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Parola alle difese
di Aaron Pettinari

Prima udienza dedicata alle discussioni difensive al processo trattativa Stato-mafia, in corso di fronte alla Corte d’assise di Palermo. Come primo atto il presidente Alfredo Montalto ha reso noto l’invio da parte di uno dei boss imputati nel processo, Leoluca Bagarella (in foto), di una memoria difensiva autografa nella quale "pur rinviando all'arringa dei difensori" chiede "comunque di essere assolto dal reato contestato per non averlo commesso". Eppure Bagarella, in particolare nel 1993, raccolse l’eredità di Riina dando seguito a quel dialogo a “colpi di bombe” che era iniziato l’anno precedente.
Tra i collaboratori di giustizia che hanno parlato della trattativa e del ruolo avuto anche da Bagarella vi è Giovanni Brusca (anch’egli imputato al processo). L’ex boss di San Giuseppe Jato ha riferito che subito dopo l’arresto di Riina dentro Cosa nostra iniziò una fase di discussione per decidere se fosse necessario proseguire o meno la linea di sangue iniziata da Riina. “Parlando della strategia stragista – specificava Brusca all’udienza del dicembre 2013Bagarella mi disse di andare avanti. Provenzano era perplesso e chiese come l’avrebbe giustificato con gli altri. Bagarella provocatoriamente rispose: ‘ti metti un cartello con scritto: non so niente’”. E poi ancora: “Tutto questo era finalizzato per farli tornare a trattare, per costringerli a riaprire questo dialogo”.

“Ne bis in idem” Mori?
Tra i difensori a prendere la parola oggi è stato l’avvocato Vincenzo Musco, che difende, con il collega Basilio Milio, il generale  Mario Mori.
Secondo il legale questo procedimento è una “duplicazione” di quello sul mancato blitz a Mezzojuso per la cattura di Bernardo Provenzano. In particolare i difensori dell’ex alto ufficiale dei Carabinieri hanno deciso di puntare sull’articolo 649 del Codice di procedura penale secondo cui “un imputato prosciolto o condannato con sentenza irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345″.
Nel suo intervento Musco ha sostenuto che il capo di imputazione per Mori, accusato di minaccia a corpo politico dello Stato “è identico” a quello nel processo in cui è stato assolto dalla Cassazione. Tuttavia è sicuramente diverso il fatto storico che viene preso in esame per l’esecuzione del reato.
Il mancato arresto di Provenzano nel 1995, infatti, viene considerato dall’accusa come conseguenza del dialogo avviato nel 1992 e non è l’oggetto principale.
I pm hanno evidenziato durante la requisitoria, ricordando la sentenza di Firenze del processo Tagliavia, il dato per cui secondo i giudici “una trattativa ci fu e venne inizialmente impostata con un do ut des. L'iniziativa fu degli uomini delle istituzioni, per far cessare le stragi. Ciancimino fu ritenuto la persona più adatta per far arrivare un messaggio alla Cupola". Inoltre quel dialogo aperto con Vito Ciancimino avrebbe convinto i boss che proseguire con le stragi avrebbe portato i frutti sperati. Ed effettivamente nelle motivazioni della sentenza di appello del maggio 2016 è scritto anche che “si può dunque considerare provato che dopo la prima fase della c.d. trattativa, avviata dopo la strage di Capaci, peraltro su iniziativa esplorativa di provenienza istituzionale (cap. De Donno e successivamente Mori e Ciancimino), arenatasi dopo l’attentato di via D’Amelio, la strategia stragista proseguì alimentata dalla convinzione che lo Stato avrebbe compreso la natura dell’obbiettivo del ricatto proprio perché vi era stata quella interruzione". "D’altra parte - proseguono i giudici - l’oggettivo ammorbidimento della strategia di contrasto alla mafia" consistente nel mancato rinnovo di oltre trecento provvedimenti di 41 bis che “ben poteva ingenerare la convinzione della cedevolezza delle istituzioni...”.
Musco, ha quindi concluso la sua arringa difensiva chiedendo per il generale Mario Mori, l’applicazione del cosiddetto ‘ne bis in idem’, cioè l’articolo 649 del Codice di procedura penale “per l’identità del fatto storico oggi contestato con quello per il
quale l’imputato Mori è già stato giudicato con sentenza passata in giudicato”.

Foto © Ansa

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