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carcere-protocollo-farfalla-eff-2di Aaron Pettinari e Francesca Mondin - 1° aprile 2015
Il Comitato: "Non esiste perché fallì". Intervento anche su vicenda Flamia.
I soggetti coinvolti nell'operazione Farfalla avrebbero agito “sconfinando la legge sui servizi allora vigente, che è stata interpretata “in modo strumentale e arbitrario”. Ci sono anche queste dichiarazioni nella relazione del Copasir presentata oggi al Senato sulle operazioni Farfalla e Rientro, le iniziative promosse tra il 2003 ed il 2004 dal Sisde, all’epoca diretto da Mario Mori, e dal Dap, diretto invece da Gianni Tinebra, che avevano il fine di raccogliere informazioni da boss detenuti in regime di carcere duro.
Se da una parte viene sottolineato come tale operazioni non avessero portato ad un nulla di fatto, in particolare per l'operazione Farfalla vengono evidenziati alcuni comportamenti impropri.
Si legge nel documento che “Pur non rientrando nei compiti di questa indagine, risulta evidente che il DAP ha svolto un ruolo non consono alle sue prerogative e fuori dal perimetro assegnato – ruolo assimilabile a quello di una vera e propria struttura parallela di intelligence – con l’ulteriore aggravante di una carenza professionale di ricerca informativa e di una carenza organizzativa nel rapporto con i fiduciari e con il SISDE”.

Il Protocollo Farfalla e il rapporto d'amicizia
Il documento del Comitato di controllo dei servizi segreti, che ha avviato l'indagine l' 8 ottobre 2014 per poi concluderla il 10 febbraio 2015, passa un bel colpo di spugna su indagini ancora in corso (dallo stesso protocollo Farfalla al caso Flamia), rivisitando anche il lavoro svolto dalla Commissione antimafia (al termine del quale il vice presidente Fava accusò apertamente funzionari dei Servizi di aver mentito sull'inesistenza del Protocollo, ndr) basandosi sulle 21 audizioni effettuate e le 300 pagine di documenti acquisiti tra Ministero, Procure, Dap e Servizi. “Nel corso del 2004 - si legge ancora nella relazione - si programmò e iniziò la cosiddetta operazione Farfalla con l'obiettivo di raccogliere informazioni, tramite il Dap, da detenuti che, sentendosi abbandonati dalle proprie famiglie o dalle organizzazioni criminali di appartenenza, avrebbero potuto manifestare la disponibilità a fornire informazioni di natura fiduciaria subordinata a dei vantaggi anche di natura economica per se' stessi o per i loro parenti. Per svolgere tale compito - prosegue la relazione -, salvo che il soggetto commetta reati, l'intelligence nasconde sempre la fonte fiduciaria; pertanto, il detenuto si sarebbe sentito protetto e nel contempo avrebbe aiutato gli investigatori e la giustizia, senza correre particolari pericoli per sé e per i suoi familiari. Sulla base di elementi conoscitivi acquisiti dai dipendenti del Dap sui comportamenti di alcuni detenuti, furono individuati, di intesa tra Dap e Servizi, otto soggetti di varia estrazione, ristretti in carceri diverse e sottoposti a regime detentivo differenziato, sei dei quali in regime di 41-bis, come potenziali informatori per l'operazione in corso sulla base di atteggiamenti e comportamenti intracarcerari, comunicazioni epistolari con l'esterno e aggregazione all'interno del carcere. I termini dell'operazione, trattati a voce tra i dirigenti del Sisde e del Dap, furono sintetizzati in un unico appunto datato 24 maggio 2004, in cui si fissarono i criteri, i nominativi e le procedure del rapporto”. Nell’appunto, acquisito dal Copasir, i criteri consistono nei seguenti punti: “l’esclusività e riservatezza del rapporto”, “l’apprezzamento delle reali potenzialità informative dei detenuti contattati”, la previsione del pagamento di “compensi a cura del personale del Servizio, in direzione di soggetti esterni” sulla base della “produzione a ragion veduta”, la “canalizzazione istituzionale delle risultanze informative a cura del Servizio” e la pianificazione ed attuazione di adeguata “penetrazione informativa 'intramuraria', eventualmente supportata da concomitante e concordata azione del DAP”, che preveda l’orientamento di preindividuati fiduciari verso i menzionati contesti di interesse.
Inoltre vi è anche un documento, acquisito dalla procura di Palermo che indaga su questi rapporti, in cui figura scritta una lista di nomi dei boss che sarebbero stati avvicinati dopo aver ricevuto una prima “disponibilità di massima a fornire informazioni”. In cambio di cosa? Semplice, un “idoneo compenso da definire”. E i nomi sono tutti eccellenti. Dal boss di Brancaccio Fifetto Cannella, condannato all’ergastolo per la strage di Via d’Amelio, a Vincenzo Boccafusca, quindi Salvatore Rinella ed il catanese Giuseppe Maria Di Giacomo. Quest'ultimo di recente avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni sulla reale identità di Faccia da Mostro. Ma ci sono anche il camorrista Modestino Genovese e lo 'Ndranghetista Antonino Pelle.
“In un altro breve appunto informale - si legge ancora nella relazione-, datato 21 luglio 2003, si evidenziano le esigenze del Servizio in relazione all'operazione. Tra queste compare la realizzazione dei contatti con i detenuti 'al fine di sviluppare autonome e mirate azioni di intelligence, non intaccate da ulteriori interessi da parte di altri organismi'”.
Per il procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato in questo modo la polizia penitenziaria, invece di informare la magistratura, avrebbe informato il Sisde. Mori, da parte sua, ha negato questa interpretazione. Ma legge, puntualizza la relazione, stabilisce che notizie di reato “dovevano essere trasmesse comunque all’autorità giudiziaria da parte degli operatori di polizia giudiziaria del Dap, primi ed unici ‘ascoltatorì dei detenuti all’interno delle carceri italiane”.
Secondo quanto raccolto nelle audizioni del Copasir “L'operazione farfalla si sarebbe chiusa per l'infondatezza dei presupposti, per la difficoltà di stabilire un rapporto fiduciario con i carcerati individuati e in particolare per l'impercorribilità di un'operazione caratterizzata da un'attività di contatto intermediata da personale del Dap privo di specifica formazione. Secondo i responsabili dell'epoca, i detenuti Buccafusca, Cannella, Rinella, Genovese, Angelino, Pelle, Di Giacomo e Massaro, gli otto 'carcerati' individuati per l'operazione nel documento del 24 maggio 2004, non sono mai divenuti dei fiduciari del Sisde”.
Secondo il Copasir se “dal punto di vista giudiziario l’operazione 'Farfalla' non ha condotto ad alcuna condanna (nel documento ci sono riferimenti alla sentenza della Procura di Roma del 13 febbraio 2015 di non luogo a procedere per prescrizione nei confronti del dottor Leopardi e alla mancata acquisizione di nuove prove al processo d'appello Mori-Obinu a Palermo, ndr) né ad altra sanzione, dal lato della vigilanza vanno ricordati la vaghezza e l’accentramento nella figura del Direttore della governance del Servizio e la struttura amicale data dal generale Mori all’operazione. Mori e Obinu, da una parte, Tinebra e Leopardi, dall’altra, erano stati colleghi ed avevano collaborato a Caltanissetta e poi, una volta ritrovatisi a Roma ai vertici del SISDE e del DAP, avevano ricostruito un gruppo di lavoro che operava con modalità di funzionamento che sfuggivano alle norme e che tutt’ora rimangono sconosciute anche a causa dei “non so”, “non mi ricordo” e “nulla di scritto”.
È emerso inoltre che di questa operazione “non vi sarebbe stata alcuna specifica informativa destinata all’Autorità politica pro tempore”. I due ministri dell’epoca Giuseppe Pisanu (Interno) e Roberto Castelli (Giustizia), ascoltati dal Comitato, hanno riferito di non essere stati informati, con il primo che ha anche segnalato “all’interno del Dap era stata costituita, a mia totale insaputa, una centrale di ascolto che intercettava i mafiosi”. Inoltre, parlando del ruolo di Tinebra a capo del Dap la relazione evidenzia come questi esca oscurato da un secco 'non so e non sapevo' e da una frase, riferita in sede di audizione: 'Il direttore si deve accontentare di farsi raccontare il succo, dare una delega e sorvegliare che tutto vada bene, e pregando Iddio che tutto vada bene'”. Secondo il Comitato “Negli anni a seguire - si legge nella relazione finale - vi è stato un erroneo convincimento riguardo l'operazione Farfalla in merito all'esistenza di un segreto di Stato sul carteggio e sugli atti operativi”. Non solo. Poiché lo scambio informativo tra Sisde e Dap è avvenuto per la maggior parte tramite comunicazioni date a voce, non codificate e non protocollate non è stato rispettato l’articolo 6 della legge 801 del 1977, secondo cui “Il ministro per l’interno, dal quale il Sisde dipende, ne stabilisce l’ordinamento e ne cura l’attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del presidente del Consiglio dei ministri” e ancora “il Sisde è tenuto a comunicare al ministro per l’Interno e al Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e sicurezza (Cesis) tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate”. E poi si aggiunge che “l’assenza di riscontri documentali e la gestione poco trasparente dell'attività ha giustificato ricostruzioni e letture dietrologiche di deviazioni, calibrate ad una trattativa tra lo Stato e la criminalità”.

Operazione Rientro e vicenda Flamia
Per il Copasir sia l'operazione Rientro che il caso Flamia sono due operazioni che, almeno per quanto riguarda l'atteggiamento dei Servizi segreti, sono state compiute “nei percorsi della legge”.
In particolare nelle conclusioni è scritto che per quanto concerne l’operazione “Rientro” “rivelata un insuccesso, fermo restando le valutazioni relative all’operato del Dap, su cui del resto il Comitato non ha specifiche competenze, si può affermare che il personale del Servizi ha agito secondo le regole e applicando correttamente le procedure previste”. I dubbi in merito “sono circoscritti all’operato del Dap e del suo dirigente, il dottor Leopardi”, mentre “per la parte di competenza del Servizio, può essere considerata una normale operazione con i corretti passaggi e le opportune verifiche”.
Per la vicenda Flamia si sottolinea come, rispetto alle due precedenti, “si inscrive all’interno di un quadro normativo profondamente mutato, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 124 del 2007, che ha prodotto una disciplina più rigorosa e definita. In tale contesto la collaborazione della fonte fiduciaria ha contribuito alla realizzazione di importanti risultati investigativi nella lotta alla criminalità organizzata. Le risultanze dell’indagine consentono di affermare che, anche in questo caso, il personale dei Servizi abbia agito nel rispetto della normativa di riferimento”. Poco importa se lo stesso uomo d’onore di Bagheria, che per anni ha avuto rapporti con i servizi, abbia ammesso di avere ricevuto le visite in carcere di importanti agenti dell’intelligence anche dopo aver deciso di collaborare con la magistratura. Sulla questione il direttore dell'Aisi (che dal 2007 ha preso il posto del Sisde), Arturo Esposito, ha riferito: “Ho letto sui giornali di un finto avvocato che avrebbe contattato il Flamia in carcere. Dovrei pensare a un dipendente che, agendo a titolo personale, sarebbe riuscito a superare i controlli carcerari commettendo un’inspiegabile pazzia. E' interesse dell’Agenzia che l’autorità giudiziaria faccia piena luce su questo episodio, certo, come sono, che non possa trattarsi di personale dell’Aisi”. Una vicenda che, al di là delle considerazioni del Copasir, resta tutta da chiarire.

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