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di Luca Tescaroli
Il 31 maggio 1991, il governo emanò il decreto legge 164 che introdusse nel nostro sistema la possibilità di sciogliere i Consigli comunali e provinciali e gli organi di altri enti locali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Rappresentò una sorta di rivoluzione copernicana perché offrì uno strumento in grado di arginare l’avanzata mafiosa nei comparti dello Stato più vicini ai cittadini, permeati da amministratori collusi. Fu uno dei primi provvedimenti legislativi stimolati con successo da Giovanni Falcone, il quale, da poco più di due mesi, aveva assunto il ruolo di direttore generale degli Affari penali. Il decreto seguì i fatti cruenti che insanguinarono Taurianova (quattro persone uccise in due giorni), vicende che ebbero un notevole impatto mediatico e che fecero conoscere al mondo la realtà di una cittadina ove l’amministrazione comunale era occupata dalla mafia, la sicurezza pubblica era assente, il 90 per cento delle costruzioni dell’ultimo ventennio era abusivo e la loro edificazione era stata affidata a imprese appartenenti alla criminalità organizzata. Da questa realtà maturò la necessaria sensibilità politico-istituzionale dei ministri dell’Interno e di Grazia e Giustizia che portò a proporre in seno al Consiglio dei ministri interventi mirati da parte dello Stato nei confronti delle amministrazioni degli enti locali. Venne così deciso che il loro scioglimento potesse essere deliberato dal Consiglio dei ministri prima di essere sottoposto alla firma del capo dello Stato per un periodo compreso tra i dodici e i diciotto mesi e, in attesa del decreto presidenziale, veniva attribuito al prefetto, in presenza di motivi di urgente necessità, il potere di sospendere gli organi dalla carica ricoperta, assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente con un’apposita commissione. La normativa introdotta - oggi regolata dagli articoli 143-146 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - si è concretamente rivelata un valido strumento di contrasto delle infiltrazioni e dei condizionamenti malavitosi, capace di intervenire anche dove è impossibile per la magistratura, non richiedendo né la prova di commissione di reati né che i collegamenti tra le amministrazioni e le organizzazioni risultino da prove inconfutabili. Sono, infatti, sufficienti semplici elementi e circostanze di fatto rivelatrici di un collegamento o di influenza tra l’amministrazione e i sodalizi criminali. Ha così consentito di intervenire nei confronti di enti locali caratterizzati da dissesti finanziari, da assenza di piani regolatori, da inefficienza dei servizi di polizia municipale, da rifiuti abbandonati per la mancanza di raccolta, dall’assegnazione di appalti a mafiosi, da un dilagante abusivismo edilizio che non risparmia nemmeno il suolo demaniale, da personale assunto in maniera clientelare e senza selezione di merito, da assistenza sanitaria quasi inesistente e degradata, da scuole in rovina, da strade dissestate. La pervasività della presenza mafiosa, sempre più proiettata al controllo delle istituzioni locali, nevralgici centri della spesa pubblica, ha dimostrato nei circa 29 anni dall’entrata in vigore della normativa di saper superare ed eludere gli eventi traumatici derivanti dallo scioglimento, così impedendo di ottenere tutti i frutti che quelle norme lasciavano sperare. Si è infatti registrato, a distanza di poco tempo, che l’organo comunale è stato di nuovo disciolto. Molti amministratori sono stati rieletti nei comuni sciolti. Perché non pensare allora all’introduzione di norme che inibiscano tali rielezioni, prevedendo specifiche cause di ineleggibilità? Sarebbe opportuno riflettere, poi, sulla necessità di intervenire sui dirigenti e sui componenti degli organi revisori contabili, espressione dei rappresentanti di vertice degli enti e delle strutture politiche in cui sono inseriti, anche con meccanismi di mobilità.
Apprezzabile, al riguardo, la scelta operata dal legislatore nel 2007, che ha previsto per gli enti locali i cui Consigli sono stati sciolti, la risoluzione di diritto degli incarichi a contratto, ove la Commissione straordinaria non li rinnovi entro 45 giorni dal proprio insediamento. La circostanza che gli enti locali fanno sovente ricorso ai modelli societari privatistici comporta la possibilità di eludere la normativa sullo scioglimento, dal momento che l’articolo 146 del Testo unico degli enti locali fa riferimento alle sole aziende speciali. Sarebbe perciò auspicabile estendere l’ambito di applicazione a tali imprese che gestiscono i servizi pubblici locali (come i rifiuti e l’energia). Si tratta delle società miste (a capitale pubblico e privato) e in house (in cui l’ente locale detiene una partecipazione qualificata). Del resto, la gestione di tali servizi rappresenta un’attività di dimensioni economiche rilevanti, nella quale la criminalità ha interesse a intervenire. L’estensione della normativa dovrebbe riguardare tutte le società a partecipazione pubblica, in specie quelle in house che possono beneficiare dell’affidamento diretto, senza il ricorso a procedure a evidenza pubblica. Altrimenti vi è il rischio concreto che, attraverso questa via, gli interessi mafiosi continuino a essere salvaguardati nonostante lo scioglimento del Consiglio dell’ente. Nella prospettiva di rendere più incisiva l’azione di contrasto potrebbe essere utile poi accentuare la collaborazione tra i prefetti e i procuratori della Repubblica e pensare a una normativa appropriata sullo scioglimento dei Consigli regionali e degli apparati societari collegati che hanno mostrato di risentire dei collegamenti con appartenenti al mondo criminale.

Tratto da: Il Fatto Quotidiano del 18 Gennaio 2020

Foto © Paolo Bassani