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travaglio-marco-web26La sentenza d’appello, confermata in Cassazione, stabilì che il reato fu “commesso fino alla primavera del 1980”. Lo salvò la prescrizione.
di Marco Travaglio - 7 maggio 2013
Lo Stato non può processare se stesso”, diceva Leonardo Sciascia. Senza prevedere che, in una breve e luminosa stagione, quella dei primi anni 90 del XX secolo, lo Stato avrebbe processato se stesso grazie a un pugno di magistrati coraggiosi, raccolti in poche Procure e Tribunali. Fra questi, quelli di Milano e di Palermo. Giulio Andreotti passerà alla storia come l’unico presidente del Consiglio (lo fu per ben sette volte) processato per mafia. Ma come sia finito il suo processo a Palermo, che per questo motivo è il più importante della storia non solo d’Italia, ma del mondo, lo sanno in pochi, e in pochissimi lo sapranno nelle generazioni future. Perché quel processo è stato il banco di prova di una delle più colossali manipolazioni mai viste nella storia dell’informazione.

Le prime rivelazioni sui rapporti di Andreotti con la mafia le raccolgono i pm di Palermo dalla bocca del pentito Leonardo Messina subito dopo l’omicidio del suo luogotenente siciliano, Salvo Lima, nella primavera del 1993. Poi, dopo gli omicidi di Falcone e Borsellino uccisi con gli uomini delle scorte, si decidono a parlare altri collaboratori di giustizia: Gaspare Mutolo,FrancescoMarinoMannoiaeTommasoBuscetta (che già aveva fatto il nome di Andreotti nel 1983 dinanzi ai giudici americani che lo interrogavano sul caso Pizza Connection, ma si era rifiutato di ripeterlo dinanzi a Giovanni Falcone perché “dottore, se parlo di politica ci mettono in manicomio tutti e due”). Seguiti a ruota da un’altra trentina (più vari testimoni, supportati da numerosi riscontri documentali) negli anni successivi.

DOPO LE STRAGI DEL ’93
Nel gennaio del ’93 Gian Carlo Caselli arriva a Palermo devastata dalle stragi come nuovo procuratore capo e tira le somme del lavoro svolto dai colleghi. Ce n’è abbastanza per chiedere al Senato l’autorizzazione a procedere contro Andreotti per 416-bis: “partecipazione all’associazione per delinquere di stampo mafioso denominata Cosa Nostra”. Il Senato, favorevole lo stesso illustre indagato, la concede. E nel 1994, dopo il rinvio a giudizio, inizia il processo del secolo. Dura cinque anni. Nel 1999 l’imputato Giulio Andreotti, che ha presenziato a quasi tutte le udienze, rispettando almeno formalmente il potere giudiziario, viene assolto dal Tribunale di Palermo in base all’articolo 530 comma 2: la vecchia insufficienza di prove, come dimostrano le 5mila pagine di motivazioni. I giudici ritengono provate numerosissime accuse portate in aula dai pm Caselli, Lo Forte, Natoli e Scarpinato, ma non le considerano sufficienti per integrare il reato contestato. Andreotti – concludono – era in contatto diretto con vari mafiosi; incontrò il giovane boss Andrea Manciaracina a quattr’occhi in una saletta d’albergo; visitò Michele Sindona mentre quest’ultimo era latitante; aveva intensi rapporti con Licio Gelli; è addirittura “possibile” il suo incontro del 1980 con il boss Stefano Bontate narrato da Mannoia; è un mentitore professionale, avendo raccontato almeno 21 bugie su aspetti decisivi delle accuse. In particolare: sei menzogne sull’affettuosa amicizia (sempre sdegnosamente negata) con i cugini Antonio e Ignazio Salvo; due sul generale Dalla Chiesa (le stesse testimoniate sotto giuramento al maxiprocesso istruito da Falcone e Borsellino negli Anni 80); una sull’andreottiano mafioso Bevilacqua; due su Ciancimino; dieci su Sindona; due sull’incontro con Manciaracina. Ma le prove contro di lui, alla fine, vengono ritenute contraddittorie o insufficienti per condannarlo.
Poi però, il 2 maggio 2003, la I sezione della Corte d’appello ribalta la sentenza di primo grado, accogliendo in parte il ricorso della Procura e “dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso Andreotti in ordine al reato di associazione per delinquere a lui ascritto al capo A della rubrica, commesso fino alla primavera del 1980, per essere lo stesso reato estinto per prescrizione”. Per il periodo seguente invece è confermata l’assoluzione con formula dubitativa. Dunque Andreotti ha “commesso” il reato di associazione per delinquere con Cosa nostra sino alla primavera del 1980, ma il reato è coperto da prescrizione, appena scattata nel dicembre 2002 (22 anni e mezzo dopo i fatti – primavera del 1980 – e pochi mesi prima della sentenza). E solo perché, essendo incensurato, Andreotti ottiene le attenuanti generiche. E solo perché nel 1980 non esisteva ancora il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, introdotto nel 1982: per l’associazione “semplice” le pene sono più basse e i termini di prescrizione più brevi. La data della primavera 1980 è quella dell’incontro a Palermo (pienamente accertato) fra Andreotti e il boss Stefano Bontate, all’indomani del delitto Mattarella. Ma i giudici ritengono provati anche altri vertici fra il senatore a vita e diversi boss di prima grandezza: lo stesso Bontate (nella primavera-estate 1979 a Catania, dove il boss preannunciò all’uomo politico l’intenzione di assassinare il presidente della Regione, il dc Piersanti Mattarella), Tano Badalamenti (nel 1979 a Roma, per aggiustare il processo a carico di Vincenzo e Filippo Rimi, parenti di don Tano), Andrea Manciaracina (nel 1985, a Mazara del Vallo), mentre non ritengono sufficienti le prove sul presunto incontro con TotòRiina nel 1987. Incontri diretti, dunque, e non solo mediati dai luogotenenti andreottiani in Sicilia, i cugini Nino e Ignazio Salvo (mafiosi doc che Andreotti ha sempre negato di conoscere) e Salvo Lima. Fino al 1980, dunque, l’uomo politico intrecciò “un’autentica, stabile ed amichevole disponibilità verso i mafiosi”. Che non costituisce “una semplice manifestazione di un comportamento solo moralmente scorretto e di una vicinanza penalmente irrilevante”, ma “una vera e propria partecipazione all’associazione mafiosa, apprezzabilmente protrattasi nel tempo”.

I RAPPORTI DEL SENATORE
Negli Anni 70, fino almeno alla primavera 1980, “la Corte ha ritenuto la sussistenza: – di amichevoli ed anche dirette relazioni del sen. Andreotti con gli esponenti di spicco della c.d. ala moderata di Cosa nostra, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, propiziate dal legame del predetto con l’on. Salvo Lima, ma anche con i cugini Antonino ed Ignazio Salvo, essi pure peraltro organicamente inseriti in Cosa nostra; – di rapporti di scambio che dette amichevoli relazioni hanno determinato: il generico appoggio elettorale alla corrente andreottiana, peraltro non esclusivo e non esattamente riconducibile a un’esplicitata negoziazione e, comunque, non riferibile precisamente alla persona dell’imputato; il solerte attivarsi dei mafiosi per soddisfare, ricorrendo ai loro metodi, talora anche cruenti, possibili esigenze – di per sé, non sempre di contenuto illecito – dell’imputato o di amici del medesimo; la palesata disponibilità e il manifestato buon apprezzamento del ruolo dei mafiosi da parte dell’imputato, frutto non solo di un autentico interesse personale a mantenere buone relazioni con essi, ma anche di un’effettiva sottovalutazione del fenomeno mafioso (...); – della travagliata, ma non per questo meno sintomatica ai fini che qui interessano, interazione dell’imputato con i mafiosi nella vicenda Mattarella, risoltasi, peraltro, nel drammatico fallimento del disegno del predetto di mettere sotto il suo autorevole controllo l’azione dei suoi interlocutori ovvero, dopo la scelta sanguinaria di costoro, di tentare di recuperarne il controllo, promuovendo un definitivo, duro chiarimento, rimasto infruttuoso per l’atteggiamento arrogante assunto dal Bontate”.

LA SUA AMICIZIA CON I BOSS
Come si traducono questi comportamenti alla luce del Codice penale? “Il sen. Andreotti ha avuto piena consapevolezza che suoi sodali siciliani intrattenevano amichevoli rapporti con alcuni boss mafiosi; ha quindi, a sua volta, coltivato amichevoli relazioni con gli stessi boss; ha palesato agli stessi una disponibilità non meramente fittizia, ancorché non necessariamente seguita da concreti, consistenti interventi agevolativi; ha loro chiesto favori; li ha incontrati; ha interagito con essi; ha loro indicato il comportamento da tenere in relazione alla delicatissima questione Mattarella, sia pure senza riuscire, in definitiva, a ottenere che le stesse indicazioni venissero seguite; ha indotto i medesimi a fidarsi di lui e a parlargli anche di fatti gravissimi (come l’assassinio del presidente Mattarella) nella sicura consapevolezza di non correre il rischio di essere denunciati; ha omesso di denunciare le loro responsabilità, in particolare in relazione all’omicidio del presidente Mattarella, malgrado potesse, al riguardo, offrire utilissimi elementi di conoscenza”. I giudici scolpiscono così, in poche righe, la storia dei rapporti fra Andreotti e Cosa nostra, smentendo preventivamente (e profeticamente) chiunque tenti di gabellare la loro sentenza per un’assoluzione o per una prescrizione che non entra nel merito dei fatti: “L’imputato ha, non senza personale tornaconto, consapevolmente e deliberatamente coltivato una stabile relazione con il sodalizio criminale ed arrecato, comunque, allo stesso un contributo rafforzativo manifestando la sua disponibilità a favorire i mafiosi. In definitiva, la Corte ritiene che sia ravvisabile il reato di partecipazione all’associazione per delinquere nella condotta di un eminentissimo personaggio politico nazionale, di spiccatissima influenza nella politica generale del Paese ed estraneo all’ambiente siciliano, il quale, nell’arco di un congruo lasso di tempo, anche al di fuori di un’esplicitata negoziazione di appoggi elettorali in cambio di propri interventi in favore di un’organizzazionemafiosadirilevantissimo radicamento territoriale nell’Isola: a) chieda e ottenga,percontodisuoisodali, a esponenti di spicco dell’associazione interventi paralegali, ancorché per finalità non riprovevoli; b) incontri ripetutamente esponenti di vertice della stessa associazione; c) intrattenga con gli stessi relazioni amichevoli, rafforzandone la influenza anche rispetto ad altre componenti dello stesso sodalizio tagliate fuori da tali rapporti; d) appalesi autentico interessamento in relazione a vicende particolarmente delicate per la vita del sodalizio mafioso; e) indichi ai mafiosi, in relazione a tali vicende, le strade da seguire e discuta con i medesimi anche di fatti criminali gravissimi da loro perpetrati in connessione con le medesime vicende, senza destare in essi la preoccupazione di venire denunciati; f) ometta di denunciare elementi utili a far luce su fatti di particolarissima gravità, di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza di diretti contatti con i mafiosi; g) dia, in buona sostanza, a detti esponenti mafiosi segni autentici – e non meramente fittizi–di amichevole disponibilità, idonei, anche al di fuori[...] di specifici ed effettivi interventi agevolativi, a contribuire al rafforzamento dell’organizzazione criminale, inducendo negli affiliati, anche per la sua autorevolezza politica, il sentimento di essere protetti al più alto livello del potere legale”.

VIA ALLA DISINFORMAZIONE
E allora, fino al 1980, niente assoluzione, ma prescrizione del reato “commesso”, e solo grazie alla concessione delle attenuanti generiche prevalenti, che la accorciano: “Alla stregua dell’esposto convincimento, si deve concludere che ricorrono le condizioni per ribaltare, sia pure nei limiti del periodo in considerazione, il giudizio negativo espresso dal Tribunale in ordine alla sussistenza del reato e che, conseguentemente , siano nel merito fondate le censure dei pm appellanti. Non resta allora che confermare, anche sotto il profilo considerato, il già precisato orientamento ed emettere, pertanto, la statuizione di non luogo a procedere per essere il reato concretamente ravvisabile a carico del sen. Andreotti estinto per prescrizione”.
Parole talmente pesanti da indurre gran parte della classe politica (centrodestra, ma anche Margherita, Udeur, Sdi) e l’informazione al seguito a orchestrare la campagna di disinformazione, anzi di sterminio della verità, per ribaltare il verdetto che suona come campagna a morto per tutta la Casta. E spacciare Andreotti come “assolto”, cioè perseguitato ingiustamente dalle toghe rosse palermitane. Dalla commissione Antimafia al Parlamento, su su fino al premier Silvio Berlusconi, che in una celebre intervista al settimanale britannico The Spectator, dichiara: “Andreotti non è mio amico. Lui è di sinistra [sic]. Ma hanno creato questa menzogna per dimostrare che la Dc non era un partito etico, ma vicino alla criminalità. Non è vero. È una follia! Questi giudici sono doppiamente matti! Se fanno quel lavoro è perché sono antropologicamente diversi dal resto della razza umana”. Intanto il caso Andreotti approda in Cassazione: la Procura generale di Palermo ricorre contro l’assoluzione post-1980 e la difesa Andreotti contro la prescrizione pre-1980. Il senatore, almeno lui, la sentenza l’ha letta e capita, dunque chiede di essere assolto con formula piena, ben sapendo che quella prescrizione è un’ombra infamante su gran parte della sua lunga carriera politica. Ma il 15 ottobre 2004 la II sezione penale della Cassazione conferma tale e quale la sentenza d’appello e “condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali”. Insomma le macchie restano. E diventano indelebili. Ma ancora una volta la politica e la sottostante “informazione” si attivano immantinente per spacciare la merce avariata dell’ “assoluzione definitiva”. Con annessa beatificazione dell’imputato. Berlusconi, grande esperto in prescrizioni, si dice “molto felice per Andreotti”. Pera si rallegra per la “fine del calvario”. Casini addirittura esulta per la “sentenza liberatoria per le istituzioni”, come se ci fosse qualcosa di liberatorio nell’apprendere che, fino al 1980, un sette volte presidente del Consiglio fu alleato di Cosa nostra. Il Vaticano esprime “grande soddisfazione”. Emanuele Macaluso pubblica sul Riformista un commento dal titolo “Andreotti assolto, il Teorema è finito. Ma ora cancelleranno anche l’infamia?”, in cui parla di “Procura battuta”, di “vicenda politico-giudiziaria iniziata male, molto male dalla Procura di Palermo e chiusa da un verdetto che certamente assolve Andreotti dal reato di associazione mafiosa” Romano Prodi parla di “bella notizia”. Giuseppe Fioroni (ex Margherita ora Pd) si spinge oltre: “Andreotti esce a testa alta da accuse infamanti contro le quali ha usato solo la forza della verità”. Non male, per un imputato che già secondo il Tribunale aveva mentito 21 volte. Di fronte all’ennesima colata di menzogne, Caselli scrive un articolo su La Stampa intitolato “Ma Andreotti è stato mafioso”, per ricordare il contenuto della sentenza appena confermata. Nessuno lo può smentire, sentenza alla mano. Anche perché la sentenza non l’ha letta nessuno. Ma un coro unanime di politici di ogni colore, a Camere unificate, con l’eccezione dei Ds e Di Pietro, lo zittisce come un impiccione importuno. Il laico forzista del Csm Giorgio Spangher propone di trasferirlo lontano da Torino per incompatibilità ambientale e raccomanda di escluderlo dalla prossima corsa per la Procura nazionale Antimafia. Verrà accontentato per legge (poi bocciata dalla Consulta). Il 28 dicembre 2004 arrivano le motivazioni della Cassazione, eccezionalmente firmate da tutti e cinque i membri del collegio. I quali definiscono “logica”, “razionale”, “esaustiva”, “conseguente”, “ineccepibile”, “non censurabile” la sentenza d’appello e ricordano che la prescrizione comporta l’accertamento del reato commesso da Andreotti: “La sentenza impugnata, al di là delle sue affermazioni teoriche, ha ravvisato la partecipazione nel reato associativo non nei termini riduttivi di una mera disponibilità, ma in quelli più ampi e giuridicamente significativi di una concreta collaborazione”. Non sempre è vero che, come diceva Sciascia, lo Stato non può processare se stesso. È vero però che, le rare volte in cui processa se stesso, i cittadini non devono saperlo.

Tratto da: Il Fatto Quotidiano

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