Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.

scorta-civica-c-pasquale-florio7 febbraio 2015
Palermo. Il presidente della Corte d’Appello di Milano, nel discorso per l’inaugurazione del nuovo anno giudiziario, ha ritenuto di doversi esprimere in merito al processo sulla Trattativa, in corso in un altro Distretto di Corte d’Appello, criticando l’audizione dell’ex Capo di Stato, affermando "E' mia ferma e personale opinione che questa dura prova si poteva risparmiare al Capo dello Stato, alla magistratura stessa e alla Repubblica italiana".
Non possiamo non rilevare che altri Magistrati, per considerazioni molto meno pesanti su processi in corso, sono stati sottoposti a procedimenti disciplinari davanti al Consiglio superiore della Magistratura.
L’autorevolezza del Presidente della Corte d’Appello ci impone di rinfrescare a noi stessi le conoscenze di educazione civica, facendo ricorso alle norme.
Ricordiamo a noi stessi che l’art. 3 della Costituzione statuisce che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Il successivo art. 54 recita: “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi” e che “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.
Per quello che riguarda la testimonianza, il Codice di procedura penale, all’art.190 sul “Diritto alla prova”, stabilisce che “Le prove sono ammesse a richiesta di parte” e che “Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti”.
Il successivo art.196, sulla “Capacità di testimoniare”, stabilisce, al primo comma, che “Ogni persona ha la capacità di testimoniare” e, al secondo comma, che “Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge”.
L’art.198 del Codice di procedura penale dispone che “Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte”.
Il successivo art.205, sull’assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato, stabilisce che “La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato”.
Infine, la Costituzione stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge e che il Capo dello Stato, presiedendo il Consiglio superiore della Magistratura, è anche il garante dell’autonomia e dell’indipendenza della Magistratura.
Quindi, il Capo dello Stato non ha fatto altro che adempiere al proprio dovere come ogni cittadino italiano è chiamato a fare e come è chiamato a fare, ancor più, il Presidente che è il Primo dei cittadini e che anche il garante del corretto esercizio della funzione giurisdizionale.
Saremo duri di comprendonio, ma, dopo questo breve ripasso, continuiamo a non capire perché la testimonianza del Capo dello Stato debba essere una prova più o meno “dura” della prova alla quale si sottopongono le migliaia di cittadini italiani che ogni giorno rendono la loro testimonianza nelle aule di giustizia.

Contatti:
Profilo facebookScorta civica Palermo
Pagina facebook:   Scorta civica Palermo Presidio

Foto © Pasquale Florio