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I giudici considerano nulle le accuse di Cimarosa, morto l'8 gennaio 2017
di AMDuemila
Se un collaboratore di giustizia è gravemente malato, tanto da essere considerato in pericolo di vita, deve essere sentito in contraddittorio, in presenza dei difensori della persona che viene accusata, altrimenti le sue dichiarazioni sono nulle e non utilizzabili al processo. E’ questa la decisione della quarta sezione della Corte di appello di Palermo che ha accolto le tesi difensive di Calogero Giambalvo, ex consigliere comunale di Castelvetrano, accusato di collusioni con il superlatitante Matteo Messina Denaro.
Così a diventare inutilizzabili sono i verbali resi il 22 gennaio e il 16 febbraio del 2016 da Lorenzo Cimarosa, cugino del capomafia e colpito da un tumore che gli fu diagnosticato in quegli stessi giorni. La malattia poi lo portò alla morte, avvenuta l'8 gennaio dell'anno scorso, e il procuratore generale, secondo il collegio presieduto da Mario Fontana, avrebbe dovuto garantire a Giambalvo (assolto in primo grado e oggetto di ricorso da parte della pubblica accusa) la possibilità di interloquire, attraverso i propri legali, con un'anticipazione del dibattimento. Il pg cioè, secondo i giudici, avrebbe dovuto ricorrere a un "incidente probatorio".
messina denaro matteo 600Calogero Giambalvo, detto Lillo, era stato intercettato da alcune microspie mentre tesseva le lodi della primula rossa di Castelvetrano. Contro di lui era già caduta l'accusa di associazione mafiosa nel processo Eden 2, celebrato col rito abbreviato dal gup del tribunale di Palermo Fernando Sestito il 16 dicembre 2015. La corte ha adesso accolto e fatto proprie le osservazioni avanzate dagli avvocati Roberto Tricoli, Massimiliano Miceli e Enzo Salvo: "Il pm - argomenta ora il collegio di secondo grado - nell'ordinamento italiano è figura di garanzia ed è chiamato perfino a raccogliere prove a favore dell'indagato", così "ogni qualvolta sia ragionevolmente prevedibile che la persona che ha reso dichiarazioni accusatorie a carico di terzi non potrà essere controesaminata dalla parte interessata", il rappresentante della pubblica accusa "deve attivarsi e richiedere l'incidente probatorio ovvero l'acquisizione urgente della prova", perché nel caso di Cimarosa "l'evoluzione della malattia in senso peggiorativo era da ritenersi prevedibile" e la procura generale lo sapeva e quindi “sarebbe stato suo preciso onere assicurare al Giambalvo, ovvero ai suoi difensori, la possibilità di controesaminare il Cimarosa, per il fondato motivo che il dichiarante non avrebbe potuto essere esaminato in dibattimento per infermità o altro grave impedimento”.

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