Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.

contrada bruno web7di AMDuemila
La Cassazione ha dichiarato “inammissibile” il ricorso di Bruno Contrada contro la condanna definitiva a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa emessa dalla Suprema Corte nel 2007 e contestata dalla sua difesa in seguito alla sentenza con cui la Corte di Strasburgo aveva dichiarato che l'ex 007 non doveva essere condannato per concorso esterno in associazione mafiosa perché, all'epoca dei fatti, il reato non “era sufficientemente chiaro”.
In particolare affermavano che “il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è stato il risultato di un'evoluzione della giurisprudenza iniziata verso la fine degli anni '80 e consolidatasi nel 1994 e che quindi la legge non era sufficientemente chiara e prevedibile per Bruno Contrada nel momento in cui avrebbe commesso i fatti contestatigli”.
Partendo da questo dato la difesa di Contrada aveva fatto ricorso per “errore materiale”.
Tuttavia in quest'ultima sentenza della Corte europea non vi era neanche neanche una parola nel merito dei fatti che sono stati contestati all'ex numero tre del Sisde e durante l'udienza, che si è svolta ieri a porte chiuse innanzi alla Seconda Sezione penale, il pg aveva chiesto il rigetto del ricorso di Contrada. E così si è espressa la Suprema corte.
L'ex funzionario dei servizi, anche in recenti trasmissioni televisive, continua a dire di voler vedere riconosciuta la propria onorabilità in quanto le accuse nei suoi confronti verrebbero solo da collaboratori di giustizia (dunque ex mafiosi) che lui stesso aveva contribuito ad arrestare in passato. Ma non è così. Ad accusarlo vi sono anche importanti figure come i magistrati Del Ponte, Caponnetto, Almerighi, Vito D’Ambrosio, Ayala. E poi Laura Cassarà, vedova di Ninni (uno dei colleghi di Contrada alla Questura di Palermo assassinati dalla mafia mentre lui colludeva con la mafia).
Tra i fatti accertati nelle sentenze vi è, da parte di Contrada, la concessione della patente ai boss Stefano Bontate e Giuseppe Greco; ma anche l'aver agevolato la latitanza di Totò Riina e la fuga di Salvatore Inzerillo e John Gambino; o ancora l'intrattenimento di rapporti privilegiati con Michele e Salvatore Greco; incontri con Saro Riccobono. Ai boss spifferava segreti d’indagine in cambio di favori e regali. Ebbene, di questi aspetti nella sentenza della Corte di Strasburgo non si parla minimamente ed anzi si arrivava a sostenere che i tribunali italiani “non hanno esaminato approfonditamente la questione della non retroattività e della prevedibilità della legge” sollevata più volte da Bruno Contrada, e che non hanno quindi risposto alla questione “se un tale reato poteva essere conosciuto da Contrada quando ha commesso i fatti imputatigli”.
Su questo punto, lo scorso marzo è intervenuta la corte d'Appello di Caltanissetta nella sentenza con cui ha responto la richiesta di riapertura del processo dell’ex numero tre del Sisde. Nelle motivazioni è stata messa nero su bianco la sussistenza del concorso esterno in associazione mafiosa in quanto il reato “si rinviene pacificamente” in due articoli del codice penale: 416 bis e 110.
Nella motivazione viene infatti spiegato che “l'unico punto sul quale i giudici europei hanno ritenuto che il giudice nazionale non ha proceduto a svolgere un approfondito esame" riguarda la "violazione del principio delle irretroattività e della prevedibilità della legge penale". In sostanza, si trattava di stabilire se all'epoca dei fatti Contrada potesse prevedere di essere accusato di concorso esterno. I giudici di Caltanissetta rispondono che non doveva aspettare la cosiddetta “sentenza Dimitry del 1994”, che per la prima volta affrontava le questioni giurisprudenziali legate al reato di concorso esterno. Per il suo particolare ruolo di alto dirigente della polizia, scrivono i giudici, Contrada era in grado di rendersene conto. La configurabilità del reato era già emersa nel maxiprocesso: ad alcuni imputati il reato era stato contestato “anche sulla scorta delle indagini” svolte dagli uffici di cui Contrada faceva parte.

ARTICOLI CORRELATI

Caso Contrada e concorso esterno: quello che l'Europa ha frainteso

Contrada mafioso a sua insaputa

Contrada, Strasburgo boccia l'Italia ma restano i fatti

ANTIMAFIADuemila
Associazione Culturale Falcone e Borsellino
Via Molino I°, 1824 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) - P. iva 01734340449
Testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Fermo n.032000 del 15/03/2000
Privacy e Cookie policy

Stock Photos provided by our partner Depositphotos