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di AMDuemila
Carriere separate tra Tribunale e Promotore di giustizia; adeguamento alle strutture in osservanza delle normative internazionali; un sistema giudiziario più snello e introduzione di sanzioni per gli avvocati. Sono questi i punti della riforma varata da Papa Francesco riguardo l’ordinamento giudiziario Vaticano per venire incontro ai tempi nuovi e alle esigenze emerse in questi anni di gravi episodi in materia penale ed amministrativa. Oggi il bollettino della Sala Stampa Vaticana ha reso noto che il pontefice ha promulgato la Legge N. CCCLI sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, aggiornando “la Legge N. CXIX del 21 novembre 1987 e la sua successiva modifica avvenuta con Legge N. LXVII del 24 giugno 2008". La nuova regolamentazione, secondo il comunicato, serve a garantire l'adeguamento "all'attuale contesto storico e istituzionale che richiede un'efficienza sempre maggiore". In particolare il nuovo quadro normativo: "1. provvede a meglio garantire l'indipendenza degli organi giudiziari e dei magistrati che dipendono soltanto dal Sommo Pontefice che li nomina e sono soggetti alla legge, esercitando le loro funzioni con imparzialità e disponendo direttamente della polizia giudiziaria; 2. esige specifici requisiti per la nomina dei magistrati che sono scelti tra professori universitari e comunque tra giuristi di chiara fama, con una comprovata esperienza, giudiziaria o forense, in ambito civile, penale o amministrativo; 3. dispone una semplificazione del sistema giudiziario, e, al contempo, provvede ad un rafforzamento dell'organico del Tribunale, che viene aumentato di una unità, prevedendo inoltre un regime di tempo pieno ed esclusività per almeno uno dei giudici; 4. presenta un capo autonomo per l'Ufficio del Promotore di Giustizia, ben distinto da quello riguardante il Tribunale; 5. prevede una tipizzazione, finora mancante, dei possibili provvedimenti disciplinari a carico degli avvocati iscritti all'albo".
Secondo il Vaticano, l’iniziativa "si inserisce sulla scia delle riforme normative in materia economico-finanziaria e penale, dovuta anche all'adesione a importanti convenzioni internazionali, e, al contempo, conserva e assicura la specificità del diritto vaticano che riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo".
Verso la fine dello scorso mese Bergoglio aveva ricevuto in udienza il Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, facendo una ampia riflessione sul diritto, il perdono e la necessità della certezza. "Anche la legge penale è uno strumento pastorale e come tale deve essere considerata e accolta", aveva detto Papa Francesco, secondo il quale "il vescovo deve essere sempre più consapevole che nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è perciò stesso anche giudice tra i fedeli a lui affidati". "Quando l'Ordinario abbia constatato che per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale non sia stato possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo - stabilisce, infatti, il Codice di Diritto canonico - solo allora deve avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene adeguate per raggiungere la finalità”. "La sanzione penale è sempre l'extrema ratio, il rimedio estremo a cui far ricorso, quando tutte le altre possibili strade per ottenere l'adempimento normativo si sono rivelate inefficaci", aveva aggiunto: "Al contrario di quella prevista dal legislatore statuale, la pena canonica ha sempre un significato pastorale e persegue non solo una funzione di rispetto dell'ordinamento, ma anche la riparazione e soprattutto il bene dello stesso colpevole".
Però "il fine riparativo è volto a ripristinare, per quanto possibile, le condizioni precedenti alla violazione che ha perturbato la comunione. Ogni delitto, infatti, interessa tutta la Chiesa, la cui comunione è stata violata da chi deliberatamente ha attentato contro di essa con il proprio comportamento". In questa prospettiva "aggiornare la normativa penale per renderla più organica e conforme alle nuove situazioni e problematiche dell'attuale contesto socio-culturale, ed insieme offrire strumenti idonei per facilitarne l'applicazione", è da considerarsi cosa quanto mai necessaria, aveva concluso.
Secondo Papa Francesco “la virtù cardinale della giustizia, infatti, illumina e sintetizza la finalità stessa del potere giudiziario proprio di ogni Stato, per coltivare la quale è essenziale anzitutto l'impegno personale, generoso e responsabile, di quanti sono investiti della funzione giurisdizionale. Oltre a ciò, sono necessarie istituzioni e discipline che ne favoriscano un esercizio tempestivo ed efficace". Per questo motivo "ritengo che l'attuale contesto storico e istituzionale, sensibilmente diverso (da quello della riforma del 1987, ndr), richieda una parziale modifica del sistema". Infatti, da “allora in poi molte innovazioni sono infatti intervenute, anche nell'ambito di un ordinamento, quale quello vaticano, finalizzato al governo di uno Stato dalle dimensioni molto ridotte e avente come finalità il supporto alla Santa Sede e alla sua missione. Con il nuovo millennio è iniziato un processo di revisione delle Istituzioni dello Stato della Città del Vaticano e una progressiva sostituzione delle iniziali leggi del 1929, contestuali alla sua creazione: nell'anno 2000 è stata adottata la nuova Legge fondamentale dello Stato; nel 2008 la nuova legge sulle fonti del diritto; di recente, nel 2018, ho provveduto anche ad aggiornare la legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano, adattandola alle esigenze istituzionali e organizzative intervenute nel corso degli anni".
Nell'ultimo decennio, inoltre, "l'ordinamento giuridico vaticano ha conosciuto una stagione di riforme normative in materia economico-finanziaria e penale, anche come conseguenza dell'adesione a importanti convenzioni internazionali". "In continuità con quest'opera di progressivo aggiornamento legislativo e di riordino istituzionale, desidero adesso introdurre alcune modifiche all'assetto dell'ordinamento giudiziario, volte ad aumentarne l'efficienza”, ha scritto ancora il Papa. La presente riforma continua ad assicurare la specificità del diritto vaticano, consistente nella finalità peculiare già sopra ricordata, ribadita nell'articolo 1 della Legge N. LXXI sulle fonti del diritto, del 1 ottobre 2008, laddove si afferma che "L'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo". “E’ questo un collegamento fondante e prezioso che auspico possa essere sempre più esplorato dagli organi giudiziari di questo Stato, - ha concluso - al fine di esprimerne le potenzialità ad esso sottese e che la norma giuridica rimette all'opera dell'interprete".

Foto © Imagoeconomica

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