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azione-civile-web012 gennaio 2014
E’ passato oltre un mese da quel 30 novembre in cui abbiamo, tutti insieme e democraticamente, modificato profondamente la bozza iniziale dello statuto di Azione Civile. Qualcuno diceva che essere democratici è faticoso e mai come questa volta ho potuto constatare che è vero. Vi assicuro che è stata una vera fatica, soprattutto per il poco tempo che ho avuto a disposizione in questo periodo, inserire prima e armonizzare poi tutte le proposte emendative che avete fatto alla nostra assemblea costitutiva di fine novembre.

Ma ce l’ho fatta, sia pure con un po’ di ritardo e finalmente ci siamo. Ora i rivoluzionari di Azione Civile possono finalmente mettersi al lavoro. In attesa di alcune disposizioni attuative che saranno diffuse nelle prossime settimane e a cui sto lavorando, possiamo cominciare subito a lavorare al primo passaggio essenziale e preliminare costituendo formalmente le unità di base del movimento, e cioè i gruppi territoriali di cui all’articolo 4. E si comincino a fissare le prime assemblee cittadine che potranno darsi propri regolamenti provvisori, in attesa che vengano varati il manifesto degli intenti per avviare una nuova campagna di adesione e di sottoscrizione per l’autofinanziamento e le altre disposizioni che consentiranno allo statuto stesso di entrare in funzione a regime.
Vi ringrazio tutti per l’impegno e la pazienza…

Antonio Ingroia

STATUTO DI AZIONE CIVILE

ART. 1

FINALITA’

Azione civile è un movimento democratico civico, laico e politico che ha lo scopo di aggregare tutte le componenti della società che vogliono realizzare una democrazia effettiva e la piena attuazione dei principi della Costituzione italiana, con l’obiettivo di avviare un processo di profondo e radicale cambiamento in Italia nel segno della giustizia sociale, economica e giuridica, della legalità, dell’antimafia, dell’eguaglianza sostanziale e della libertà da ogni forma di potere senza controllo.

Azione Civile, nel rispetto del pluralismo culturale e ideale, garantisce la piena partecipazione dei suoi aderenti alla vita del Movimento. Al fine di assicurare il massimo livello di partecipazione democratica, garantisce informazione e trasparenza su ogni aspetto della vita del Movimento.

Azione Civile sostiene e sviluppa tutte le iniziative valide, in tutte le sue forme, per la democrazia diretta all’interno del movimento e all’esterno nelle istituzioni, quale fondamento di una nuova moderna concezione della politica rivitalizzando in tal modo anche il ruolo delle rappresentanze politiche.

Azione Civile promuove la parità di genere a tutti i livelli e la ritiene elemento fondante del movimento e delle sue rappresentanze istituzionali.

Per tutte le candidature Azione Civile aderisce al codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione Parlamentare Antimafia.

Azione Civile nasce per costruire, con tutti i soggetti civici, sociali e politici che si riconoscono nei valori della giustizia sociale, della pace, della solidarietà, un fronte popolare che promuova tutte le iniziative necessarie alla attuazione dei principi della Carta Costituzionale del 1948 e dei diritti fondamentali dell’uomo.

Il fronte popolare che Azione Civile definisce di “Rivoluzione Democratica”, dovrà essere aperto, inclusivo, e innovativo nei principi ispiratori e nelle forme di partecipazione.

Azione Civile si impegna nella promozione di tale obiettivo, costituendo sul territorio forum tematici e officine delle idee, ove potranno convergere tutti coloro i quali intenderanno superare le barriere identitarie e ideologiche, per ritrovare insieme la via per uscire dal sistema neoliberista, produttore di diseguaglianza, corruzione e ingiustizia, e promuovere la realizzazione di un nuovo modello di società degli eguali.

ART. 2

ADERENTI

Sono aderenti ad Azione Civile le donne e gli uomini, maggiori di sedici anni, che sottoscrivono l’adesione al programma politico e allo Statuto dell’organizzazione attraverso la sottoscrizione del documento denominato “Manifesto degli intenti”.

Si aderisce ad Azione Civile rivolgendo la richiesta alla assemblea cittadina della propria città. Le adesioni che pervengano in altra forma, via web o attraverso contatti con altri/e aderenti del movimento, vengono comunque segnalate alla assemblea locale, la quale, sola, può perfezionare l’adesione, attraverso il contatto diretto con quanti hanno chiesto l’adesione.

Si costituisce, presso il coordinamento nazionale e sotto la responsabilità del Presidente, l’anagrafe nazionale degli/delle iscritti/ e, pubblica e consultabile, anche via web, da tutti gli/le aderenti a Azione Civile.
Le modalità dell’adesione, le notizie relative e l’anagrafe degli/delle aderenti vengono disciplinate da un apposito regolamento elaborato dal coordinamento nazionale e approvato dall’Assemblea nazionale.

Non è prevista l’adesione al movimento per le donne e gli uomini che risultino iscritti o titolari di tessera di alcun soggetto politico che non contempli la reciprocità per statuto.
L’adesione e il versamento della quota sono condizione per l’esercizio dei diritti associativi.

Tutti gli/le aderenti hanno diritto:

a) a partecipare alla formazione dell’indirizzo politico e organizzativo di Azione Civile;

b) all’elettorato attivo e passivo negli organi del Movimento;

c) a essere informati sulle decisioni del Movimento;

d) a partecipare alle iniziative politiche di Azione Civile e delle sue articolazioni territoriali;

e) a ricorrere agli organi di garanzia, secondo le norme dello Statuto e degli specifici regolamenti.

Tutti gli/le aderenti hanno il dovere:

a) di contribuire alla formazione dell’indirizzo politico di Azione Civile;
 b) di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti;
c) di versare la quota di adesione.

ART. 3

GLI ORGANI DI AZIONE CIVILE

Gli organi di Azione Civile sono:

a) il Gruppo Territoriale
b) l’Assemblea Cittadina

c) il Comitato Cittadino

d) I Referenti cittadini

e) l’Assemblea Regionale
f) il Comitato Regionale
g) l’Assemblea Nazionale

h) il Coordinamento Nazionale

i) il Presidente
j) l’Assemblea per il rinnovo degli organi elettivi

k) il Collegio dei Revisori
l) il Comitato dei Garanti
m) il Tesoriere

ART. 4

GRUPPI TERRITORIALI E ASSEMBLEA CITTADINA

Con l’obiettivo di favorire la partecipazione diretta dei/delle cittadini/e, si costituiscono Gruppi territoriali, organi di base del Movimento, nei quartieri, nei luoghi di lavoro, nelle università, nelle scuole e in qualunque luogo di aggregazione sociale.

Il Gruppo territoriale promuove e organizza l’attività politica di Azione Civile nel territorio e costituisce, in compartecipazione con altri gruppi dello stesso territorio, l’Assemblea Cittadina.

All’Assemblea Cittadina è riconosciuta ampia autonomia organizzativa e approva per il proprio funzionamento un apposito Regolamento, in attuazione di quanto previsto dalle norme dello Statuto e dai Regolamenti Nazionali e Regionali.

L’Assemblea cittadina si riunisce di norma una volta a trimestre, elegge un Comitato cittadino, con funzioni di coordinamento e due Referenti Cittadini, preferibilmente nel rispetto della parità di genere.

Ai Referenti Cittadini è attribuita la rappresentanza politica e l’organizzazione della comunicazione interna ed esterna.

L’Assemblea cittadina definisce, promuove e organizza l’attività politica di Azione Civile nel territorio comunale e provinciale laddove non esistano altri comitati cittadini all’interno della medesima provincia.

E’ nella piena autonomia dell’Assemblea cittadina e dei Gruppi territoriali la scelta di costituire forum e collaborazioni politiche con le realtà territoriali limitrofe.

L’Assemblea cittadina decide la composizione delle liste per le elezioni comunali, previa comunicazione e confronto con il Coordinamento nazionale.

L’Assemblea Cittadina approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale della struttura.

Dello svolgimento dei lavori viene e delle decisioni assunte redatto verbale in forma sintetica.

ART. 5

COMITATO CITTADINO


Il Comitato Cittadino ha funzioni attuative e di gestione rispetto agli indirizzi e alle decisioni dell’Assemblea Cittadina. Garantisce l’ordinaria amministrazione.

Convoca, almeno due volte l’anno, l’Assemblea Cittadina.

La convocazione deve avvenire con ordine del giorno, attraverso pubblicazione sul sito della struttura cittadina o invio di e-mail ai componenti, dieci giorni prima della data di svolgimento, salvo i casi di urgenza.

La convocazione dell’Assemblea Cittadina può essere chiesta anche dal 30% dei suoi componenti.

ART. 6

COORDINAMENTO PROVINCIALE

La funzione di coordinamento dei Comitati Cittadini, in ambito provinciale, viene svolto da un Comitato costituito dai Referenti cittadini della provincia che possono nominare un loro portavoce.

ART. 7

 ASSEMBLEA REGIONALE

L’Assemblea Regionale svolge funzioni di iniziativa politica in ambito regionale, e di sostegno dell’attività degli organismi cittadini.
L’Assemblea è costituita da tutti/e gli/le aderenti della regione. In caso di votazione, partecipano tutti gli/le aderenti secondo il Regolamento regionale organizzativo, approvato dalla Assemblea regionale.

L’Assemblea elegge il Comitato Regionale, che nella sua composizione rispetti la parità di genere.
Per il suo funzionamento e la definizione del numero dei suoi componenti l’Assemblea Regionale approva un regolamento organizzativo, in osservanza di quanto previsto dalle norme dello Statuto e dei Regolamenti Nazionali.

L’Assemblea decide la composizione delle liste per le elezioni regionali, previa comunicazione e confronto con il Coordinamento nazionale.
L’Assemblea Regionale approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale della struttura, che rende pubblici attraverso pubblicazione sul sito della struttura regionale, in mancanza, sul sito nazionale di Azione Civile.

Dello svolgimento dei lavori e delle decisioni assunte viene redatto verbale in forma sintetica.

ART. 8
COMITATO REGIONALE

Il Comitato Regionale ha funzioni attuative e di gestione rispetto agli indirizzi e alle decisioni dell’Assemblea Regionale.

Garantisce l’ordinaria amministrazione.

Il Comitato Regionale elegge al suo interno, rispettando la parità di genere, due Portavoce, ai quali è attribuita la rappresentanza politica in ambito regionale.

Convoca, almeno due volte l’anno, l’Assemblea Regionale. La convocazione deve avvenire con ordine del giorno, attraverso pubblicazione sul sito della struttura regionale o
invio di e-mail ai componenti, dieci giorni prima della data di svolgimento, salvo i casi di urgenza.

La convocazione dell’Assemblea Regionale può essere chiesta anche dal 30% dei suoi componenti.

ART. 9
ASSEMBLEA NAZIONALE


L’Assemblea Nazionale svolge funzioni di direzione politica e organizzativa dell’attività di Azione Civile.

L’Assemblea è costituita da tutti/e gli/le aderenti di Azione Civile.

Partecipano al voto dell’assemblea i Referenti cittadini, i/le componenti dei comitati regionali e i/le delegati/e delle strutture regionali in proporzione agli aderenti di queste strutture in un numero compreso fra uno e cinque delegati.

L’Assemblea Nazionale elegge il Presidente di Azione Civile e il Coordinamento Nazionale che nella sua composizione deve rispettare la parità di genere.

L’Assemblea Nazionale decide la composizione delle liste per le elezioni nazionali ed europee.

Per il suo funzionamento e la definizione del numero dei suoi componenti l’Assemblea Nazionale approva un regolamento organizzativo, in osservanza di quanto previsto dalle norme dello Statuto e dei Regolamenti Nazionali.

L’Assemblea Nazionale, su proposta del Coordinamento Nazionale, approva un regolamento sulla composizione e lo svolgimento delle Assemblee per il rinnovo degli organi elettivi, previste dall’art. 20 del presente Statuto, e sull’elezione dei gruppi dirigenti. Questo regolamento è
vincolante per lo svolgimento delle Assemblee per il rinnovo degli organi elettivi a qualunque livello.

Oltre a quelli espressamente previsti dallo Statuto, l’Assemblea Nazionale approva, su proposta del Coordinamento Nazionale, i regolamenti attuativi delle norme statutarie.

L’Assemblea Nazionale approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale dell’Associazione e lo trasmette tempestivamente a tutti i suoi organi territoriali.

Dello svolgimento dei lavori e delle decisioni assunte viene redatto verbale in forma sintetica.

ART. 10
ASSEMBLEA DIGITALE

Azione Civile promuove lo sviluppo di strumenti telematici per la partecipazione diretta tramite la nomina, da parte del Presidente di Azione civile, di un Promotore nazionale per l’innovazione e di un Gruppo di lavoro dedicato, con funzioni di coordinamento e sviluppo, in compartecipazione con i Gruppi territoriali, di tali strumenti.

A tal fine viene costituita una Assemblea digitale come strumento di confronto politico-programmatico e di consultazione degli/delle aderenti di Azione Civile.

Tale Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno in merito alle scelte di indirizzo politico con una consultazione diretta degli/e aderenti che garantisca la partecipazione di tutti/e e la trasparenza delle operazioni di votazione.

Viene altresì convocata in via d’urgenza qualora si verificasse l’inderogabile necessità di una consultazione di tutti/e gli/le aderenti del Movimento su questioni di estrema rilevanza politica.

L’Assemblea digitale può promuovere la nascita di forum tematici con l’obiettivo primario di sensibilizzare i cittadini alle proprie battaglie.

Le proposte politiche dell’assemblea digitale vengono comunque periodicamente sottoposte per la discussione e l’approvazione all’Assemblea Nazionale.

ART. 11
COORDINAMENTO NAZIONALE

Il Coordinamento Nazionale ha funzioni attuative e di gestione degli indirizzi e delle decisioni dell’Assemblea Nazionale.

Il Coordinamento nazionale deciderà modi e forme di partecipazione al processo di promozione di Rivoluzione Democratica

Garantisce l’ordinaria amministrazione.

Convoca, almeno due volte l’anno, l’Assemblea Nazionale.

La convocazione deve avvenire con ordine del giorno, attraverso pubblicazione sul sito della struttura nazionale o invio di e-mail ai componenti, quindici giorni prima della data di svolgimento, salvo i casi di urgenza.

La convocazione dell’Assemblea Nazionale può essere chiesta anche dal 30% dei suoi componenti.
Il Coordinamento delibera sulle modalità organizzative per la raccolta delle quote di adesione, e, sentito il Tesoriere, fissa la quota di adesione iniziale e le sue eventuali modifiche successive.
Il Coordinamento delibera sulla costituzione di aree tematiche e settori di attività a carattere nazionale, e sulla nomina dei responsabili.

ART. 12

PRESIDENTE

Il Presidente di Azione Civile ha funzioni di coordinamento e guida del Coordinamento Nazionale. Attribuisce gli incarichi ai componenti il Coordinamento nazionale e nomina il responsabile della comunicazione e di ogni altro incarico di diretta collaborazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza politica di Azione Civile.
Il Presidente decide sull’uso del contrassegno elettorale nelle elezioni politiche ed europee. Nelle elezioni regionali e amministrative locali conferisce delega, rispettivamente, ai coordinatori regionali, provinciali e cittadini.

ART. 13

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, scelti tra gli iscritti all’Albo dei revisori contabili. I Revisori durano in carica tre anni.
I componenti il Collegio dei Revisori sono eletti dalle Assemblee, rispettivamente Cittadina, Regionale e Nazionale.

Il Collegio dei Revisori, a livello, rispettivamente, cittadino, regionale e nazionale, sottopone a verifica il bilancio preventivo e consuntivo, e relaziona alla corrispondente Assemblea.

ART. 14

 SANZIONI DISCIPLINARI

È passibile di sanzione disciplinare l’aderente il cui comportamento configuri violazione di principi e norme del presente Statuto e dei Regolamenti.
Le sanzioni disciplinari, irrogate dal Comitato dei Garanti in relazione alla gravità dei comportamenti, sono:

a) richiamo scritto;
b) sospensione dagli incarichi direttivi;

c) decadenza dagli incarichi direttivi;

d) sospensione dall’associazione;
e) decadenza dall’associazione.

ART. 15

 COMITATO DEI GARANTI

Il Comitato dei Garanti, eletto dall’Assemblea Nazionale e da quella Regionale, è competente ad applicare le sanzioni derivanti dalla violazione delle norme dello Statuto e dei Regolamenti da parte degli aderenti o dirigenti componenti gli organi di livello corrispondente. Con specifico regolamento, predisposto dal Comitato dei Garanti e approvato dall’Assemblea Nazionale, sono stabiliti il numero dei componenti, i termini e le procedure per l’irrogazione delle sanzioni, la pubblicità dei provvedimenti, la disciplina dei risorsi e i casi di inammissibilità degli stessi.

Nei casi di gravità e urgenza è riconosciuta al Coordinamento la facoltà di adottare una sospensione cautelare, sulla quale si esprimerà, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di cui al precedente primo comma, il Comitato dei Garanti.

Al Comitato dei Garanti è attribuita anche la competenza esclusiva sull’interpretazione delle norme dello Statuto e dei Regolamenti in materia di diritti, doveri, elezione e funzionamento degli organi di Azione Civile e applicazione delle sanzioni disciplinari.

Il Comitato elegge, al suo interno, il Presidente.

I Garanti durano in carica tre anni. Sono eletti dall’Assemblea Nazionale per il rinnovo degli organi elettivi.
Contro le decisioni del Comitato dei Garanti Regionale è ammesso ricorso al Comitato dei Garanti Nazionale. La decisione del Comitato dei Garanti Nazionale è vincolante per il Comitato dei Garanti di livello inferiore.

ART.16

 TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dall’Assemblea, rispettivamente, Cittadina, Regionale e Nazionale. Resta in carica tre anni, egli è responsabile della gestione economica e finanziaria. Il Tesoriere ha ogni potere per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’Associazione, ne è il rappresentante legale e la rappresenta altresì di fronte a terzi e in eventuali giudizi. Ha inoltre le seguenti responsabilità esclusive:

a) riscossione delle quote sociali e dei contributi pubblici e privati all’associazione;

b) gestione delle spese; comunicazione di ogni forma di pubblicità ai sensi di legge relativa ai contributi ricevuti, e di qualsiasi forma di movimento finanziario;

c) tenuta dei libri e delle scritture contabili;

d) svolgimento di ogni altro adempimento di natura amministrativa e fiscale.
Il Tesoriere ha la facoltà di acquistare e alienare beni immobili e beni mobili anche registrati, richiedere finanziamenti, fidi e mutui, prestare garanzie anche reali, aprire e chiudere conti correnti bancari o postali, compiere operazioni bancarie di ogni tipo, emettere e riscuotere assegni, agire sui conti correnti nei limiti dei fidi concessi, rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.

Il Tesoriere relaziona periodicamente al Coordinamento di riferimento (cittadino – regionale – nazionale) sull’andamento dei conti e presenta annualmente all’Assemblea la relazione di bilancio. L’Assemblea Nazionale, su proposta del Coordinamento Nazionale, approva un regolamento amministrativo e sulla predisposizione dei bilanci, vincolante per tutta l’organizzazione.

Con le stesse modalità, l’Assemblea Nazionale approva un regolamento sul contributo al finanziamento di Azione Civile da parte degli eletti.
Il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione sarà sottoposto alla verifica del Collegio dei Revisori, a livello, rispettivamente, cittadino, regionale e nazionale.

ART. 17
DURATA DEGLI ORGANI ELETTIVI

Tutti gli organi elettivi hanno la durata di due anni, rinnovabili nella loro composizione per altri due anni.

In via transitoria, e in considerazione della natura costituente della prima fase di vita del Movimento,la durata indicata dal precedente comma 1 decorre dallo scadere del biennio dalla prima elezione degli organi statutari elettivi.

ART. 18

ASSEMBLEA PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI ELETTIVI

L’Assemblea per il rinnovo degli organi elettivi è l’organo che, alla scadenza del mandato biennale, provvede all’elezione dei nuovi gruppi dirigenti cittadini, regionali e nazionali.

La composizione e lo svolgimento delle Assemblee per il rinnovo degli organi elettivi, e le modalità di elezione dei gruppi dirigenti, sono definiti dal regolamento di cui all’art.11 (Assemblea Nazionale) settimo comma del presente Statuto.

Dello svolgimento dei lavori e delle decisioni assunte viene redatto verbale in forma sintetica.

ART. 19

 VOTAZIONI

Le votazioni avvengono a scrutinio palese, tranne quelle relative all’elezione dei gruppi dirigenti che avvengono a scrutinio segreto, salvo deroghe previste espressamente dai Regolamenti.

Gli organi di Azione Civile deliberano a maggioranza dei presenti, tranne i casi in cui sia prevista dallo Statuto o dai Regolamenti Nazionali una maggioranza qualificata.

Non è ammesso, in alcuna votazione, il voto per delega.

ART. 20

INCOMPATIBILITÀ

Gli incarichi negli organismi direttivi ed esecutivi nei partiti sono incompatibili con l’elezione negli organi statutari di Azione Civile, a qualunque livello.

L’Assemblea Nazionale, su proposta del Coordinamento Nazionale, approva un regolamento sulle incompatibilità esterne, nonché sulle incompatibilità interne ad Azione Civile, con riferimento al cumulo di cariche.

Sull’inosservanza delle norme statutarie e regolamentari riguardanti le incompatibilità decide il Comitato dei Garanti Nazionale.

ART. 21

DECADENZA

L’assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive dell’organo statutario determina la decadenza dallo stesso.
Il mancato versamento della quota di adesione annuale determina la decadenza dalla qualità di aderente ad Azione Civile.

L’Assemblea Nazionale, su proposta del Coordinamento Nazionale, approva un regolamento sulla decadenza.

Sulla decadenza decide il Comitato dei Garanti.

ART. 22

 PATRIMONIO

Il patrimonio dell’associazione è costituito dai contributi degli associati, dai beni eventualmente acquistati a qualsiasi titolo, dagli eventuali fondi di riserva. E’ esclusa la responsabilità personale dei soci per costi suppletivi a copertura di eventuali passivi. L’associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte soltanto sulla base del patrimonio sociale e delle deliberazioni adottate dagli organi statutariamente competenti. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il bilancio è approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio ed è consultabile pubblicamente.

Tutti gli organismi territoriali e nazionali di Azione Civile non possono distribuire agli aderenti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata dell’Associazione.
In caso di scioglimento di Azione Civile l’eventuale patrimonio e/o avanzo sarà devoluto ad altri Enti o Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

ART. 23

MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche allo Statuto sono approvate dall’Assemblea Nazionale, con una maggioranza dei due terzi dei componenti, secondo le modalità previste nel regolamento per il funzionamento dell’Assemblea Nazionale, di cui all’art. 11 comma 6 dello Statuto.

ART. 24
USO DEL LOGO E DELLA SIGLA

Il logo del movimento è costituito da un cerchio con all’interno in alto su fondo arancione la scritta in blu recante il nome ”AZIONE CIVILE”, al centro la raffigurazione stilizzata del dipinto “Quarto Stato” in colore rosso, nella parte inferiore su sfondo bianco la scritta in blu “INGROIA”. Tale logo è di proprietà del movimento e non potrà risultare autorizzato se non con il consenso del rappresentante legale dello stesso. Tale logo potrà risultare modificato solo con il consenso della maggioranza degli aventi diritto dell’Assemblea dei Territori e della Partecipazione.

Il logo e la sigla di Azione Civile possono essere utilizzati soltanto dagli organi di coordinamento, di garanzia, dalla presidenza delle Assemblee, dal Collegio dei revisori e dai Tesorieri, ai diversi livelli territoriali e nazionale e per le rispettive funzioni.

ART. 25

NORME TRANSITORIE

Lo svolgimento dell’Assemblea Costituente di Azione Civile avverrà secondo le modalità previste dal Coordinamento Nazionale Provvisorio.
Al fine di garantire maggiore flessibilità organizzativa nella fase costituente del Movimento, per il periodo che va dall’approvazione dello Statuto di Azione Civile alla scadenza del primo biennio di mandato degli organi statutari, le norme dello Statuto che riguardano la costituzione, il funzionamento, e l’elezione degli organi territoriali, cittadini e provinciali di Azione Civile, possono essere derogate da specifici regolamenti organizzativi, approvati dall’Assemblea Nazionale su proposta del Coordinamento Nazionale.

Tratto da: azionecivile.net

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