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travaglio-marco-web16di Marco Travaglio - 17 gennaio 2013
Mettiamo che un futuro presidente della Repubblica organizzi o favorisca un colpo di Stato. È quello che, secondo Scalfari e Jannuzzi, accadde nel 1964 col presidente Antonio Segni e il “Piano Solo” del generale De Lorenzo. Fino all’altroieri, contro una simile eventualità, eravamo in una botte di ferro: in base alla Costituzione del 1948, che parrebbe tuttora vigente, il Presidente era perseguibile dalla magistratura come ogni cittadino per gli atti estranei alle sue funzioni; e, per quelli funzionali, solo per alto tradimento e attentato alla Costituzione.

Se evadeva le tasse, stirava un passante con l’auto, picchiava la moglie o diffamava un cittadino, finiva sotto processo. E così, previa autorizzazione delle Camere, se ordiva un golpe o vi partecipava. Da ieri, nei fatti, non è più così. Per cui dobbiamo sperare che al Quirinale non salga mai un poco di buono, o uno che lo diventa. Pur di dare ragione a Napolitano contro la Procura di Palermo, la Corte costituzionale ha stabilito un principio ai confini della realtà: il capo dello Stato rimane “comunque assoggettato alla medesima responsabilità penale che grava su tutti i cittadini”, ma se commette reati extrafunzionali “non è ammissibile l’utilizzazione di strumenti invasivi di ricerca della prova” tipo intercettazioni, anche indirette, casuali, captate sul telefono di un altro. È inascoltabile, inudibile, inascoltabile, ineffabile: come i sovrani assoluti e le divinità. Per provare i suoi reati bisogna ricorrere a “mezzi diversi (documenti, testimonianze ed altro), tali da non arrecare lesione alla sfera di comunicazione costituzionalmente protetta”. Per alto tradimento e attentato alla Costituzione invece è intercettabile direttamente o indirettamente solo previa “autorizzazione del Comitato parlamentare per i giudizi di accusa” e “solo dopo che il Presidente sia stato sospeso dalla carica” dalla Corte costituzionale. Cioè: se si sospetta un golpe, per intercettare il Presidente presunto golpista bisogna attendere che le Camere autorizzino i giudici e la Consulta lo deponga. A quel punto lui saprà di essere intercettato e non parlerà più al telefono. Dunque rimane perseguibile, ma è impossibile trovare le prove per perseguirlo. Non è meraviglioso? Restano, si capisce, “documenti e testimonianze”. Sempreché il Presidente golpista abbia la gentilezza di scrivere una confessione su carta intestata: “Sto facendo un golpe”. Non solo: non potendo subire perquisizioni (mezzo di ricerca “invasivo”), il Presidente dovrà avere cura di consegnare la confessione a un complice, oppure il complice dovrà correre a denunciare il Presidente (e dunque anche se stesso). Altrimenti, se il complice fosse intercettato al telefono col Presidente, la bobina che prova il golpe dovrà essere cestinata dal gip ancor prima di leggerla e valutarla. Come ciò sia compatibile col principio di obbligatorietà dell’azione penale (articolo 112 della Costituzione), che impone al pm di procedere dinanzi a ogni notizia di reato, non è dato sapere. Ma il bello è che la bobina contenente The Voice va distrutta dal gip aumma aumma, “senza sottoposizione al contraddittorio tra le parti”: cioè possono conoscerla i pm, il gip, i poliziotti, i tecnici audio, i due interlocutori, ma non gli avvocati. E pazienza se, in quella bobina, ci sono elementi di prova che scagionano gli imputati. Come ciò sia compatibile con l’obbligo del “contraddittorio nella formazione della prova” (art. 111) e soprattutto col diritto di difesa “inviolabile e in ogni stato e grado del procedimento” (art. 24), non è dato sapere. Ma contro questa sentenza incostituzionale non protesta nessuno: non i politici vili, non i giornalisti servi, non i giuristi corazzieri, ma nemmeno gli avvocati. Ne abbiamo 230 mila, ma su questa palese violazione del diritto di difesa non vola una mosca. Che fanno le Camere penali, l’Ordine forense, gli organismi dell’Avvocatura? E, soprattutto, a che servono?

Tratto da: Il Fatto Quotidiano

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