino Corrias. Ospiti in studio l'autore e il giornalista de Il Corriere della Sera, Giovanni Bianconi mentre in collegamento è intervenuto lo stesso Sergio De Caprio (alias capitano Ultimo). Questi ha espresso le proprie opinioni su diverse questioni, comprese alcune vicende che lo hanno visto coinvolto in prima persona come l'arresto di Totò Riina. Dopo un intervento di Bianconi, che ricordava le "curve" che ci sono state lungo il percorso del militare e le domande inevase su un episodio chiave come la mancata perquisizione del covo del boss corleonese, lo stesso Ultimo ha offerto ancora una volta la propria spiegazione dei fatti: "Il covo di Totò Riina non fu perquisito perché io proposi, e la procura inizialmente acconsentì, di seguire i fratelli Sansone, due imprenditori molto importanti di Cosa Nostra ma fino ad allora sconosciuti. E ritenevo che seguendoli si sarebbe potuto disarticolare completamente e in breve tempo l'intera organizzazione criminale anche con le connessioni verso il potere politico e nel mondo della gestione degli appalti. Li ritenevo come un'occasione pubblica e irripetibile". "Purtroppo - ha proseguito - dopo 20 giorni, invece, la procura ci ha ripensato. Ed è venuto fuori il discorso del covo. Ma nessuno ha mai parlato in quei giorni che all'interno c'erano documenti da sequestrare. Nessuno ha dato disposizioni affinché le persone che uscivano da questa casa poi sarebbero dovuti essere perquisiti. Perché se l'interesse era prendere i documenti c'era l'accordo di farli uscire questi documenti. Non da parte mia ma di tutti gli altri. E fatalità del destino mi trovo ad avere ragione su quella scelta strategica, sempre con umiltà dico questo, perché nel 2013 a seguito di un'altra attività a Roma, da un’intercettazione apprendo che il figlio di Sansone si era fidanzato con la nipote di Messina Denaro".
E' vero che il capitano Ultimo, assieme al generale Mori sono stati assolti dall'accusa di favoreggiamento aggravato dall'aver agevolato Cosa nostra perché "il fatto non costituisce reato". Tuttavia tra le pieghe della sentenza del 20 febbraio 2006, come ha ricordato anche Bianconi, sono indicate le evidenti pecche operative dei due ufficiali, compiute nella scelta di non perquisire immediatamente il covo di via Bernini.

Repetita Iuvant, la sentenza sulla mancata perquisizione
In quel processo Ultimo e Mori giustificarono la scelta di non perquisire il covo di Riina subito dopo il suo arresto con la volontà di non “bruciare” il covo e la neo-collaborazione del pentito Baldassarre Di Maggio. Quest'ultimo, infatti, fu il pentito che, per primo, mise in relazione Riina con i fratelli Sansone, che abitavano in Via Bernini, e che permise quindi, secondo Mori e De Caprio, l'individuazione del covo. Bruciare covo e pentito avrebbe reso dunque inutile continuare le investigazioni sui Sansone, che avevano, secondo Ultimo, un alto interesse investigativo, al contrario del “covo”, dentro il quale – disse – non si sarebbe trovato comunque nulla di importante.
Eppure, in merito all'argomento "salvaguardia del covo e del pentito", i giudici che lo assolsero fecero notare alcuni particolari:
“Sempre quel 16.1.93 diversi giornalisti tra cui Alessandra Ziniti ed Attilio Bolzoni - come da loro deposto in dibattimento all'udienza dell'11.7.05 - ricevettero da parte dell'allora magg. Roberto Ripollino una telefonata con la quale quest'ultimo gli rivelò che il luogo in cui Salvatore Riina aveva trascorso la sua latitanza era situato in Via Bernini, senza però specificarne il numero civico. Si recarono, quindi, immediatamente sui posto, ove furono raggiunti anche da altri giornalisti e troupes televisive, tutti alla ricerca del c.d. 'covo'".
Quella sera stessa la Ziniti mandò in onda, sulla televisione locale per la quale lavorava, un servizio nel quale mostrava le riprese di via Bernini e tra queste anche quella relativa al complesso situato ai nn. 52/54, aggiungendo che in base ad "indiscrezioni" che le erano pervenute quella era la zona ove il Riina aveva abitato.
Lo stesso 16.1.93 apparve sulla stampa la notizia che "un siciliano di nome Baldassarre" stava collaborando con i carabinieri ed aveva dato dal Piemonte, ove si era trasferito, un input fondamentale alla individuazione del Riina (cfr. lancio Ansa [del 16.1.93, nda] acquisito all'udienza del 9.1.06). [Sentenza di assoluzione del 20 febbraio 2006, n. 514/06 del procedimento a carico di Mario Mori e Sergio De Caprio]
Due giorni dopo l'arresto di Riina, sul quotidiano La Stampa, uscì anche un articolo di Francesco La Licata in cui si faceva riferimento al collaboratore Di Maggio ed anche al covo.
I giudici quindi osservo nella sentenza che “non v'è dubbio, sul piano logico, che tali elementi avrebbero dovuto indurre gli organi investigativi e gli inquirenti a ritenere il sito ornai 'bruciato', essendo gli uomini di "cosa nostra" già in possesso di tutte le informazioni per stabilire il collegamento via Bernini-Di Maggio-Sansone, ed avrebbero dovuto imporre di procedere subito alla sua perquisizione, ma così non fu ed, al contrario, si ritenne cogente l'interesse a sviare l'attenzione dei mass media dal vero obiettivo.”
Un altro punto che viene confutato nella sentenza è la motivazione, data al tempo da Ultimo, sullo scarso interesse investigativo del covo ritenendo che all'interno non vi fossero documenti importanti. Anche in questo caso la sentenza scrive chiaramente: "La posizione apicale del Riina, ai vertici dell'organizzazione criminale, ben poteva far ritenere che lo stesso conservasse nella propria abitazione un archivio rilevante per successive indagini su 'Cosa nostra' e, tenuto conto che la di lui famiglia era rimasta in via Bernini, poteva di certo ipotizzarsi che altri sodali, aventi l'interesse a mettersi in contatto con la stessa, vi si recassero. Al di là di queste argomentazioni di carattere logico, il fatto che il Riina fosse stato trovato, al momento del suo arresto, in possesso di diversi 'pizzini', ovvero di biglietti cartacei contenenti informazioni sugli affari portati avanti dall'organizzazione, con riferimento ad appalti, alle imprese ed alle persone coinvolte, costituisce un ulteriore preciso elemento, in questo caso di fatto, che vale a rendere la condotta contestata agli imputati oggettivamente idonea ad integrare il reato". E poi ancora: "Le argomentazioni difensive riferite sul punto, secondo le quali si riteneva che il latitante non conservasse cose di rilievo nella propria abitazione, perché 'il mafioso' non terrebbe mai cose che possono mettere in pericolo la famiglia, appaiono fondate su una massima di esperienza elaborata dagli stessi imputati ma non verificata empiricamente ed anzi contraddetta dalla risultanza offerta proprio dal materiale rinvenuto indosso al boss. Pertanto, già il 15.1.93, sussisteva la concreta e rilevante probabilità che esistesse altra documentazione in via Bernini; probabilità che è stata confermata in dibattimento dal Brusca e dal Giuffrè, secondo cui Salvatore Riina era solito prendere appunti, teneva una contabilità dei proventi criminali, annotava le riunioni e teneva una fitta corrispondenza sia con il Provenzano che con altri esponenti mafiosi, per la 'messa a posto' delle imprese e la gestione degli affari.
Come già ricordato i giudici della 3°sezione del Tribunale di Palermo, pur mettendo in luce le diverse pecche operative, assolsero i due ufficiali Mori e De Caprio con queste conclusioni: "Al di là delle, in più punti, confuse (v. dichiarazioni sulla asserita non importanza dell'abitazione ove il latitante convive con la famiglia, perché non vi terrebbe mai cose che possano compromettere i familiari) argomentazioni addotte dagli imputati, che sono sembrate dettate dalla logica difensiva di giustificare sotto ogni profilo il loro operato, deve valutarsi se quei comportamenti omissivi valgano ad integrare un coefficiente di volontà diretta ad agevolare 'Cosa nostra' (…) L'omissione della comunicazione all'Autorità Giudiziaria della decisione, adottata dal cap. De Caprio nel tardo pomeriggio del 15 gennaio stesso, di non riattivare il servizio il giorno seguente, e poi tutti i giorni che seguirono, è stata spiegata dal col. Mario Mori, nella nota del 18.2.93, con lo 'spazio di autonomia decisionale consentito' nell'ambito del quale il De Caprio credeva di potersi muovere, a fronte delle successive 'varianti sui tempi di realizzazione e sulle modalità pratiche di sviluppo' delle investigazioni che si intendeva avviare in merito ai Sansone, una volta che i luoghi si fossero 'raffreddati'.
Ciò però non era e non poteva essere, alla luce della disciplina ex art. 55 e 348 c.p.p. delle attività di polizia giudiziaria. Ed infatti, fino a quando il Pubblico Ministero non abbia assunto la direzione delle indagini, la polizia giudiziaria può compiere, in piena discrezionalità, tutte le attività investigative ritenute necessarie che non siano precluse dalla legge ai suoi poteri; dopo essa ha il dovere di compiere gli atti specificatamente designati e tutte le attività che, anche nell'ambito delle direttive impartite, sono necessarie per accertare i reati ovvero sono richieste dagli elementi successivamente emersi. L'art. 348 co. 3 c.p.p., per costante giurisprudenza (Cass. 7.12.98 n. 6712; Cass. 4.5.94 n. 6252; Cass. 21.12.92 n. 4603), pone, una volta intervenuta l'Autorità Giudiziaria, un unico limite alle scelte discrezionali della polizia giudiziaria, quello della impossibilità di compiere atti in contrasto con le direttive emesse. (…) Questo elemento, tuttavia, se certamente idoneo all'insorgere di una responsabilità disciplinare, perché riferibile ad una erronea valutazione dei propri spazi di intervento, appare equivoco ai fini dell'affermazione di una penale responsabilità degli imputati per il reato contestato”.
Questo significa che non si ritenne che le azioni poste in essere dai due militari avessero l'obiettivo consapevole di favorire la mafia. Infatti, scrivono ancora i giudici “non essendo stata provata la causale del delitto, né come “ragione di Stato” né come volontà di agevolare specifici soggetti, diversi dall’organizzazione criminale nella sua globalità, l’ipotesi accusatoria è rimasta indimostrata, arrestandosi al livello di mera possibilità logica non verificata”.

Le altre sentenze che si sono occupate del caso
Anni dopo quel processo anche la sentenza Mori-Obinu e quella sulla Trattativa Stato-mafia hanno valutato quell'operato inserendoli in discorsi più ampi.
Il collegio presieduto da Salvatore Di Vitale aveva scritto che "la scelta di privilegiare qualsiasi altra esigenza investigativa rispetto al pericolo che il covo fosse ripulito appare davvero non adeguata per volere usare un eufemismo”. Inoltre si aggiungeva che "la scelta condivisa di non perquisire immediatamente il covo blindandolo con un servizio di osservazione esterno all'ingresso del complesso edilizio appare davvero singolare ove si consideri che il detto servizio anche ove fosse stato mantenuto per qualche giorno ancora non avrebbe evitato che qualcuno dall'interno provvedesse a 'ripulire' la villetta, cosa che, con tutto il comodo possibile, fu effettivamente fatta”.
Nelle motivazioni della sentenza del 20 aprile 2018 anche il collegio presieduto da Alfredo Montalto, giudice a latere Stefania Brambille, aveva evidenziato come la mancata perquisizione del covo sia stato "l'unico caso nella storia della cattura di latitanti appartenenti ad una associazione mafiosa (ma anche di latitanti responsabili di altri gravi reati) in cui non si sia proceduto all'immediata perquisizione del luogo in cui i latitanti medesimi vivevano al fine di reperire e sequestrare eventuali documenti utili per lo sviluppo di ulteriori indagini quanto meno finalizzate alla individuazione di favoreggiatori". Un'anomalia che "appare ancor più grave" se si considera che Riina, in quel momento "era indiscutibilmente il ricercato numero uno al mondo per essere a capo dell'organizzazione criminale allora più potente e pericolosa e responsabile di delitti tra i più efferati mai commessi (da ultimo le stragi di Capaci e via d'Amelio)". Ulteriormente si legge che "quali che fossero le ragioni addotte a sostegno di tale decisione (ad esempio, anche quelle della sicurezza del personale appostato all'interno della c.d. 'balena' ovvero quelle connesse alla visibilità limitata al solo cancello di ingresso al complesso riprese dal difensore dell'imputato De Donno - e già del Cap. De Caprio - in sede di discussione all'udienza del 5 aprile 2018), a questa avrebbe dovuto, comunque, conseguire l'immediata perquisizione dell'abitazione di Riina (che non era certo difficile individuare all'interno del complesso di via Bernini a costo di perquisire tutte le certo non molte ville, appena nove, site al suo interno)".
Al di là di ogni giustificazione possibile, dunque, la realtà dei fatti è ben diversa. Il covo non fu sorvegliato e quando il 2 febbraio venne fatta la perquisizione gli inquirenti trovarono il rifugio del boss completamente ripulito, con mobili ammassati in una stanza, la cassaforte smurata, le pareti imbiancate e perfino le tappezzerie ed i rivestimenti staccati, per eliminare eventuali tracce di Dna.

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