Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.

borsellino falcone shobha bigdi Gian Carlo Caselli
Fortunato il Paese senza carceri. Sarebbero scomparsi tutti i delitti che giustificano (sia pure come “extrema ratio”) il ricorso alla pena detentiva. A tutt’oggi, invece, il carcere c’è, con la sua complessità. Innanzitutto per la tipologia dei detenuti. Non tutti hanno la stessa pericolosità o la stessa voglia e capacità di reinserimento. Di qui la differenziazione “degli” istituti e “negli” istituti, anche ricercando forme di individualizzazione del trattamento.
Progettare soltanto contenitori, tutti eguali, senza curarsi del contenuto, significa fare del carcere un luogo in cui si finisce, non un luogo da cui si può ricominciare. Ci sono però detenuti che intendono il “ricominciare” non come cambiare, ma come continuare l’attività criminale che li ha portati dietro le sbarre anche dal carcere, facendosi beffe dei limiti della detenzione: per poi riproporsi alla grande una volta recuperata la libertà.
Questa “cultura” è nel Dna dei mafiosi irriducibili, ossessionati dal proposito di fare del carcere una specie di protesi dell’organizzazione cui continuano ad appartenere a tutti gli effetti. Ciò che rende inevitabile - per i mafiosi più pericolosi - un trattamento carcerario di giusto rigore: quello previsto nell’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario.
Il sottosegretario Gennaro Migliore ha sollevato problemi di principi costituzionali e diritti umani non rinunziabili. Su queste pagine il procuratore aggiunto Vittorio Teresi ha già osservato che la materia è da sempre monitorata e presidiata dalla Consulta e dalla Magistratura di sorveglianza. Ne discende che eventuali modifiche del 41 bis non potrebbero che essere nel senso di un suo sostanziale svuotamento. L’intervento di Migliore (il cui impegno antimafia è tuttavia noto) mi sembra perciò sbagliato. Non dimentichiamo origine e “ratio” del 41 bis. Un “bis”, cioé una norma che prima non c’era e poi - soltanto poi - viene inserita. Una delle tantissime norme “del giorno dopo” (416 bis compreso) che caratterizzano la legislazione antimafia. Questa volta il “giorno dopo” è quello dopo le feroci stragi di mafia del 1992, Capaci e via d’Amelio.
Prima di allora i boss in carcere vivevano, senza iperboli, ad aragoste e champagne. Non era ovviamente una questione gastronomica, ma di affermazione persino nel carcere della supremazia della mafia sullo Stato.
La battaglia antimafia era persa in partenza. Un suicidio. La forza delle organizzazioni mafiose sta anche nel mito della loro impunità. Lo choc delle stragi del ’92 produce risposte efficaci. Il 41 bis è un forte segnale. Finalmente si trova il coraggio di intervenire su uno snodo cruciale: il mantenimento del vincolo associativo fra detenuti e boss in libertà.
Il 41 bis serve ad ostacolare i contatti con il territorio e l’organizzazione criminale. Restituisce al mafioso in carcere lo “status” di detenuto. Mente prima manteneva quello di boss operativo (anche sul versante delle strategie criminali).
Col 41 bis (una norma intrisa del sangue e dell’intelligenza di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che fortemente l’avevano voluta da vivi) il carcere diventa una cosa seria anche per i mafiosi e la lotta alla mafia acquista un nuovo vigore che porta (in termini investigativo-giudiziari) a risultati di eccezionale rilievo.
Finché c’è mafia non si può fare a meno del 41 bis. Fortunato il Paese che può farne a meno, perché è un Paese che non conosce la criminalità mafiosa. Non è ancora il caso dell’Italia.

Tratto da: Il Fatto Quotidiano del 3 luglio 2016

Foto © Shobha

ANTIMAFIADuemila
Associazione Culturale Falcone e Borsellino
Via Molino I°, 1824 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) - P. iva 01734340449
Testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Fermo n.032000 del 15/03/2000
Privacy e Cookie policy

Stock Photos provided by our partner Depositphotos