Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.

mori mario e ultimo c imagoeconomicaI giudici evidenziano le "condotte omissive" del Ros. E di "trattativa" si parla già nel giorno dell'arresto del "Capo dei capi"
di Aaron Pettinari
L'arresto di Totò Riina, la mancata perquisizione del covo in via Bernini, la sparatoria di Terme Vigliatore con il mancato blitz per la cattura del boss catanese Nitto Santapaola e la mancata cattura di Bernardo Provenzano, nel 1995, a Mezzojuso. Si parla anche di questi fatti nelle oltre cinquemila pagine delle motivazioni della sentenza del processo trattativa Stato-mafia, depositate lo scorso 19 luglio.
Secondo l’accusa vi è un unico filo che lega questi episodi a cui si deve aggiungere anche il mancato sviluppo delle indagini dopo l’uccisione del "confidente" Luigi Ilardo “che comunque avrebbe condotto all’arresto di Provenzano”.
Alcuni di questi fatti sono stati anche oggetto di processi passati in giudicato ma, fermo il principio del ne bis in idem, scrivono i giudici, “non vi è preclusione ad analizzare i fatti”. Il collegio presieduto da Alfredo Montalto, giudice a latere Stefania Brambille, evidenzia come la sentenza che nel 2006 mandò assolti Mario Mori e Sergio De Caprio (anche noto come capitano Ultimo) per la mancata perquisizione del covo di via Bernini “era basata su un compendio di prove del tutto esiguo ed assolutamente limitato rispetto a quello che in questa sede è stato possibile acquisire all'esito di una istruttoria dibattimentale di ben altra ampiezza e che consente, oggi, di valutare collegamenti e interezioni tra l'episodio oggetto di quel giudizio e innumerevoli altri eventi, sia antecedenti che successivi, in grandissima parte non conosciuti e, comunque, non esaminati in quella sede”. Quindi si osserva come la condotta degli ufficiali del Ros desta ancora oggi “profonde perplessità" e si ricorda come gli stessi giudici dell’appello Mori-Obinu, nel verdetto del maggio 2016, ebbero a definire “davvero singolare” la scelta di non perquisire l’abitazione del boss dopo la sua cattura nel gennaio del ’93.
La Corte sottolinea come la mancata perquisizione del covo sia "l'unico caso nella storia della cattura di latitanti appartenenti ad una associazione mafiosa (ma anche di latitanti responsabili di altri gravi reati) in cui non si sia proceduto all'immediata perquisizione del luogo in cui i latitanti medesimi vivevano al fine di reperire e sequestrare eventuali documenti utili per lo sviluppo di ulteriori indagini quanto meno finalizzate alla individuazione di favoreggiatori". Un'anomalia che "appare ancor più grave" se si considera che Riina, in quel momento "era indiscutibilmente il ricercato numero uno al mondo per essere a capo dell'organizzazione criminale allora più potente e pericolosa e responsabile di delitti tra i più efferati mai commessi (da ultimo le stragi di Capaci e via D'Amelio)".
E la stessa “strategia attendista” evocata dai carabinieri come giustificazione per l'individuazione e l'arresto di altri sodali, “avrebbe senso solo nel contesto di un’effettiva sorveglianza del covo”, che invece non ci fu.
Le telecamere, infatti, furono spente appena poche ore dopo l'arresto ed il servizio rimosso, senza che in alcun modo fossero informati i magistrati della Procura di Palermo.
"Quel servizio di osservazione - scrive ancora la Corte - fu rimosso senza alcuna comprensibile motivazione, perché, quali che fossero le ragioni addotte a sostegno di tale decisione (ad esempio, anche quelle della sicurezza del personale appostato all'interno della c.d. "balena" ovvero quelle connesse alla visibilità limitata al solo cancello di ingresso al complesso riprese dal difensore dell'imputato De Donno - e già del Cap. De Caprio - in sede di discussione all'udienza del 5 aprile 2018), a questa avrebbe dovuto, comunque, conseguire l'immediata perquisizione dell'abitazione di Riina (che non era certo difficile individuare all'interno del complesso di via Bernini a costo di perquisire tutte le certo non molte ville, appena nove, site al suo interno)".
E ancora si evidenzia come "nessuna spiegazione minimamente convincente di tale defaillance investigativa è stata mai data da Mori, tanto da non riuscire mai a superare le perplessità sia degli altri corpi investigativi, sia dei magistrati della Procura di Palermo, per i quali, come ben rappresentato in dibattimento da uno dei più illustri ed esperti di essi (Giuseppe Pignatone, ndr), la mancata perquisizione della abitazione di Riina, nonostante il trascorrere degli anni, è rimasta sempre una 'ferita ancora sanguinante'".
I giudici, commentando la "défaillance investigativa", tengono conto della sentenza, escludendo l'intento di favoreggiamento verso esponenti mafiosi, però sottolineano come "non può farsi a meno di inquadrare anche tale omissione nel contesto delle condotte del Mori dirette a preservare da possibili interferenze la propria interlocuzione con i vertici dell'associazione mafiosa già intrapresa nei mesi precedenti. E' logico ritenere, in sostanza, in mancanza di altre plausibili spiegazioni, che, pur in assenza di qualsiasi preventivo accordo con Provenzano o con altri a questo vicini e di una volontà riconducibile al reato di favoreggiamento, si volesse lanciare un segnale di disponibilità al mantenimento (o alla riapertura) del dialogo nel senso del superamento della contrapposizione frontale di 'cosa nostra' con lo Stato precedentemente culminata nelle stragi di Capaci e di via D'Amelio".

Quella prima volta in cui si parlò di "trattativa"
Riavvolgendo il nastro della storia la corte ritiene "di estrema importanza" quel che fu detto durante la conferenza stampa dell'arresto di Riina, il 15 gennaio 1993. In quell'occasione infatti, l'allora Comandante della Regione Sicilia, Giorgio Cancellieri usò per la prima volta pubblicamente la parola "trattativa" commentando proprio la cattura del Capo dei capi: "La personalità di Totò Riina è nota. Fa parte... direi della letteratura della mafia, a lui sono riconducibili tutta una serie di gravissimi e reiterati episodi di criminalità nell'isola, nell'intera Nazione e anche fuori dal territorio dello Stato. Fenomeni che hanno aggredito, nei gangli vitali, la popolazione, il cittadino comune, qualsivoglia attività produttiva, con attacchi ripetuti contro le Istituzioni statali. E questo in un piano anche, chiamiamolo in termini militari, strategico, addirittura potrebbe avere dell'inaudito e dell'assurdo, di mettere in discussione l'Autorità istituzionale. Quasi a barattare, a istituire una trattativa per la liquidazione di una intera epoca di assassini, di lutti, di stragi in tutti i settori della vita nazionale".
Ascoltato in dibattimento il 9 febbraio 2017, Cancellieri ha testimoniato che in quell'occasione ebbe a farsi portavoce, quale Ufficiale più alto in grado della Regione Sicilia, di un comunicato predisposto dal Ros nelle persone di Subranni e Mori o comunque di indicazioni da questi ultimi fornitegli poco prima dell'inizio della conferenza stampa.
"L'estrema importanza di tale risultanza - si legge nelle motivazioni - allora, deriva dal fatto che in quell'occasione la "trattativa" citata nella conferenza stampa non venne riferita, come poi avrebbe fatto Mori nel 1997, soltanto agli incontri con Vito Ciancimino, bensì direttamente a Salvatore Riina. Ciò, innanzitutto, comprova che Subranni e Mori già in quel momento (gennaio 1993) avevano acquisito la consapevolezza, non soltanto del fatto che effettivamente Vito Ciancimino fosse riuscito a veicolare la loro sollecitazione ('Ma signor Ciancimino, ma cos'è questa storia qua? Ormai c'è muro, contromuro. Da una parte c'è Cosa Nostra, dall'altra parte c'è lo Stato? Ma non si può parlare con questa gente?') sino al massimo vertice dell'associazione mafiosa Cosa nostra (appunto, Salvatore Riina), ma, soprattutto, per quel che rileva in questa sede, che Riina aveva, in un certo senso, accolto quella loro sollecitazione formulando alcune richieste (rectius, condizioni) per porre termine alle stragi".
Per i giudici, dunque, "si era, comunque, effettivamente e di fatto, instaurata, appunto, una 'trattativa', con la richiesta, da un lato (Subranni e Mori), delle condizioni per cessare, appunto, le stragi e con l'indicazione, dall'altro (Riina), dei benefici al cui ottenimento veniva condizionata la cessazione delle stragi medesime".
Dunque "se già nel gennaio 1993, Subranni e Mori parlarono senza alcuna remora di 'trattativa' e di 'baratto', si ripete, non con Vito Ciancimino, ma con Salvatore Riina, non può che concludersi che essi già in quel momento fossero venuti a conoscenza delle richieste avanzate dal vertice di Cosa nostra per porre termine a quella stagione sanguinosa apertasi con l'uccisione di Salvo Lima e proseguita, passando per l'uccisione del M.llo Guazzelli, soprattutto con le stragi di Capaci e via D'Amelio".

Il blitz fallito contro Santapaola
Altro capitolo della sentenza riguarda la mancata cattura del capomafia catanese Nitto Santapaola, il 6 aprile 1993, e l'episodio della sparatoria a Terme Vigliatore, in provincia di Messina.
Secondo la Corte ciò non avvenne per una serie di "anomalie inspiegabili" portate avanti dal Reparto operativo speciale dei carabinieri.
Ma procediamo con ordine. Tra il marzo e l’aprile del 1993, il capomafia catanese si nascondeva nella zona di Terme Vigliatore: la sua presenza è certificata da alcune intercettazioni telefoniche realizzate dallo stesso Ros dei carabinieri a partire dal 15 marzo del 1993, quando le cimici registrano la voce dello “zio Filippo” (così si fa chiamare il boss etneo) negli uffici di Domenico Orifici, cugino del boss di Barcellona Pozzo di Gotto Sem di Salvo, praticamente adiacenti alla villa della famiglia Imbesi.
Quell'informazione arriva a Mori, che in quel momento si trovava a Roma, tramite il maresciallo della sezione anticrimine di Messina Giuseppe Scibilia. L'ex ufficiale risponde che “avrebbe provveduto” tanto che il giorno dopo si recò a Catania, così come riportato nell'agenda dello stesso Mori. Tuttavia Scibilia non venne informato della presenza della squadra del capitano Ultimo nei luoghi. Proprio Ultimo, che ha sempre sostenuto di trovarsi lì casualmente, di rientro dopo una riunione di lavoro, sarà protagonista, con i suoi uomini, di un inseguimento ed una sparatoria contro un giovane (il figlio di Mario Imbesi), scambiato per l'allora latitante Pietro Aglieri. Inoltre in quel 6 aprile, così come venne ricostruito nel processo d'appello Mori-Obinu, vi fu anche una perquisizione nella stessa villa degli Imbesi.
Quella "presenza casuale" di De Caprio e De Donno in quella zona della Sicilia, scrivono i giudici nelle motivazioni, "offende l'intelligenza di chiunque legga le risultanze probatorie acquisite".
Infatti per i giudici "non v'è chi non veda come la presenza il giorno successivo proprio a Terme Vigliatore (un piccolo paesino fuori dai circuiti ordinari della viabilità tra Messina e Palermo ed in un luogo - l'abitazione di Imbesi - cui occorre necessariamente dirigersi per raggiungerlo) degli uomini, appunto, del Ros centrale più legati a Mori, sotto il profilo logico-indiziario, non possa che ricollegarsi con assoluta certezza (in assenza di qualsiasi plausibile spiegazione alternativa, che, anche secondo il Tribunale e la Corte di Appello, non è stata mai data) alla notizia della presenza in quel luogo di Benedetto Santapaola che appena la sera precedente il M.llo Scibilia aveva dato a Mori. Alla Corte questo appare un punto assolutamente certo ed incontestabile a prescindere dalla finalità perseguita dai Militari che si recarono a Terme Vigliatore".
La corte spiega, di fatto, che "se si vuole escludere la malafede e, quindi, l'intendimento di allarmare Santapaola con una azione 'rumorosa', si dovrebbe ritenere che i militari del Ros "nella precipitazione dell'agire, abbiano erroneamente individuato l'immobile nel quale si riteneva che potesse essersi trovato il giorno precedente Santapaola e, quindi, muovendo da tale erroneo presupposto, abbiano poi iniziato a seguire colui che era uscito da quell'abitazione per poi arrestarlo a distanza da questa ...mentre un'altra squadra, pressoché in contemporanea (anche questa casualmente sui luoghi?) effettuava un'irruzione nella medesima abitazione". Ma a questo punto "si è innescata l'inspiegabile condotta dei protagonisti di quell'azione - si continua a leggere nella sentenza - i quali, non solo hanno negato di essere intenzionati ad arrestare Santapaola ma hanno iniziato un'azione di sostanziale depistaggio nascondendo le risultanze della presenza di Santapaola in quei luoghi". Quel che è noto è che Santapaola fuggì per poi essere arrestato dalla Polizia il 18 maggio 1993. I giudici nell'esprimere le proprie valutazioni sui fatti non si sbilanciano tra negligenza e favoreggiamento, anche se la condotta del Ros “alimenta il fortissimo sospetto (…) di un’azione volutamente diretta a far sì che Santapaola potesse allontanarsi indenne da Terme Vigliatore”, anche se - è la conclusione - “si tratta di un sospetto che non può raggiungere il rango di prova”.

Il mancato blitz di Mezzojuso
Nell'ottobre 1995 c'è un nuovo episodio che coinvolge Mori: il mancato blitz a Mezzojuso dove il confidente Luigi Ilardo incontrò Bernardo Provenzano.
Anche in questo caso dei processi hanno stabilito che non c'era la prova che si trattasse di “un atto deliberato per fare saltare la cattura di Provenzano”. Le motivazioni della sentenza mettono in evidenza, però, tutte le zone d'ombra e le anomalie compiute dal Ros, riconoscendo il contributo rilevante del colonnello Michele Riccio.
Si sottolinea come "è del tutto evidente che le informazioni fornite dal confidente che consentirono di pervenire a quei risultati giammai furono trasfuse in informative di reato (l'unica ‘informativa’ fu redatta in data 11 marzo 1996 ad uso esclusivamente interno del R.O.S.) e, quindi utilizzate nell'ambito di un qualsiasi procedimento penale, prima del rapporto c.d. ‘Grande Oriente’ del 30 luglio 1996, sul punto della ricerca dei latitanti pressoché meramente riepilogativo”. “Neppure le informazioni fornite dall'Ilardo riguardo all'incontro di Mezzojuso - si legge ancora nella sentenza - cui avrebbe partecipato Provenzano, furono in alcun modo utilizzate dal R.O.S al quale le informazioni medesime erano pervenute tramite il Col. Riccio, in quel frangente e per molto tempo ancora, per indagini a carico dello stesso Ilardo ovvero dei soggetti da questi indicati in quel contesto non ancor procedimentale”.
E poi ancora: "E' assolutamente inspiegabile - scrivono i giudici - per un reparto d’élite, quale è il Ros, l’inerzia investigativa che seguì all’avvistamento delle autovetture giunte nei pressi del casolare in cui avvenne l’incontro e nei giorni successivi, per l’omessa attivazione di ulteriori servizi di osservazione, di intercettazioni ambientali e telefoniche per l’identificazione dei proprietari e degli utilizzatori del casolare, per l’omessa identificazione degli intestatari delle autovetture avvistate”.
Per i fatti di Mezzojuso, così come il mancato blitz per la cattura di Santapaola, i giudici spiegano come abbiano una valenza probatoria neutra che, se da un lato non aggiungono nulla al capo d'accusa di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato, dall'altro non inficia la ricostruzione riconducibile, anche in questo caso, agli uomini di Mori in Sicilia. Azioni svolte per "accreditare ulteriormente nel vertice mafioso dell'epoca l'idea dell'utilità della prosecuzione di quella strategia già intrapresa e che sembrava produrre i suoi attesi frutti".

Foto © Imagoeconomica

ARTICOLI CORRELATI

Processo trattativa, Graviano, ''Berlusca'' e la ''cortesia''

Stato-Mafia: la consapevolezza di Mannino e le prove di Riccio

Trattativa: le agende di Ciampi, Scalfaro, Conso e il 41 bis


Trattativa, tra silenzi ed ''amnesie'' di Stato

La trattativa Stato-Mafia portò alla morte di Borsellino

Stato-mafia: Dell'Utri ''intermediario'' tra governo B. e Cosa Nostra

Sentenza Stato-mafia: ''Senza la trattativa dei Carabinieri nessuna strage nel '93''

ANTIMAFIADuemila
Associazione Culturale Falcone e Borsellino
Via Molino I°, 1824 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) - P. iva 01734340449
Testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Fermo n.032000 del 15/03/2000
Privacy e Cookie policy

Stock Photos provided by our partner Depositphotos